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Ordinanza

Ordinanza n. 606/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n-OMISSIS-/2022 – RG 19532/2017 del Tribunale ordinario di Palermo, depositata il 22 marzo 2022 e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202400251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Palermo da eseguire in sede di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo depositata il 22 marzo 2022. Nel corso dell’ottemperanza, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti e l’autorizzazione a nominare un tecnico dotato delle competenze specialistiche necessarie per predisporre uno studio geomorfologico e idrologico-idraulico, volto a verificare la compatibilità geomorfologica e idraulica delle opere previste nella perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio, come richiesto dall’Autorità di Bacino. La richiesta è stata formulata anche in considerazione del diniego di disponibilità espresso dal Genio Civile.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti nell’ambito del giudizio di ottemperanza e ha autorizzato la nomina del tecnico specializzato indicato dal Commissario ad acta, ritenendola necessaria per procedere speditamente all’esecuzione del comando giudiziale. Ha stabilito che le relative spese, anche quale anticipo, siano poste a carico del Comune di San Giuseppe Jato. Il giudizio è stato fissato per il prosieguo alla camera di consiglio del 9 giugno 2026; pertanto, l’ordinanza non definisce integralmente il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può rendere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del comando contenuto nella pronuncia da eseguire e adottare le misure organizzative necessarie a garantirne l’attuazione effettiva e spedita.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede accertamenti tecnici specialistici e l’amministrazione o l’ufficio pubblico competente non dichiara la propria disponibilità, il giudice dell’ottemperanza può autorizzare il Commissario ad acta a nominare un tecnico esterno dotato delle competenze necessarie.
  • Le spese della nomina del tecnico necessaria all’esecuzione del giudicato, anche in forma di anticipazione, possono essere poste a carico dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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