Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società debitrice aveva escluso dal passivo il credito azionato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata alla posizione del gestore del Fondo di garanzia per le PMI dopo l’escussione della garanzia prestata a favore della banca finanziatrice. Il commissario liquidatore aveva negato l’ammissione ritenendo non provato il titolo e richiamando anche il rigetto, ormai definitivo, della precedente domanda della banca finanziatrice. Il Tribunale di Pavia, invece, aveva accolto l’opposizione dell’Agenzia e ammesso il credito al passivo con privilegio, ritenendo sufficienti il ruolo esecutivo e la cartella di pagamento notificata dopo l’escussione della garanzia, e tempestiva l’opposizione proposta entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego. La società in l.c.a. ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla formazione e impugnazione dello stato passivo nella liquidazione coatta, sostenendo che l’opposizione fosse tardiva o addirittura supertardiva e che il diritto dell’Agenzia si fosse consumato per l’inerzia successiva al rigetto della domanda della banca; 2) violazione delle norme sulla surrogazione legale, deducendo che il gestore del Fondo potesse surrogarsi solo nella posizione della banca, ma che tale posizione era stata ormai definitivamente esclusa; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice non avrebbe considerato il rigetto della domanda della banca e le disposizioni operative del Fondo; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione di alcuni documenti (domanda della banca, escussione della garanzia, richiesta di surrogazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rigetto della domanda della banca finanziatrice non impediva l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege del garante verso il soggetto che ha erogato la garanzia/pubblica e che, nel caso concreto, l’opposizione dell’Agenzia era tempestiva perché il termine di 30 giorni decorreva dalla comunicazione dello stato passivo con avviso della possibilità di proporre opposizione. Ha inoltre osservato che le censure sulla pretesa tardività o supertardività non erano autosufficienti e introducevano questioni nuove non esaminate dal giudice di merito. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, rilevando che, in materia di garanzie pubbliche, è irrilevante la qualificazione della pretesa come surroga o regresso ai fini dell’ammissione al passivo del soggetto garante, e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare né questioni giuridiche né la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato. Ha infine respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure proposte ai nn. 1 e 2.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro usato per denunciare nullità processuali; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sull’istanza di esibizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
art. 12 preleggi
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto.
artt. 98, 99, 101, 207, 208 e 209 l.fall.
richiamati per la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e della formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa; il termine di opposizione decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non determinante nella decisione.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non determinante nella decisione.
art. 1203 c.c.
richiamato in tema di surrogazione legale; la Corte ha ritenuto irrilevante, nel contesto della garanzia pubblica escussa, la qualificazione della pretesa in termini di surrogazione.
art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessaria previa ammissione della banca; la Corte non ha accolto tale tesi.
art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996
indicato quale base normativa del Fondo di Garanzia per le PMI.
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015
costituisce il titolo di privilegio riconosciuto dal tribunale al credito ammesso al passivo.
art. 97 l.fall.
nel testo modificato dal d.l. n. 179/2012, è interpretato nel senso che il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
art. 98 l.fall.
è la norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, richiamata per la decorrenza del termine e per l’ammissibilità dell’impugnazione.
art. 209 l.fall.
estende alla liquidazione coatta amministrativa la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e del termine decorrente dalla comunicazione.
art. 210 c.p.c.
l’ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema della liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo che informi della possibilità di opporsi, non da generiche precedenti interlocuzioni o da diverse comunicazioni prive di tale contenuto.
- La mancata proposizione di opposizione da parte del creditore originario non esclude, di per sé, l’azione del soggetto che, a seguito dell’escussione di una garanzia pubblica, vanti una autonoma pretesa di rivalsa o surrogazione verso il debitore garantito.
- Nelle garanzie pubbliche per finanziamenti alle imprese, ai fini dell’ammissione al passivo può risultare sufficiente la documentazione del credito azionato dal garante pubblico, senza che la sorte processuale della domanda del finanziatore originario paralizzi automaticamente la successiva pretesa del garante.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di tesi difensive, questioni giuridiche o singoli elementi probatori quando il fatto rilevante sia comunque stato preso in esame.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato utilizzo non è normalmente deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
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