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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14101/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento che il lavoratore assumeva essergli stato intimato oralmente dalla società per asserito mancato superamento del periodo di prova, in assenza però di un patto di prova convenuto all’assunzione. In primo grado il lavoratore aveva chiesto l’impugnazione del licenziamento e il conseguente ristoro economico; la società, a sua volta, aveva dedotto che il contratto di lavoro fosse annullabile per dolo, sostenendo che il dipendente, al momento dell’assunzione, avesse falsamente dichiarato di possedere i titoli e l’esperienza necessari per svolgere le mansioni di secondo maître d’hôtel. Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della società per difetto dello spostamento dell’udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c. La Corte d’appello, pur prendendo atto di tale inammissibilità processuale, ha ritenuto che i fatti allegati a sostegno della domanda di annullamento potessero valere come eccezione riconvenzionale, quindi come fatti impeditivi dell’accoglimento della domanda del lavoratore; li ha inoltre considerati pacifici per mancata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 36 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe impropriamente valorizzato fatti posti a fondamento di una domanda riconvenzionale inammissibile, e la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto non contestato il possesso del titolo di studio richiesto per le mansioni. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo del lavoro, una domanda riconvenzionale proposta senza la richiesta di spostamento dell’udienza è sì inammissibile, ma ciò non impedisce al giudice di valutare i fatti allegati come eccezione riconvenzionale quando essi siano idonei a integrare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata dall’attore. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l’apprezzamento della non contestazione specifica dei fatti è riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, il ricorso non indicava con precisione gli atti processuali da cui desumere l’avvenuta contestazione. Conseguentemente ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore e lo ha condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 418 c.p.c.

    previa richiesta del prescritto spostamento della udienza di discussione

    Nel processo del lavoro la domanda riconvenzionale proposta senza la richiesta di spostamento dell’udienza è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    le stesse erano da considerarsi pacifiche ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica delle circostanze di fatto comporta la relevatio ab onere probandi; l’apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3)

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato come norma sul dolo determinante il consenso contrattuale, a sostegno della dedotta annullabilità del contratto di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza di legittimità nella motivazione del principio applicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto delle formalità ex art. 418 c.p.c. non preclude al giudice di esaminare i fatti dedotti a suo sostegno quando essi assumano autonoma rilevanza come eccezione riconvenzionale, cioè come fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa dell’attore.
  • La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se il convenuto mira solo al rigetto della domanda avversaria, può allegare fatti idonei a paralizzarla anche se tali fatti, in astratto, potrebbero fondare una distinta domanda.
  • La non contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte opera come relevatio ab onere probandi, ma l’esistenza e l’estensione di tale non contestazione sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Chi deduce in cassazione un errore sull’accertamento della non contestazione deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente una censura generica o assertiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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