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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08675/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Due acquirenti avevano acquistato un’autovettura e, dopo la stipula di una polizza estensiva della garanzia, avevano più volte riscontrato un guasto al motore/filtro antiparticolato, con diversi interventi di officine autorizzate e successiva richiesta di risarcimento e risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene. Il tribunale e la corte d’appello avevano rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che la denuncia del difetto al venditore non fosse stata tempestiva ai sensi del Codice del consumo e, dall’altro, che non fosse stata provata l’irreversibilità del vizio o comunque la sua gravità tale da giustificare la risoluzione. I soccombenti proposero ricorso per cassazione, poi dichiarato improcedibile per ritenuto tardivo deposito; con il ricorso per revocazione dedussero errore di fatto, sostenendo che il ricorso ordinario era stato in realtà spedito per posta alla cancelleria entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come risultava dalla busta di spedizione. Nel giudizio rescissorio insistettero poi sui motivi originari di cassazione: violazione delle norme sulla garanzia dei beni di consumo e sull’onere della prova, sostenendo che la denuncia ai centri di assistenza e al servizio clienti del costruttore dovesse valere come denuncia al venditore e che il termine dovesse decorrere solo dal terzo guasto, quando sarebbe emersa la piena consapevolezza del difetto di conformità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l’ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione, perché il deposito era stato tempestivo: l’atto risultava spedito per posta alla cancelleria il 26 maggio 2020 e ricevuto il 28 maggio 2020, quindi entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione. Tuttavia, nella fase rescissoria, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per cassazione contro la sentenza d’appello, rilevando che la decisione impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: la mancata prova della tempestiva denuncia del difetto al venditore e la mancata prova della gravità/irreversibilità del vizio tale da fondare la risoluzione. Poiché i motivi di ricorso censuravano solo la prima ratio e non anche la seconda, la censura era priva di interesse e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    consente la revocazione per errore di fatto percettivo risultante dagli atti o documenti di causa, quando il giudice supponga l'inesistenza di un fatto processuale la cui verità è positivamente stabilita

  • art. 369 c.p.c.

    il termine di deposito del ricorso per cassazione decorre dall'ultima notificazione alle parti intimate; nella specie la Corte aveva erroneamente ritenuto tardivo il deposito

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    nella disciplina allora vigente consentiva l'invio del ricorso alla cancelleria per posta in piego raccomandato, rilevando la data di spedizione

  • art. 129 d.lgs. n. 206/2005

    richiamato come norma del Codice del consumo in tema di difetto di conformità del bene

  • art. 130 d.lgs. n. 206/2005

    prevede i diritti del consumatore per difetto di conformità del bene di consumo

  • art. 132 d.lgs. n. 206/2005

    nella formulazione ratione temporis imponeva la denuncia del difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta, a pena di decadenza dai diritti di garanzia

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere della prova circa la tempestiva denuncia del vizio

  • art. 1492 c.c.

    richiamato in relazione alla decorrenza del termine di denuncia del vizio nella disciplina della vendita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di soccombenza, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile quando la Corte, per svista percettiva, ritenga inesistente un fatto processuale che invece risulta positivamente dagli atti, purché il fatto sia decisivo ai fini della decisione revocanda.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, l'impugnazione che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'altra ratio, rimasta ferma, è comunque idonea a mantenere la decisione.
  • Nei giudizi relativi alla garanzia per difetto di conformità del bene di consumo, il consumatore deve rispettare il termine di denuncia previsto dalla disciplina speciale e fornire la prova della tempestività della denuncia al venditore.
  • La mera comunicazione del guasto a soggetti diversi dal venditore non è, di per sé, sufficiente a superare la decadenza, salvo che emerga un riconoscimento del difetto o il suo occultamento da parte del venditore.
  • Per ottenere la risoluzione del contratto per difetto del bene non basta allegare ripetuti malfunzionamenti: occorre anche dimostrare che il vizio sia grave o irreversibile al punto da rendere fondata la domanda risolutoria.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile nella fase rescissoria, la soccombenza nel complesso del giudizio di legittimità determina la condanna alle spese e, ove dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGaranzia dei beni di consumoCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileConsumatoriContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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