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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1104

Regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione del 1o luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente il catalogo UE delle materie prime per mangimi, sostituendo l'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013. Le modifiche chiariscono regole generali, glossario dei processi, denominazioni, dichiarazioni obbligatorie e limiti di impurità, oltre a ridenominare come "coprodotti" numerose voci che in precedenza erano qualificate come sottoprodotti. Vengono inoltre introdotti periodi transitori per l'uso e l'immissione sul mercato di alcune materie prime che, alla luce del regolamento di esecuzione (UE) 2021/758, sono state ricondotte alla disciplina degli additivi per mangimi.

Modifica e sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 sul catalogo delle materie prime per mangimi, con aggiornamento delle voci, delle definizioni di processo, degli obblighi di etichettatura e di taluni periodi transitori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con effetto diretto negli Stati membri, e riguarda l'uso volontario del catalogo delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 68/2013. Incide sulla commercializzazione, sull'etichettatura e sull'uso di materie prime per mangimi elencate nel catalogo, nonché sui prodotti che, in base al loro status giuridico, rientrano invece nella disciplina degli additivi per mangimi o di altri atti UE (in particolare regolamenti n. 183/2005, n. 767/2009, n. 1831/2003, n. 1069/2009, n. 142/2011, n. 999/2001 e regolamento (CE) n. 1829/2003). Sono previste esclusioni/riserve rilevanti, tra cui i sottoprodotti di origine animale soggetti alla normativa sanitaria specifica, le materie prime presenti nel registro di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto riguarda talune regole sulle impurità chimiche, e taluni prodotti riclassificati come additivi per mangimi per i quali opera un periodo transitorio fino al 30 maggio 2028.

Modifica del catalogo delle materie prime per mangimi

Il regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione interviene sul catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013, sostituendone integralmente l'allegato. L'intervento nasce dall'esigenza, emersa dalla revisione del catalogo e dall'evoluzione tecnica e scientifica del settore, di chiarire regole generali, aggiornare le denominazioni commerciali e i processi, precisare le dichiarazioni obbligatorie e ridurre l'incertezza sulla classificazione di talune sostanze tra materie prime e additivi per mangimi.

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi e coordina il catalogo con la disciplina generale dell'etichettatura, dell'igiene, delle sostanze indesiderabili, degli OGM, dei sottoprodotti di origine animale e degli additivi per mangimi.

Finalità e contesto

La Commissione evidenzia che, dopo l'ultima revisione del 2017, il settore europeo dei mangimi, in consultazione con le autorità competenti e sulla base dell'esperienza applicativa e dei pareri EFSA, ha elaborato un pacchetto di modifiche. Tali modifiche riguardano in particolare:

  • chiarimenti delle disposizioni generali del catalogo;
  • nuove voci per processi di trattamento e materie prime emergenti;
  • adeguamento di voci esistenti, incluse quelle legate alla bioeconomia, agli alimenti e ai biocarburanti;
  • coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758, che ha riclassificato taluni prodotti come additivi per mangimi.

Ambito di applicazione e natura giuridica del catalogo

L'uso del catalogo resta facoltativo per gli operatori del settore dei mangimi. Tuttavia, se un operatore usa una denominazione presente nella parte C dell'allegato, tale denominazione può essere impiegata solo per una materia prima che rispetti integralmente la voce corrispondente.

La parte A chiarisce che tutte le materie prime elencate devono rispettare la normativa unionale pertinente, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 767/2009, per i requisiti di immissione sul mercato e di etichettatura;
  • il regolamento (CE) n. 1829/2003 per le materie prime costituite da, contenenti o derivate da OGM, o prodotte mediante fermentazione con microrganismi geneticamente modificati;
  • il regolamento (CE) n. 1069/2009 e il regolamento (UE) n. 142/2011 per le materie prime costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale;
  • il regolamento (CE) n. 999/2001 per le eventuali restrizioni connesse alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  • il regolamento (CE) n. 183/2005 in materia di igiene dei mangimi.

Nozioni generali rilevanti

Tra le definizioni generali di maggiore utilità pratica, il catalogo chiarisce la nozione di "ex prodotti alimentari": si tratta di prodotti alimentari, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati in conformità alla legislazione alimentare dell'Unione ma non più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o produttive, senza rischio per la salute se usati come mangimi.

Il catalogo precisa anche che la disciplina dei tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione, salvo il caso in cui tali materiali siano ulteriormente lavorati per ottenere mangimi.

Impurità chimiche, coadiuvanti tecnologici e principi di controllo

La parte A stabilisce un criterio generale di purezza e sicurezza: le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, salvo i casi in cui il catalogo fissi un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui uso nei mangimi è vietato devono essere totalmente assenti.

Per le impurità chimiche e i coadiuvanti tecnologici presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 %, il catalogo richiede, in linea generale, l'indicazione di tenori massimi specifici. Sono possibili limiti anche per livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è utile per le buone pratiche commerciali. I tenori massimi sono normalmente espressi in peso/peso, salvo diversa indicazione. Il catalogo richiama inoltre il principio ALARA e coordina tali regole con il regolamento (CE) n. 183/2005, la direttiva 2002/32/CE, il regolamento (CE) n. 396/2005 e il regolamento (CE) n. 1831/2003.

Regole di denominazione

La parte A disciplina in modo molto dettagliato la denominazione delle materie prime per mangimi. In sintesi:

  • la denominazione di una materia prima elencata nella parte C deve riflettere la voce catalogata, eventualmente combinata con il termine di uso corrente del processo indicato nella parte B;
  • se il metodo di fabbricazione differisce dalla descrizione del processo del glossario, il processo effettivo deve essere indicato nella descrizione;
  • possono essere usati sinonimi, riportati tra parentesi quadre;
  • per diverse materie prime di origine vegetale, animale, fungina o algale, la denominazione deve essere integrata con l'indicazione della specie, ove richiesto dalle note;
  • per numerose voci, il termine "sottoprodotto" viene sostituito da "prodotto" o "coprodotto" per riflettere la terminologia di mercato, salvo i sottoprodotti di origine animale.

È inoltre chiarito che, quando una voce richiede l'indicazione di una specie e il prodotto deriva da più specie, la materia prima può essere considerata tale solo se le caratteristiche e l'origine dei materiali sono identiche.

Dichiarazioni obbligatorie e etichettatura

Il catalogo si coordina con il regime di etichettatura del regolamento (CE) n. 767/2009. La colonna delle dichiarazioni obbligatorie della parte C indica, a seconda della voce, i componenti analitici da dichiarare: umidità, proteina grezza, fibra grezza, grassi grezzi, amido, zuccheri totali, ceneri grezze, ceneri insolubili in acido cloridrico, calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, zolfo, iodio, vitamina D3, carotene e altri elementi specifici.

Il catalogo prevede deroghe puntuali rispetto alle regole generali del regolamento (CE) n. 767/2009:

  • le dichiarazioni obbligatorie specifiche della parte C sostituiscono quelle generali del regolamento;
  • se la colonna delle dichiarazioni è vuota per un componente analitico soggetto, in via ordinaria, a obbligo di dichiarazione, quel componente non deve essere indicato, salvo la regola speciale sulle ceneri insolubili in HCl;
  • se sono indicati livelli specifici di umidità, questi prevalgono sulle regole generali, e l'umidità non deve essere dichiarata se inferiore al 14 %.

Quando un operatore descrive una materia prima con proprietà ulteriori rispetto alla voce del catalogo, o fa riferimento a un processo assimilabile a un'allegazione, deve rispettare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 767/2009.

Glossario dei processi

La parte B contiene un ampio glossario tecnico che standardizza i termini di processo utilizzabili nella denominazione delle materie prime. Vi figurano, tra gli altri:

  • separazione ad aria, aspirazione, scottatura, decolorazione, refrigerazione, triturazione, pulitura;
  • concentrazione, condensazione, cottura, frantumazione, cristallizzazione, decorticazione/sbucciatura;
  • depectinizzazione, disseccamento, dezuccheraggio, detossificazione, distillazione, essiccazione;
  • insilamento, evaporazione, espansione, estrazione, estrusione, fermentazione, filtrazione, fioccatura;
  • molitura, demargarinazione, idrogenazione, idrolisi, parboiling, pastorizzazione, pellettatura, raffinazione, torrefazione, laminazione/schiacciamento;
  • protezione dalla degradazione ruminale, setacciatura/vagliatura, scrematura, immersione/macerazione, essiccazione a spray, trattamento con vapore, tostatura, ultrafiltrazione, degerminazione, sonicazione con ultrasuoni, eliminazione meccanica di imballaggi alimentari e trattamento alcalino.

Per ciascun processo viene fornito il termine di uso corrente da aggiungere, se necessario, alla denominazione commerciale.

Struttura dell'elenco della parte C

La parte C sostituita con il nuovo allegato organizza le materie prime per mangimi in grandi capitoli merceologici. In particolare, il catalogo copre:

  • cereali in grani e prodotti derivati;
  • semi oleaginosi, frutti oleaginosi e derivati;
  • semi di leguminose e derivati;
  • tuberi, radici e derivati;
  • altri semi e frutti e derivati;
  • foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati;
  • altri vegetali, alghe, funghi e derivati;
  • prodotti lattiero-caseari e derivati;
  • prodotti di animali terrestri e derivati;
  • pesci, altri animali acquatici e derivati;
  • minerali e prodotti derivati;
  • prodotti e coprodotti ottenuti dalla fermentazione tramite microrganismi;
  • varie altre sostanze e prodotti di uso alimentare o industriale destinabili ai mangimi.

Il catalogo è estremamente analitico e associa a ciascuna voce una descrizione, le dichiarazioni obbligatorie e, in molti casi, limiti specifici di umidità, proteina, fibra, grassi, zuccheri, ceneri o impurità. Sono anche previsti tenori massimi per alcuni additivi tecnologici o contaminanti tollerati nel prodotto, ad esempio carbonato di calcio, solfati, fosfati, lecitine, paste di saponificazione, acidi organici, metanolo, etanolo, propan-2-olo, nichel o esano, a seconda della voce.

Categorie di particolare interesse pratico

Tra le categorie di rilievo, il catalogo disciplina in modo specifico:

  • numerose voci di cereali e derivati, con distinzione tra grani, farine, fiocchi, crusche, glutini, solubili e residui di distilleria;
  • numerosi panelli e farine di semi oleaginosi, con regole su purezza botanica, fibra grezza e limiti di impurità o di residui di coadiuvanti di raffinazione;
  • prodotti a base di soia, colza, girasole, lino, sesamo, arachide, palma, canapa, cocco, cacao, oliva, mandorla e altri semi/frutti;
  • prodotti da lavorazione di barbabietola, canna da zucchero, cicoria, patate, carote, cipolle e altre radici/tuberi;
  • prodotti lattieri, comprese caseine, caseinati, permeati, retentati, sieri e proteine del latte, con prescrizioni per umidità e componenti;
  • prodotti animali terrestri e acquatici, soggetti a rinvio alla normativa sanitaria sui sottoprodotti animali e alle restrizioni TSE;
  • minerali nutritivi e sali minerali, con numerose forme di calcio, magnesio, fosforo, sodio, potassio, ammonio e zolfo;
  • prodotti di fermentazione, come lieviti inattivati, proteine monocellulari, biomasse batteriche e fungine, e coprodotti di fermentazione;
  • prodotti alimentari o industriali residuali riutilizzabili nei mangimi, come prodotti dell'industria del pane, della pasta, dei cereali da colazione, della dolciaria, degli snack, delle salse, delle bibite, degli oli esausti di cottura e dei processi di trasformazione di frutta, verdura, spezie ed erbe.

Periodi transitori e coordinamento con la disciplina degli additivi per mangimi

Uno degli aspetti centrali del regolamento è il trattamento transitorio di taluni prodotti la cui classificazione è stata ricondotta agli additivi per mangimi dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/758. In particolare, per citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo, idrossido di calcio, xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio, è consentita la continuazione dell'immissione sul mercato e dell'uso come materie prime per mangimi fino al 30 maggio 2028.

Inoltre, le materie prime già etichettate prima del 24 luglio 2023 secondo la versione previgente del catalogo possono rimanere sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento delle scorte. La ratio dichiarata è evitare perturbazioni commerciali e consentire una transizione ordinata dell'etichettatura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore mangimistico, ciò comporta l'immediata necessità di verificare la conformità delle denominazioni, delle etichette e della qualificazione giuridica delle materie prime, tenendo conto sia della nuova versione del catalogo sia dei periodi transitori espressamente previsti.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013

L'articolo 1 sostituisce l'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 con il nuovo allegato allegato al regolamento, che riorganizza il catalogo delle materie prime per mangimi e ne aggiorna contenuti, denominazioni e requisiti.

Regime transitorio per l'etichettatura

L'articolo 2 consente che le materie prime per mangimi etichettate prima del 24 luglio 2023 ai sensi della versione previgente del regolamento (UE) n. 68/2013 continuino a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.

Periodo transitorio per taluni prodotti riclassificati come additivi

L'articolo 3 stabilisce che i prodotti citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo, idrossido di calcio, xilitolo, lattato di ammonio e acetato di ammonio possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime per mangimi fino al 30 maggio 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni generali del catalogo

La parte A dell'allegato precisa che l'uso del catalogo è facoltativo, ma che la denominazione di una materia prima inclusa nella parte C può essere usata solo per prodotti conformi alla relativa voce. Le materie prime devono rispettare la normativa UE pertinente, con attenzione specifica agli OGM, ai sottoprodotti di origine animale, alle sostanze indesiderabili, ai residui di pesticidi e alle regole di igiene dei mangimi.

Definizione di ex prodotti alimentari e regime dei residui di cucina

La parte A chiarisce la nozione di "ex prodotti alimentari" e precisa che il fissare tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui di cucina e ristorazione, salvo successiva lavorazione per ottenere mangimi.

Impurità chimiche, coadiuvanti tecnologici e principio ALARA

Il catalogo impone, in linea generale, l'assenza di impurità chimiche dovute alla fabbricazione e ai coadiuvanti tecnologici, salvo tenori massimi specifici indicati nelle parti B o C. Per impurità e coadiuvanti presenti a livelli pari o superiori allo 0,1 % devono essere indicati tenori massimi; sono possibili anche limiti inferiori allo 0,1 % quando opportuni per le buone pratiche commerciali.

Regole di denominazione e rinvio ai processi

La parte A disciplina l'uso dei termini di processo del glossario della parte B, la formazione delle denominazioni commerciali e l'obbligo, in molti casi, di integrare la denominazione con il termine di uso corrente del processo (ad esempio essiccato, fermentato, frantumato, ecc.).

Obblighi di etichettatura e dichiarazioni analitiche

La parte A coordina il catalogo con gli articoli 15, 16, 24 e 13 del regolamento (CE) n. 767/2009. Le voci della parte C indicano, caso per caso, quali componenti analitici devono essere dichiarati (ad esempio umidità, proteina grezza, fibra grezza, grassi grezzi, amido, zuccheri, ceneri insolubili in HCl, minerali specifici). In alcuni casi, la colonna delle dichiarazioni obbligatorie sostituisce le regole generali del regolamento (CE) n. 767/2009.

Contenuto della parte B: glossario dei processi

La parte B elenca numerosi processi tecnologici rilevanti per le materie prime per mangimi, tra cui separazione ad aria, aspirazione, cottura, concentrazione, estrazione, fermentazione, filtrazione, molitura, idrolisi, essiccazione, tostatura, pelletatura, trattamenti termici e processi di protezione dalla degradazione ruminale, con i corrispondenti termini di uso corrente da impiegare in etichetta.

Aggiornamento esteso dell'elenco delle materie prime

La parte C sostituisce l'elenco delle materie prime per mangimi per grandi categorie merceologiche: cereali, semi oleaginosi, leguminose, tuberi e radici, altri semi e frutti, foraggi, alghe, prodotti lattiero-caseari, prodotti di origine animale terrestre e acquatica, minerali, prodotti da fermentazione, e varie altre categorie di prodotti alimentari o industriali destinabili ai mangimi.

Categorie con restrizioni specifiche di origine animale o acquatica

Per i capitoli relativi a prodotti di animali terrestri, pesci e altri animali acquatici, nonché per le materie prime che contengono sottoprodotti di origine animale, si rinvia espressamente ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 142/2011 e, se del caso, al regolamento (CE) n. 999/2001. Le denominazioni devono essere integrate, quando necessario, con l'indicazione della specie, del materiale o del processo.

Come è indicizzato

Materiemangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleadditivi per mangimi

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