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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1035

Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

Normativa europea32022R1035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga l’applicazione del quadro UE dei certificati COVID digitali per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri, modificando il regolamento (UE) 2021/954. La proroga è allineata a quella prevista per il regolamento (UE) 2021/953, così da mantenere operativo il sistema di certificazione interoperabile per vaccinazione, test e guarigione durante la pandemia di COVID-19. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Proroga dell’applicazione del quadro del certificato COVID digitale UE ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri, mediante modifica del regolamento (UE) 2021/954.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri che, ai sensi del diritto dell’Unione, sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri. Riguarda il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione relativi alla COVID-19. La modifica incide sulla durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/954, che è collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953; il nuovo periodo applicativo decorre dal 1° luglio 2021 e prosegue per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, come prorogata. Non si applica alla Danimarca, che non partecipa all’adozione né è vincolata, e l’Irlanda non partecipa all’adozione né è vincolata, pur essendo prevista la possibilità di accettazione reciproca dei certificati rilasciati dall’Irlanda. Il testo richiama inoltre, per gli effetti di associazione all’acquis di Schengen, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, nonché Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia in relazione al quadro Schengen.

Proroga del quadro del certificato COVID digitale UE per cittadini di paesi terzi

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/954 per prorogare l’applicazione del quadro relativo al certificato COVID digitale dell’UE ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri. La ratio è assicurare la continuità di uno strumento comune di rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19, in un contesto in cui la pandemia è ancora in corso e le varianti possono incidere sulla mobilità interna all’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2021/953, che ha istituito il certificato COVID digitale UE per agevolare la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, e dal regolamento (UE) 2021/954, che ha esteso il quadro a determinate categorie di cittadini di paesi terzi. Il considerando centrale evidenzia che i due regolamenti sarebbero giunti a scadenza il 30 giugno 2022 e che, per evitare interruzioni nell’utilizzo dei certificati, la durata di applicazione deve essere prorogata.

Ambito soggettivo e territoriale

La disciplina riguarda i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Il testo richiama il contesto Schengen, precisando che tali soggetti possono circolare liberamente per 90 giorni su un periodo di 180 giorni nei territori degli altri Stati membri, secondo il codice frontiere Schengen. Il regolamento non si applica alla Danimarca; l’Irlanda non partecipa all’adozione, ma viene valorizzata la possibilità di accettazione reciproca dei certificati rilasciati dall’Irlanda, a condizione che siano conformi al quadro di fiducia del certificato COVID digitale UE. Sono inoltre richiamati, per il loro particolare status rispetto all’acquis di Schengen, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, nonché Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia.

Contenuto della modifica normativa

La modifica è puntuale: l’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954 è sostituito per stabilire che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953. In tal modo la durata del regime per i cittadini di paesi terzi viene agganciata in modo diretto a quella del quadro generale applicabile ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari.

Rapporti con i controlli di frontiera e con le restrizioni di viaggio

Il regolamento chiarisce espressamente che non deve essere interpretato come un incentivo all’introduzione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia. In particolare, la verifica dei certificati COVID digitali UE non costituisce, di per sé, una giustificazione per reintrodurre temporaneamente controlli alle frontiere interne; tali controlli restano una misura di extrema ratio disciplinata dal codice frontiere Schengen.

Entrata in vigore, efficacia e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per garantire una applicazione rapida e tempestiva e la continuità del sistema di certificazione. Come atto UE di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954. La nuova formulazione prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 1° luglio 2021 per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953.

Proroga coordinata con il regolamento (UE) 2021/953

La proroga della disciplina per i cittadini di paesi terzi è collegata alla proroga del regolamento (UE) 2021/953, che costituisce il quadro generale del certificato COVID digitale UE. Il testo chiarisce che la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/954 deve seguire quella del regolamento base, per garantire continuità nell’uso dei certificati.

Finalità di agevolazione degli spostamenti

La modifica mira a consentire che i certificati COVID digitali UE continuino a essere utilizzati per agevolare gli spostamenti all’interno dell’Unione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri, in un contesto di pandemia ancora in corso e di possibile impatto delle varianti del virus.

Assenza di incentivo a restrizioni di viaggio e rapporto con i controlli di frontiera

Il regolamento precisa che non deve essere inteso come incentivo all’adozione di restrizioni di viaggio. Inoltre, l’eventuale verifica dei certificati previsti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica di per sé il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, che restano misura di extrema ratio secondo il codice frontiere Schengen.

Partecipazione e clausole territoriali

La Danimarca non partecipa all’adozione né è vincolata o soggetta all’applicazione del regolamento, ferma restando la possibilità di decisione ai sensi del protocollo n. 22. L’Irlanda non partecipa all’adozione né è vincolata, ma il regolamento prevede che possa rilasciare certificati COVID-19 ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio, affinché gli altri Stati membri li accettino su base reciproca. Il testo richiama inoltre l’applicazione nel quadro dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, nonché il collegamento con Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia in forza dei rispettivi atti di adesione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materielibera circolazioneacquis di schengenprotezione dei datisanità pubblicadiritto dell'immigrazione

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