Regolamento (UE) 2022/1091
Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio del 30 giugno 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) 2022/109 per adeguare, sulla base dei più recenti pareri scientifici e degli esiti delle consultazioni con paesi terzi, alcune possibilità di pesca per il 2022. Vengono aggiornati i TAC e le ripartizioni per gamberetto boreale, spratto in diverse aree CIEM, acciuga e tonno albacora, oltre a precisare una condizione di comunicazione per il tonno bianco del Mediterraneo. L'atto si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022 per evitare interruzioni delle attività di pesca.
Modifica del regolamento (UE) 2022/109 sulle possibilità di pesca 2022 per alcuni stock ittici, con aggiornamento di TAC, ripartizioni tra Stati membri e condizioni di cattura.
Ambito di applicazione
Si applica alle possibilità di pesca per il 2022 relative a specifici stock ittici nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Riguarda in particolare acciuga, gamberetto boreale, spratto, tonno bianco del Mediterraneo e tonno albacora, con effetti su Stati membri e, per i TAC condivisi, anche su Regno Unito, Norvegia e Isole Fær Øer. L'applicazione è retroattiva dal 1° gennaio 2022; l'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (UE) 2022/109 sulle possibilità di pesca 2022
Il regolamento interviene sul quadro già fissato dal regolamento (UE) 2022/109, aggiornando alcune possibilità di pesca per il 2022 alla luce dei pareri scientifici del CIEM e degli accordi raggiunti con Norvegia e Regno Unito. La finalità è adeguare tempestivamente TAC e quote nazionali per evitare vuoti regolatori e garantire la continuità delle attività di pesca.
Contesto e ragioni dell'intervento
Il Consiglio richiama, nei considerando, la necessità di sostituire TAC provvisori con valori definitivi o aggiornati per alcuni stock, dopo la pubblicazione dei pareri scientifici del 9 maggio 2022 e l'esito delle consultazioni bilaterali e trilaterali con i paesi terzi interessati. In particolare, per alcuni stock si passa da un regime provvisorio a un assetto definitivo; per l'acciuga si introduce un TAC provvisorio trimestrale in attesa del parere scientifico più recente; per il tonno albacora si procede alla ripartizione definitiva delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.
Ambito di applicazione
L'atto incide sulle possibilità di pesca per stock specifici nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Le modifiche riguardano in concreto acciuga, gamberetto boreale, spratto, tonno bianco del Mediterraneo e tonno albacora, con interessamento di aree CIEM, della zona COPACE 34.1.1 e della zona di competenza IOTC. Le ripartizioni coinvolgono diversi Stati membri e, per alcuni contingenti, anche Norvegia, Regno Unito e Isole Fær Øer.
Acciuga: TAC provvisorio per il terzo trimestre 2022
Per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione COPACE 34.1.1 viene introdotto un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate limitato ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. La ripartizione interna è fissata in 4 812 tonnellate per la Spagna e 5 249 tonnellate per il Portogallo. Il testo chiarisce che il contingente può essere pescato solo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.
Gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a
Per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione 3a il TAC viene fissato a 5 398 tonnellate, con assegnazione a Danimarca, Svezia e Unione nelle quantità indicate in allegato. Il regolamento richiama espressamente che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spratto: aggiornamento dei TAC nelle diverse zone
Il regolamento aggiorna più tabelle relative allo spratto (Sprattus sprattus). Nella divisione CIEM 3a il TAC è fissato a 12 570 tonnellate per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023; nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a il TAC è fissato a 56 120 tonnellate; nelle zone 7d e 7e il TAC è fissato a 9 200 tonnellate.
Per le diverse tabelle sono previste condizioni specifiche:
- fino al 5 % del contingente nella divisione 3a può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino, con un limite complessivo del 9 % se cumulate con le catture accessorie imputate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- fino al 2 % del contingente nelle zone 2a e 4 può essere costituito da catture accessorie di merlano, con analogo limite complessivo del 9 %;
- nella tabella per le zone 2a e 4 le catture accessorie di merlano possono includere anche i cicerelli;
- per la tabella relativa alle zone 7d e 7e è indicato che il contingente può essere pescato solo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.
È inoltre previsto che alcuni trasferimenti del contingente siano possibili verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4, previa notifica alla Commissione e al Regno Unito.
Tonno bianco del Mediterraneo: comunicazione delle catture
Per il tonno bianco del Mediterraneo viene aggiunta una nota speciale alla tabella dell'allegato ID: le catture accessorie devono essere imputate al contingente ma comunicate separatamente con il codice ALB/MED-BC. Nei considerando si spiega che, a seguito di una riunione internazionale del 9 e 10 febbraio 2022, le parti interessate hanno convenuto dichiarazioni di cattura mensili per la pesca della specie e dichiarazioni trimestrali per le catture accessorie; di conseguenza gli Stati membri devono utilizzare codici specifici nelle dichiarazioni.
Tonno albacora nella zona di competenza della IOTC
L'allegato IJ è integralmente sostituito per il tonno albacora (Thunnus albacares). Le catture di pescherecci dell'Unione nella zona di competenza della IOTC non possono superare il limite di 73 146 tonnellate, ripartito come segue:
- Francia: 27 736 tonnellate;
- Italia: 2 367 tonnellate;
- Spagna: 42 943 tonnellate;
- Portogallo: 100 tonnellate, esclusivamente per catture accessorie.
Per il contingente del Portogallo la pesca diretta non è consentita. Il regolamento precisa inoltre che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore, applicazione e retroattività
L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. La retroattività è giustificata dal Consiglio con il fatto che le possibilità di pesca interessate sono aumentate o non ancora esaurite, sicché non vengono compromessi la certezza del diritto e il legittimo affidamento. L'obiettivo operativo è evitare interruzioni nelle attività di pesca.
Effetti pratici per gli operatori
Per armatori, imprese di pesca e consulenti, il regolamento impone di aggiornare immediatamente la gestione dei contingenti 2022, i sistemi di rendicontazione e le verifiche di compliance sulle catture accessorie, sulle finestre temporali di pesca e sulle eventuali notifiche da effettuare verso Commissione e Regno Unito. L'attenzione va posta soprattutto sulla corretta imputazione delle catture, sui codici di dichiarazione e sul rispetto dei limiti quantitativi per ciascuna zona e specie.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento base
L'articolo 1 dispone che il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento, che sostituisce o integra specifiche tabelle degli allegati IA, ID e IJ.
Acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione COPACE 34.1.1
È introdotto un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per il periodo 1° luglio 2022-30 settembre 2022, ripartito tra Spagna (4 812 tonnellate) e Portogallo (5 249 tonnellate), con TAC unionale pari a 10 061 tonnellate.
Gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a
Il TAC per Pandalus borealis nella divisione 3a è fissato a 5 398 tonnellate, con assegnazione a Danimarca (1 874 tonnellate), Svezia (1 009 tonnellate) e Unione (2 883 tonnellate). Si precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spratto nelle divisioni CIEM 3a, 2a e sottozona 4
Per la divisione 3a il TAC è fissato a 12 570 tonnellate per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023; per la divisione 2a e sottozona 4 il TAC è fissato a 56 120 tonnellate per lo stesso periodo; per le zone 7d e 7e il TAC è fissato a 9 200 tonnellate. Sono previste regole su catture accessorie, limiti percentuali, trasferimenti tra zone e notifiche preventive alla Commissione e al Regno Unito.
Tonno bianco del Mediterraneo
Per le catture di Thunnus alalunga viene aggiunta una condizione speciale: le catture accessorie devono essere imputate al contingente ma comunicate separatamente con il codice ALB/MED-BC. Il testo richiama inoltre l'obbligo di utilizzare codici specifici nelle dichiarazioni di cattura mensili e trimestrali.
Tonno albacora nella zona di competenza della IOTC
L'allegato IJ è sostituito: il contingente unionale per Thunnus albacares è fissato a 73 146 tonnellate, ripartite tra Francia (27 736 tonnellate), Italia (2 367 tonnellate), Spagna (42 943 tonnellate) e Portogallo (100 tonnellate). Per il Portogallo le 100 tonnellate sono esclusivamente per catture accessorie; la pesca diretta non è consentita.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE e si applica dal 1° gennaio 2022. Il Consiglio motiva la retroattività con l'aumento o la non esaurita disponibilità delle possibilità di pesca e con l'esigenza urgente di evitare interruzioni dell'attività di pesca.
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