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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1033

Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Normativa europea32022R1033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro del FEASR una misura eccezionale e temporanea di sostegno agli agricoltori e alle PMI rurali più colpiti dall'aumento dei costi e dalle perturbazioni economiche conseguenti all'invasione russa dell'Ucraina. Il sostegno è concesso in forma di somma forfettaria, con limiti massimi per beneficiario, criteri di ammissibilità definiti dagli Stati membri sulla base di evidenze oggettive e non discriminatorie, e pagamento entro una data certa. La misura è finanziata entro un tetto massimo del 5% del contributo FEASR al programma e si coordina con altri strumenti nazionali, unionali o privati di sostegno già concessi per il medesimo evento.

Introduzione di una misura eccezionale e temporanea di sostegno forfettario nell'ambito del FEASR per agricoltori e PMI rurali colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alla nuova misura di cui all'articolo 39 quater. I beneficiari sono gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con esclusione dei prodotti della pesca; è ammesso che il prodotto ottenuto dalla trasformazione non sia esso stesso compreso nell'allegato I. La misura è destinata ai beneficiari maggiormente colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina e opera in modo temporaneo, con domanda approvata entro il 31 marzo 2023 e pagamento entro il 15 ottobre 2023. L'intervento è soggetto al tetto del 5% del contributo totale FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 e non deve ridurre la quota complessiva del FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1305/2013 per introdurre una misura straordinaria e temporanea di sostegno nell'ambito del FEASR. La finalità è fronteggiare gli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina sul settore agricolo e sulle comunità rurali dell'Unione, in particolare l'aumento dei costi di energia, concimi e mangimi, e i conseguenti problemi di liquidità per agricoltori e piccole imprese rurali.

Contesto e ratio dell'intervento

Il legislatore dell'Unione qualifica la situazione come eccezionale e urgente. Il sostegno è concepito per garantire la continuità delle attività economiche dei soggetti più colpiti, preservando la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, senza compromettere la transizione verso la sostenibilità né le altre priorità dei programmi di sviluppo rurale.

Beneficiari e perimetro materiale

La nuova misura si rivolge agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE, nonché del cotone. Sono esclusi i prodotti della pesca. Il regolamento precisa inoltre che il prodotto risultante dalla trasformazione non deve necessariamente essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli Stati membri devono orientare il sostegno verso i beneficiari maggiormente colpiti dall'impatto dell'invasione, sulla base delle prove disponibili. Le condizioni di ammissibilità e, se ritenuto opportuno, i criteri di selezione devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno può essere indirizzato a interventi che contribuiscono alla sicurezza alimentare o che rispondono agli squilibri di mercato, con particolare riferimento a:

  • economia circolare;
  • gestione dei nutrienti;
  • uso efficiente delle risorse;
  • metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

Forma del sostegno e termini temporali

La misura assume la forma di una somma forfettaria. Le domande di sostegno devono essere approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023, mentre il pagamento deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2023. Il successivo rimborso da parte della Commissione è subordinato agli stanziamenti di bilancio e alla disponibilità dei fondi.

Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, purché ciò avvenga sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Importi massimi e coordinamento con altri aiuti

Il regolamento fissa limiti massimi di importo pari a:

  • 15 000 EUR per agricoltore;
  • 100 000 EUR per PMI.

Nell'erogare il sostegno, gli Stati membri devono tenere conto di eventuali altri aiuti già concessi, sia nazionali sia dell'Unione, nonché di regimi privati, per far fronte all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Effetti sul quadro del FEASR e selezione degli interventi

Il regolamento modifica anche le regole generali del regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, l'articolo 49, paragrafo 2, viene adattato per chiarire che gli interventi elencati, tra gli altri, agli articoli da 36 a 39 quater non sono soggetti al meccanismo ordinario di selezione basato sui criteri di cui al paragrafo 1 e sulla procedura trasparente e adeguatamente documentata.

Inoltre, viene introdotto un nuovo limite finanziario all'articolo 59: il sostegno FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater non può superare il 5% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022, come indicato nella seconda parte dell'allegato I.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua natura è espressamente temporanea ed eccezionale, coerente con l'obiettivo di rispondere rapidamente all'emergenza economica generata dal conflitto.

Disposizioni principali

Nuovo articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013

Introduce un sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con finalità di assistenza di emergenza e di continuità delle attività economiche.

Beneficiari e settore interessato

Il sostegno è destinato ad agricoltori e PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dell'allegato I TFUE o del cotone, esclusi i prodotti della pesca; è ammesso che il prodotto derivato dalla trasformazione non rientri nell'allegato I.

Criteri di ammissibilità e selezione

Gli Stati membri devono indirizzare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti, definendo condizioni di ammissibilità e, se opportuno, criteri di selezione oggettivi e non discriminatori, sulla base delle prove disponibili. Il sostegno deve contribuire alla sicurezza alimentare o rispondere agli squilibri di mercato e può riguardare economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

Forma del sostegno, termini e gestione dei pagamenti

Il sostegno è erogato come somma forfettaria; le domande devono essere approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023 e il pagamento deve avvenire entro il 15 ottobre 2023. Il rimborso della Commissione avviene nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse disponibili; i pagamenti possono essere differenziati per categorie di beneficiari in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Limiti massimi dell'importo

L'importo massimo del sostegno è fissato a 15 000 EUR per agricoltore e a 100 000 EUR per PMI.

Cumulo e coordinamento con altri aiuti

Nell'erogare il sostegno, gli Stati membri devono tener conto di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, nonché di regimi privati, concessi per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Modifica delle regole di selezione degli interventi

L'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato per escludere dagli obblighi ordinari di selezione alcuni interventi, tra cui quelli di cui agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 quater, che non devono essere selezionati secondo i criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e la procedura trasparente e adeguatamente documentata.

Tetto massimo del contributo FEASR

L'articolo 59 è integrato con il paragrafo 6 ter, che limita il sostegno FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater a non oltre il 5% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla seconda parte dell'allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasviluppo ruraleaiuti e sostegni pubblicipolitica agricola comuneemergenza economica

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