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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1092

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «Innovazione» a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche da applicare alla rilevazione statistica europea sulla tematica "Innovazione" per garantire comparabilità tra Stati membri e coerenza con concetti armonizzati. Definisce la popolazione statistica, le variabili da trasmettere, le unità di misura, le disaggregazioni richieste e le regole per la qualità e la trasmissione dei dati. Impone agli Stati membri di inviare a Eurostat i dati definitivi e convalidati entro T + 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, a partire dal 2022.

Specifiche tecniche per la raccolta e trasmissione dei dati statistici sulla tematica "innovazione" da parte degli Stati membri a Eurostat, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla tematica "Innovazione" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda le imprese attive nelle sezioni B, C, D, E, H, J, K e nelle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE, con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo di riferimento. Il regolamento disciplina inoltre disaggregazioni, unità di misura, approssimazioni, obblighi di qualità e termini di trasmissione; l’entrata in vigore è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e il primo anno di riferimento è il 2022. Alcune variabili e disaggregazioni sono facoltative; per alcune classificazioni gli Stati membri possono includere volontariamente anche le sezioni A, F, G e I della NACE.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati sulla tematica "Innovazione"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092 della Commissione definisce il dettaglio tecnico necessario per produrre e trasmettere a Eurostat i dati statistici relativi alla tematica "Innovazione" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. La finalità è assicurare comparabilità tra Stati membri e applicazione uniforme di concetti armonizzati, come richiamato nei considerando, che attribuiscono alla Commissione il potere di precisare variabili, unità di misura, popolazione statistica, classificazioni, disaggregazioni, approssimazioni, obblighi di qualità, termine di trasmissione e primo periodo di riferimento.

Ambito di applicazione

L’obbligo grava sugli Stati membri, che devono raccogliere e trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla tematica "Innovazione". La popolazione statistica comprende tutte le imprese attive nelle sezioni B, C, D, E, H, J, K e nelle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE, purché abbiano 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo di riferimento. Gli allegati disciplinano anche disaggregazioni per attività economica, classe dimensionale, status/profilo di innovazione e gruppi speciali di imprese; per alcune categorie gli Stati membri possono includere volontariamente anche le sezioni A, F, G e I della NACE.

Struttura dei dati e criteri di trasmissione

L’allegato I stabilisce che i dati da trasmettere devono rispettare le specifiche degli allegati II e III. È previsto che, se l’unità rispondente fa parte di un’impresa, gli Stati membri possano applicare la metodologia statistica opportuna per ricondurre i dati all’unità statistica "impresa"; tale metodologia deve essere descritta nei metadati e nelle relazioni sulla qualità. È inoltre richiesta una verifica di coerenza con i registri nazionali delle imprese, almeno per quattro variabili chiave: numero di imprese, numero di dipendenti e lavoratori autonomi, fatturato totale ed età dell’impresa.

Contenuto informativo della rilevazione

L’allegato II elenca un ampio set di variabili relative all’innovazione: introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, sviluppo interno o esternalizzato delle innovazioni, fatturato derivante da prodotti innovativi, attività di innovazione svolte, spese per innovazione, ostacoli o motivi della limitazione delle attività innovative, diritti di proprietà intellettuale, condizioni competitive, strategie aziendali, personalizzazione e co-creazione, cooperazione con altre imprese o organizzazioni, accesso al finanziamento, sostegno pubblico, incentivi fiscali, fattori connessi ai cambiamenti climatici, benefici ambientali delle innovazioni, acquisto di macchinari/attrezzature/software innovativi e numerose variabili di contesto aziendale (dimensione, fatturato, età, gruppo di imprese, attività infragruppo, prestiti infragruppo).

Disaggregazioni e classificazioni

L’allegato III disciplina le disaggregazioni a livello di impresa. Per l’area "DA" (attività economica dettagliata, classe dimensionale e status di innovazione) sono previste classificazioni per ramo NACE, classi di occupati e status innovativo. Per l’area "ICC" (concetti fondamentali in materia di innovazione) si applicano disaggregazioni per attività, classe dimensionale e profilo di innovazione, inclusi profili di imprese innovative e non innovative, con o senza capacità di innovazione e con o senza R&S. Per i "gruppi speciali di imprese" (SG) sono previste ulteriori combinazioni per attività, dimensione e tipo di impresa innovatrice.

Termini, decorrenza e forza giuridica

I dati definitivi e convalidati devono essere trasmessi a Eurostat entro T + 18 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Obbligo di trasmissione dei dati sulla tematica Innovazione

Per la tematica "Innovazione" di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati del periodo di riferimento conformemente agli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione.

Popolazione statistica e ambito settoriale

La rilevazione riguarda tutte le imprese che esercitano attività economica nelle sezioni B, C, D, E, H, J, K e nelle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE, con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo di riferimento.

Specifiche tecniche: variabili, disaggregazioni, qualità e approssimazioni

Le variabili, le unità di misura, le disaggregazioni dei dati, l’uso di approssimazioni e gli obblighi di qualità sono definiti negli allegati II e III. Gli Stati membri possono applicare metodologia statistica appropriata per produrre dati a livello di impresa quando l’unità rispondente fa parte di un’impresa, e devono descrivere tale metodologia nei metadati e nelle relazioni sulla qualità.

Coerenza con i registri delle imprese nazionali

Gli Stati membri devono valutare la coerenza tra i dati rilevati e le informazioni presenti nei registri di imprese nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, almeno per le variabili "numero di imprese", "dipendenti e lavoratori autonomi nell’impresa", "fatturato totale dell’impresa" ed "età dell’impresa", e riferire i risultati nei metadati e nelle relazioni sulla qualità.

Termine di trasmissione e primo anno di riferimento

I dati definitivi e convalidati devono essere trasmessi entro T + 18 mesi dopo l’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticainnovazioneimpreseraccolta datimercato interno

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