Regolamento (UE) 2022/1034
Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro del certificato COVID digitale dell’UE per renderlo più adatto all’evoluzione della pandemia. In particolare amplia la nozione di test antigenico includendo i saggi di laboratorio, disciplina in modo più puntuale i certificati di vaccinazione e guarigione, e consente agli Stati membri di rilasciare e accettare certificati relativi a vaccini anti COVID-19 in sperimentazione clinica. Viene inoltre prorogata di 12 mesi la durata del regime, fino al 30 giugno 2023, con una conferma del potere della Commissione di adottare atti delegati e con nuovi obblighi di coordinamento e informazione sulle restrizioni alla libera circolazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/953 per estendere e adeguare il certificato COVID digitale dell'UE, ampliando i tipi di test rilevanti, chiarendo le regole sui certificati di vaccinazione e guarigione e prorogando il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2023.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda il rilascio, la verifica, l’accettazione e l’uso dei certificati COVID digitali dell’UE relativi a vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19, ai fini dell’esercizio della libera circolazione delle persone durante la pandemia. Incide anche sulle persone fisiche titolari dei certificati, sui partecipanti a sperimentazioni cliniche di vaccini anti COVID-19, sui soggetti che effettuano test SARS-CoV-2 e sulle autorità nazionali competenti per il rilascio e l’accettazione dei certificati. Non introduce un obbligo generale per gli Stati membri di imporre restrizioni alla libera circolazione, ma disciplina le condizioni in cui tali restrizioni possono essere mantenute o introdotte; le misure devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento (UE) 2022/1034: modifica del quadro del certificato COVID digitale dell’UE
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/953 per adeguare il certificato COVID digitale dell’UE all’evoluzione epidemiologica e scientifica della pandemia. L’obiettivo resta quello di agevolare la libera circolazione delle persone, consentendo un uso coordinato e proporzionato dei certificati di vaccinazione, test e guarigione, nel rispetto della salute pubblica e della protezione dei dati personali.
Finalità e contesto normativo
Il legislatore UE richiama la persistente incertezza sull’andamento della pandemia, l’emersione di nuove varianti del SARS-CoV-2, il ruolo crescente della vaccinazione e la necessità di evitare che, dopo la scadenza originaria del 30 giugno 2022, i cittadini dell’Unione e i loro familiari perdano la possibilità di utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE qualora gli Stati membri mantengano restrizioni alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Il regolamento è quindi concepito come proroga e aggiornamento tecnico-sostanziale del sistema, non come imposizione di nuove restrizioni.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda gli Stati membri, le autorità competenti al rilascio dei certificati e i titolari dei certificati COVID digitali dell’UE. Incide sui certificati relativi a:
- vaccinazione anti COVID-19;
- test SARS-CoV-2;
- guarigione da infezione da SARS-CoV-2.
Rilevano anche i partecipanti a sperimentazioni cliniche di vaccini anti COVID-19, in quanto gli Stati membri possono rilasciare e, a determinate condizioni, gli altri Stati membri possono accettare certificati di vaccinazione relativi a tali sperimentazioni. Il regolamento opera nell’ambito della libera circolazione delle persone e della sanità pubblica, con implicazioni anche per il trattamento dei dati personali e per la cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Ampliamento dei test utilizzabili
Una delle modifiche principali consiste nell’ampliamento della nozione di "test antigenico". Accanto ai test antigenici rapidi, il regolamento include ora anche i saggi antigenici di laboratorio, come i saggi di immunoassorbimento enzimatico e i saggi immunologici automatizzati. Di conseguenza, i certificati di test e, in determinate condizioni, quelli di guarigione possono fondarsi anche su test antigenici compresi nell’elenco comune UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria e aggiornato dalla Commissione.
Certificati di guarigione: condizioni di rilascio
L’articolo 7 viene riformulato per consentire il rilascio del certificato di guarigione non solo in seguito a un test NAAT positivo, ma anche, facoltativamente, dopo un test antigenico incluso nell’elenco comune UE, effettuato da operatori sanitari o personale addestrato. Il certificato non può essere rilasciato prima di 11 giorni dalla prima positività. La Commissione può modificare questo termine mediante atti delegati, sulla base degli orientamenti del comitato per la sicurezza sanitaria o di dati scientifici riesaminati dall’ECDC.
Vaccinazione: numero di dosi e riconoscimento di dosi somministrate in altri Stati membri
Il regolamento chiarisce che il certificato di vaccinazione deve indicare il numero complessivo di dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui le dosi sono state ricevute. La precisazione serve a evitare discrepanze tra il dato riportato nel certificato e la reale storia vaccinale della persona, che potrebbero ostacolare la libera circolazione. Uno Stato membro non deve chiedere ulteriori informazioni o prove sulle dosi precedenti, salvo la prova di identità e il precedente certificato UE quando rilevante.
Vaccini in sperimentazione clinica
Una novità significativa riguarda i partecipanti a sperimentazioni cliniche su vaccini anti COVID-19 approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono rilasciare loro un certificato di vaccinazione anche se hanno ricevuto il vaccino candidato oppure il placebo del gruppo di controllo, purché l’integrità della sperimentazione clinica non sia compromessa. Gli altri Stati membri possono accettare tali certificati per evitare restrizioni alla libera circolazione, salvo che il periodo di accettazione sia scaduto o il certificato sia stato revocato dopo la conclusione dello studio, in particolare se il vaccino non ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio o se il certificato riguarda un placebo.
Quadro di fiducia, verifica e revoca
Il quadro di fiducia viene descritto come basato su un’infrastruttura a chiave pubblica, idonea a garantire autenticità, validità e integrità dei certificati. Il sistema consente anche l’individuazione delle frodi e lo scambio di elenchi di certificati revocati, contenenti solo identificativi univoci e nessun altro dato personale. La verifica dei certificati e, se del caso, degli elenchi di revoca non comporta notifica all’emittente.
Restrizioni alla libera circolazione e obblighi di trasparenza
Il nuovo articolo 11 è centrale per gli operatori. Esso stabilisce che, se gli Stati membri accettano certificati di vaccinazione, test negativi o guarigione, devono astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, salvo che esse siano non discriminatorie, necessarie e proporzionate per la tutela della salute pubblica e fondate sulle ultime prove scientifiche disponibili, compresi i dati pubblicati dall’ECDC secondo la raccomandazione (UE) 2022/107.
Se uno Stato membro introduce ulteriori restrizioni, deve informare la Commissione e gli altri Stati membri, possibilmente 48 ore prima, indicando:
- i motivi della misura, con i pertinenti dati epidemiologici e le prove scientifiche disponibili;
- la portata delle restrizioni e le categorie di titolari interessate o esentate;
- la data di applicazione e la durata.
Gli Stati membri devono inoltre prestare particolare attenzione alle regioni transfrontaliere, alle regioni ultraperiferiche, alle exclave e alle zone geograficamente isolate. Le informazioni al pubblico devono essere chiare, complete e tempestive; come regola generale, devono essere rese disponibili 24 ore prima dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni, salvo la flessibilità richiesta dalle emergenze epidemiologiche.
Poteri della Commissione e atti delegati
La Commissione mantiene poteri delegati in materia di aggiornamento tecnico del sistema. Tali poteri, riferiti agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento 2021/953, sono conferiti per 24 mesi a decorrere dal 1° luglio 2021. Il regolamento rafforza inoltre la possibilità per la Commissione di chiedere orientamenti al comitato per la sicurezza sanitaria, all’ECDC o all’EMA sulle evidenze scientifiche e sull’accettazione di vaccini anti COVID-19 in sperimentazione clinica.
Relazione della Commissione e possibile revisione anticipata
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione del regolamento. La relazione deve contenere, in particolare, una panoramica delle restrizioni comunicate dagli Stati membri, degli usi nazionali e internazionali dei certificati, degli effetti del regolamento su libera circolazione, viaggi, turismo, diritti fondamentali, non discriminazione e protezione dei dati, nonché una valutazione sull’adeguatezza del mantenimento del sistema certificatorio alla luce dell’evoluzione epidemiologica e dei dati scientifici disponibili.
La relazione deve essere corredata dagli orientamenti dell’ECDC e del comitato per la sicurezza sanitaria e può essere accompagnata da una proposta legislativa volta ad abbreviare il periodo di applicazione del regolamento, se l’evoluzione della pandemia lo giustifica.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 viene prorogato fino al 30 giugno 2023. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ampliamento della nozione di test antigenico
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/953 è modificato per includere, accanto ai test antigenici rapidi, anche i saggi antigenici di laboratorio, come i saggi di immunoassorbimento enzimatico e i saggi immunologici automatizzati, purché basati sull’individuazione di proteine virali (antigeni) per rilevare il SARS-CoV-2.
Certificati di test e di guarigione
L’articolo 3 è modificato per consentire il rilascio del certificato di test sulla base di un test NAAT o di un test antigenico figurante nell’elenco comune UE approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria, eseguito da operatori sanitari o personale addestrato. Il certificato di guarigione può essere rilasciato, oltre che dopo test NAAT positivi, anche dopo test antigenici inclusi nell’elenco comune UE, con la possibilità di uso retroattivo per test antigenici dal 1° ottobre 2021 alle condizioni previste. La Commissione pubblica l’elenco comune UE dei test antigenici e può chiedere orientamenti al comitato per la sicurezza sanitaria, all’ECDC o all’EMA.
Quadro di fiducia e revoca dei certificati
L’articolo 4 chiarisce che il quadro di fiducia si fonda su un’infrastruttura a chiave pubblica e consente il rilascio e la verifica sicuri dei certificati, l’individuazione di frodi e lo scambio di elenchi di certificati revocati contenenti solo identificativi univoci, senza altri dati personali. La verifica non comporta notifica all’emittente.
Certificati di vaccinazione e numero di dosi
L’articolo 5 precisa che il certificato di vaccinazione deve indicare il numero di dosi somministrate al titolare indipendentemente dallo Stato membro in cui sono state somministrate, evitando discrepanze che potrebbero ostacolare la libera circolazione. Gli Stati membri non possono chiedere ulteriori prove o informazioni, salvo la prova di identità e un precedente certificato UE di vaccinazione o guarigione quando rilevante.
Vaccinazioni in sperimentazione clinica
L’articolo 5 consente agli Stati membri di rilasciare certificati di vaccinazione anche ai partecipanti a sperimentazioni cliniche su vaccini anti COVID-19 approvate da comitati etici e autorità competenti, a prescindere dal fatto che abbiano ricevuto il vaccino candidato o il placebo. Gli altri Stati membri possono accettare tali certificati per non applicare restrizioni alla libera circolazione, salvo scadenza del periodo di accettazione o revoca dopo la conclusione della sperimentazione, in particolare se il vaccino non ottiene l’autorizzazione all’immissione in commercio o se il certificato riguarda un placebo.
Contenuto informativo dei certificati di test
L’articolo 6 è modificato per indicare che il certificato di test deve riportare informazioni sul test NAAT o sul test antigenico eseguito. Nell’allegato, il dato relativo al centro o struttura di esecuzione del test resta facoltativo per i test antigenici.
Certificati di guarigione e termini di rilascio
L’articolo 7 stabilisce che i certificati di guarigione sono rilasciati su richiesta dopo esito positivo di un test NAAT; possono essere rilasciati anche dopo test antigenici inclusi nell’elenco comune UE, con ulteriori precisazioni sulla data dal 1° ottobre 2021 e sul fatto che il certificato non può essere rilasciato prima di 11 giorni dalla prima positività. La Commissione può adottare atti delegati per modificare il numero di giorni e ampliare le basi scientifiche per il rilascio, includendo test antigenici, anticorpali, sierologici o altri metodi convalidati.
Revoca e conservazione degli elenchi di revoca
L’articolo 10 dispone che gli elenchi di revoca dei certificati scambiati nell’ambito del quadro di fiducia non siano conservati dopo la fine del periodo di applicazione del regolamento.
Restrizioni alla libera circolazione e obblighi informativi
Il nuovo articolo 11 stabilisce che, se gli Stati membri accettano certificati di vaccinazione, test negativi o guarigione, devono astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, salvo che siano non discriminatorie, necessarie e proporzionate sulla base delle ultime evidenze scientifiche e dei dati epidemiologici dell’ECDC. Se introducono nuove restrizioni, devono informare Commissione e altri Stati membri, se possibile 48 ore prima, indicando motivi, portata, categorie interessate, data e durata. Devono inoltre prestare attenzione alle regioni transfrontaliere, ultraperiferiche, alle exclave e alle zone isolate, e rendere pubbliche informazioni chiare e tempestive, normalmente 24 ore prima dell’entrata in vigore.
Poteri delegati della Commissione
L’articolo 12 conferma e circoscrive il potere della Commissione di adottare atti delegati in relazione agli articoli 5, 6 e 7 per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° luglio 2021.
Relazione della Commissione e possibile revisione anticipata
L’articolo 16 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2022 una relazione sull’applicazione del regolamento, con panoramica delle restrizioni alla libera circolazione, degli sviluppi degli usi nazionali e internazionali dei certificati, degli impatti su libera circolazione, viaggi, turismo, diritti fondamentali, non discriminazione e protezione dei dati, nonché una valutazione sull’opportunità di continuare a usare i certificati. La relazione deve essere accompagnata dagli orientamenti dell’ECDC e del comitato per la sicurezza sanitaria e può essere accompagnata da una proposta legislativa per abbreviare il periodo di applicazione.
Periodo di applicazione e entrata in vigore
L’articolo 17 è modificato per fissare l’applicazione del regolamento (UE) 2021/953 dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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