Regolamento (UE) 2022/1032
Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo urgente sulla disciplina UE dello stoccaggio del gas per fronteggiare il rischio di interruzioni dell’approvvigionamento e gli effetti della crisi geopolitica del 2022. Introduce obiettivi vincolanti di riempimento degli stoccaggi sotterranei, traiettorie intermedie di riempimento, obblighi di monitoraggio e poteri correttivi della Commissione in caso di scostamenti. Rafforza inoltre la certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e prevede misure di flessibilità, solidarietà tra Stati membri e possibili sconti tariffari per incentivare il riempimento.
Modifica del quadro UE sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas introducendo obblighi di riempimento degli stoccaggi, monitoraggio rafforzato e certificazione dei gestori degli impianti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas direttamente interconnessi con un’area di mercato nel loro territorio, nonché, per alcuni obblighi di solidarietà e ripartizione degli oneri, agli Stati membri privi di tali impianti ma collegati ad essi. Le nuove regole incidono su gestori dei sistemi di stoccaggio, gestori dei sistemi di trasporto, fornitori di gas, autorità competenti e autorità di regolamentazione nazionali. Sono previste esclusioni temporanee per Irlanda, Cipro e Malta finché non saranno direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altri Stati membri; alcune disposizioni si applicano solo fino al 31 dicembre 2025.
Stoccaggio del gas e sicurezza dell’approvvigionamento
Il regolamento interviene in un contesto di forte tensione sui mercati energetici, legato all’aggressione militare russa contro l’Ucraina e al rischio di interruzioni dell’approvvigionamento di gas nell’Unione. Il legislatore UE ritiene che la situazione richieda una risposta coordinata a livello di Unione, centrata sul rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento, sulla tutela dei clienti protetti e sull’uso degli impianti di stoccaggio sotterraneo come leva essenziale di resilienza.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/1938: definizioni e obiettivi
Il regolamento introduce anzitutto nuove definizioni all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1938, includendo la nozione di "traiettoria di riempimento", "obiettivo di riempimento", "impianto di stoccaggio strategico", "riserva di bilanciamento" e "impianto di stoccaggio sotterraneo del gas". Quest’ultima definizione ricomprende lo stoccaggio di gas naturale, inclusa la riserva di bilanciamento, collegato a reti di trasporto o distribuzione, ma esclude gli impianti di stoccaggio fuori terra sferici e il linepack.
L’articolo 6 bis stabilisce che gli Stati membri debbano raggiungere, entro il 1° novembre di ogni anno, un obiettivo di riempimento pari all’80% per il 2022 e al 90% a partire dal 2023, calcolato sulla capacità aggregata degli impianti di stoccaggio sotterraneo situati nel territorio nazionale e direttamente interconnessi con un’area di mercato. Per gli Stati membri con grande capacità di stoccaggio, l’obiettivo è ridotto a un volume corrispondente al 35% del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti. Per alcuni impianti elencati nell’allegato I ter si applica una disciplina specifica, con responsabilità condivisa tra Germania e Austria per gli impianti Haidach e 7Fields.
Traiettorie di riempimento e monitoraggio annuale
Per il 2022, gli obiettivi intermedi sono definiti nell’allegato I bis, con scadenze al 1° agosto, 1° settembre e 1° ottobre prima del raggiungimento dell’80% al 1° novembre. Dal 2023, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo deve presentare alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento contenente gli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre e corredato delle informazioni tecniche necessarie. La traiettoria si basa sul tasso medio di riempimento dei cinque anni precedenti.
La Commissione, tenendo conto della valutazione del GCG, adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell’anno precedente, secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti devono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, evitando al tempo stesso oneri inutili per Stati membri, partecipanti al mercato, gestori degli stoccaggi e clienti, e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti situati in Stati membri confinanti.
Flessibilità, deroghe e misure correttive
Se per ragioni tecniche specifiche uno Stato membro non riesce a raggiungere l’obiettivo entro il 1° novembre, può conseguire il risultato entro il 1° dicembre, informando la Commissione entro il 1° novembre e indicandone i motivi. Gli obiettivi di riempimento non si applicano se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un’emergenza a livello regionale o dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938.
Il sistema di controllo prevede un margine di tolleranza di cinque punti percentuali rispetto alla traiettoria di riempimento. Se un livello di riempimento scende oltre tale soglia, l’autorità competente deve adottare senza ritardo misure efficaci per aumentarlo e informare Commissione e GCG. In caso di scostamento sostanziale e persistente, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione e, se lo scostamento non si riduce significativamente entro un mese, può adottare una decisione finale che imponga misure correttive, comprese quelle previste dall’articolo 6 ter.
Attuazione nazionale e strumenti disponibili
L’articolo 6 ter attribuisce agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per conseguire le traiettorie e gli obiettivi di riempimento, privilegiando, ove possibile, strumenti di mercato. Le misure possono includere:
- obblighi per i fornitori di gas di stoccare volumi minimi, commisurati al gas fornito ai clienti protetti;
- obblighi per i gestori degli stoccaggi di offrire capacità al mercato;
- acquisto e gestione di riserve di bilanciamento da parte dei gestori di trasporto o di entità designate;
- strumenti coordinati tra Stati membri, come piattaforme per l’acquisto di GNL;
- meccanismi volontari di acquisizione congiunta di gas naturale;
- incentivi finanziari, compensazioni, contratti per differenza e sconti tariffari;
- utilizzo di capacità inutilizzate prenotate dai detentori di capacità;
- designazione di un soggetto specificamente incaricato di raggiungere l’obiettivo;
- oneri o tariffe regolatorie per recuperare costi di investimento e operativi, purché nei limiti delle entrate autorizzate.
Le misure devono essere limitate a quanto necessario, chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che non vi siano ostacoli all’uso transfrontaliero degli stoccaggi e degli impianti di GNL, né limitazioni alle capacità transfrontaliere assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2017/459. Nell’applicazione delle misure va rispettato il principio "l’efficienza energetica al primo posto".
Stati membri privi di impianti di stoccaggio: solidarietà e ripartizione degli oneri
L’articolo 6 quater disciplina i casi degli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo. In linea generale, tali Stati devono assicurare che i partecipanti al mercato abbiano accordi per utilizzare entro il 1° novembre volumi di stoccaggio pari almeno al 15% del loro consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti, salvo limitazioni tecniche di trasporto o altre limitazioni che rendano impossibile il pieno adempimento. In presenza di impedimenti tecnici, è prevista anche la possibilità di sostituire l’obbligo con uno equivalente relativo a combustibili diversi dal gas, se dimostrata l’equivalenza.
In alternativa, lo Stato membro può concludere un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri dotati di stoccaggi. Tale meccanismo deve basarsi sui dati della più recente valutazione dei rischi e tener conto del costo del sostegno finanziario, dei volumi necessari per i clienti protetti e delle limitazioni tecniche. Va comunicato alla Commissione entro il 2 settembre 2022.
Sono previste ulteriori regole per gli Stati membri privi di stoccaggi ma con accesso a impianti in Stati membri che dispongono di capacità complessiva superiore al proprio consumo annuo di gas, nonché per casi transitori in cui gli obiettivi possano essere soddisfatti parzialmente mediante scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti. È inoltre possibile prevedere incentivi o compensazioni finanziarie per gli operatori coinvolti; se finanziati tramite prelievo, tali oneri non possono gravare sui punti di interconnessione transfrontalieri.
Monitoraggio, reporting e ruolo del GCG
L’articolo 6 quinquies rafforza il sistema di monitoraggio. I gestori degli impianti devono comunicare i livelli di riempimento all’autorità competente e, se del caso, all’entità designata. Le autorità nazionali monitorano i livelli alla fine di ogni mese e li comunicano senza indebito ritardo alla Commissione, che può avvalersi del supporto dell’ACER. Sulla base di tali informazioni, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.
Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie e degli obiettivi e contribuisce a elaborare orientamenti sulle misure da adottare in caso di mancata conformità. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive per far rispettare gli obblighi di stoccaggio. Le informazioni scambiate devono essere limitate a quanto necessario e restare riservate se commercialmente sensibili.
Valutazione dei rischi e simulazioni a livello UE
L’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 viene modificato per includere, nelle valutazioni del rischio, anche gli scenari di interruzione prolungata di un’unica fonte di approvvigionamento. Entro il 1° settembre 2022 il REGST per il gas deve effettuare una simulazione a livello dell’Unione degli scenari di interruzione dell’approvvigionamento e delle infrastrutture del gas, con individuazione dei corridoi di emergenza e degli Stati membri in grado di contrastare i rischi, anche in relazione al GNL. La simulazione deve essere ripetuta ogni quattro anni, salvo necessità di aggiornamenti più frequenti.
Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Il regolamento modifica anche il regolamento (CE) n. 715/2009 introducendo l’articolo 3 bis sulla certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio. Ogni gestore, compresi quelli controllati da gestori dei sistemi di trasporto, deve essere certificato dall’autorità di regolazione nazionale o da altra autorità competente designata dallo Stato membro. La disciplina si applica anche a soggetti già certificati secondo le norme di separazione della direttiva 2009/73/CE.
La certificazione valuta se una persona che controlla o esercita diritti sul gestore possa compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o altri interessi essenziali di sicurezza. L’autorità considera proprietà, forniture e rapporti commerciali, obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri e altre circostanze specifiche. Se il rischio non è eliminabile mediante condizioni, l’autorità può rifiutare la certificazione e imporre la cessione di partecipazioni o diritti, misure provvisorie e misure compensative secondo il diritto nazionale. La Commissione riceve notifica del progetto di decisione ed esprime un parere entro 25 giorni lavorativi; l’autorità decide entro 25 giorni lavorativi dal parere.
Per i nuovi impianti, la certificazione deve precedere l’entrata in esercizio. Le autorità devono inoltre monitorare costantemente la conformità e avviare un riesame su notifica del gestore, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione. Gli Stati membri devono assicurare la continuità operativa degli impianti, che possono cessare solo se non soddisfano requisiti tecnici e di sicurezza o se la cessazione non compromette la sicurezza dell’approvvigionamento a livello UE o nazionale.
Tariffe e incentivi economici
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 consente all’autorità di regolazione nazionale di applicare uno sconto fino al 100% alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità ai punti di entrata e uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo e di GNL, salvo il caso in cui l’impianto connesso a più reti sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Tale facoltà si applica fino al 31 dicembre 2025.
Relazioni della Commissione, durata e applicazione temporale
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2023 e poi annualmente, relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri, sulla durata delle procedure di certificazione, sulle misure richieste per assicurare il rispetto delle traiettorie e sugli effetti del regolamento sui prezzi del gas e sui potenziali risparmi derivanti dal principio di efficienza energetica.
Le disposizioni centrali introdotte dal regolamento, in particolare quelle relative alle nuove definizioni, agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, alla certificazione e agli sconti tariffari, si applicano fino al 31 dicembre 2025. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni nel regolamento (UE) 2017/1938
Sono introdotte le definizioni di "traiettoria di riempimento", "obiettivo di riempimento", "impianto di stoccaggio strategico", "riserva di bilanciamento" e "impianto di stoccaggio sotterraneo del gas". La nozione di stoccaggio sotterraneo esclude gli impianti fuori terra sferici e il linepack.
Obiettivi di riempimento degli stoccaggi
Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri devono raggiungere un obiettivo di riempimento pari all’80% per il 2022 e al 90% dal 2023 per la capacità aggregata degli impianti situati nel territorio e direttamente interconnessi con un’area di mercato. Per alcuni Stati membri con grande capacità di stoccaggio l’obiettivo è ridotto al 35% del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti; per gli impianti di cui all’allegato I ter si applicano regole specifiche e responsabilità condivise tra Germania e Austria per Haidach e 7Fields.
Traiettorie di riempimento e obiettivi intermedi
Per il 2022 gli obiettivi intermedi sono fissati nell’allegato I bis; dal 2023 ciascuno Stato membro interessato presenta entro il 15 settembre un progetto di traiettoria per febbraio, maggio, luglio e settembre, sulla base del riempimento medio dei cinque anni precedenti. La Commissione adotta la traiettoria con atto di esecuzione entro il 15 novembre dell’anno precedente, previa valutazione del GCG, e può tener conto di un progetto aggiornato.
Flessibilità, deroghe e differimento del termine
Se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo al 1° novembre per specifiche limitazioni tecniche, può arrivare al traguardo entro il 1° dicembre, informando la Commissione entro il 1° novembre. Gli obiettivi non si applicano quando la Commissione ha dichiarato un’emergenza regionale o dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938. È inoltre possibile una parziale contabilizzazione del GNL stoccato, a condizioni specifiche.
Attuazione nazionale degli obiettivi di stoccaggio
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie, privilegiando ove possibile strumenti di mercato. Possono imporre ai fornitori di gas obblighi di stoccaggio, obblighi ai gestori di offrire capacità, incentivi o compensazioni finanziarie, sconti tariffari, strumenti coordinati per l’acquisto di GNL e altri meccanismi, purché necessari, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.
Meccanismo di ripartizione degli oneri per Stati membri privi di stoccaggi
Gli Stati membri senza impianti di stoccaggio sotterraneo devono assicurare che i partecipanti al mercato dispongano di accordi per utilizzare entro il 1° novembre volumi pari almeno al 15% del loro consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti, salvo limitazioni tecniche. Possono però negoziare un meccanismo di ripartizione degli oneri con altri Stati membri; tale meccanismo va comunicato alla Commissione entro il 2 settembre 2022.
Monitoraggio, segnalazione e poteri della Commissione
I gestori degli impianti comunicano i livelli di riempimento alle autorità competenti; queste monitorano mensilmente e informano la Commissione, che riferisce periodicamente al GCG. Se il livello è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto alla traiettoria, l’autorità competente deve agire senza ritardo. In caso di scostamento sostanziale e persistente, la Commissione emette una raccomandazione e, dopo un mese senza riduzione significativa dello scostamento, può adottare una decisione vincolante con misure correttive, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità.
Valutazione dei rischi e simulazioni UE
L’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 è modificato per includere scenari di interruzione prolungata di un’unica fonte di approvvigionamento. Entro il 1° settembre 2022 il REGST per il gas deve effettuare una simulazione a livello UE, da ripetere ogni quattro anni salvo aggiornamenti più frequenti giustificati dalle circostanze.
Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Il regolamento (CE) n. 715/2009 è integrato con l’articolo 3 bis, che impone la certificazione di tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio, compresi quelli controllati da gestori di sistemi di trasporto. La certificazione valuta rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento derivanti da proprietà, rapporti commerciali o influenza di soggetti terzi; può essere rifiutata oppure concessa con condizioni, e in caso di rifiuto possono essere imposte cessioni di partecipazioni o diritti e misure compensative. La Commissione esprime un parere entro 25 giorni lavorativi.
Sconti tariffari e misure di mercato
Le autorità di regolamentazione nazionali possono applicare sconti fino al 100% alle tariffe di trasporto e distribuzione da e verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo e di GNL, salvo conflitti con punti di interconnessione. Lo sconto tariffario è previsto fino al 31 dicembre 2025.
Relazioni della Commissione e durata temporale
Entro il 28 febbraio 2023 e poi annualmente la Commissione deve riferire al Parlamento e al Consiglio sulle misure adottate dagli Stati membri, sui tempi della certificazione, sulle misure richieste per garantire il rispetto delle traiettorie e sugli effetti sui prezzi del gas e sui risparmi di gas. Le disposizioni chiave introdotte dal regolamento si applicano fino al 31 dicembre 2025.
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