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Sentenza

Sentenza n. 3377/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto: “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 29 gennaio 2025; 2) dell’istruttoria condotta dal Rup – Segretario della CCIAA e dei relativi esiti comunicati dallo stesso RUP alla Regione in data 27 marzo 2024, con nota prot. 27404, e di tutti gli atti ivi richiamati tra cui in particolare i verbali da n.1 a 86, i controlli “a campione” svolti, il sorteggio dei campioni, ed i controlli totalitari; 3) del provvedimento prot. 93226/U del 17 ottobre 2024, con il quale il Commissario Straordinario della CCIAA ha determinato di affidare al Segretario Generale della CCIAA di Napoli il perfezionamento dell’istruttoria, “depurandola dalle criticità” rilevate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 19 settembre 2024 e nella Sentenza del Tar Campania n. 5199 del 2024; 4) della nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Regione gli esiti delle attività del supplemento istruttorio pur rassegnando conclusioni sotto forma dubitativa; 5) degli allegati alla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, di cui al precedente punto 4), ed in particolare della relazione del Rup prot. n. 134758/U del 17 dicembre 2024 e dei relativi allegati, dalla quale risulta che il Rup, contrastando le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro, ha stabilito di non procedere ai necessari approfondimenti istruttori necessari per depurare l’istruttoria dalle criticità rilevate dal Presidente della Giunta Regionale Campania con Decreto n. 68/2024 ed ha invece confermato le decisioni assunte durante la prima istruttoria e di cui ai verbali n. da 1 a 86 già trasmessi in data 27 marzo 2024, con nota prot. 27404; 6) dei verbali del supplemento istruttorio condotto dal Rup con l’ausilio del Gruppo di Lavoro e precisamente dei verbali: n. 1 del 24.10.2024, n. 2 del 29.10. 2024, n. 3 del 31.10.2024, n. 4 del 5.11.2024, n. 5 del 7.11.2024, n. 6 dell’11.11.2024, n. 7 del 14.11.2024, n. 8 del 19.11.2024, n. 9 del 20.11.2024, n.10 del 21.11.2024, n. 11 del 26.11.2024, n.12 del 26.11.2024, n. 13 del 2.12.2024, n. 14 del 3.12.2024, n. 15 del 9.12.2024, n. 16 del 9.12.2024, n. 17 del 10.12.2024, n. 18 del 13.12.2024; 7) della nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025, a firma del Segretario Generale e RUP della CCIAA di Napoli, con la quale sono state comunicate alla Regione le c.d. “numeriche associative”, e dei relativi allegati alla nota prot. n. 0000262/U del 2 gennaio 2025; 8) della nota prot. 5279 del 22.01.2025, con la quale il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli ha fornito chiarimenti al Presidente della Regione sulla nota prot. 0136951/U del 30 dicembre 2024, con la quale il Commissario Straordinario aveva rassegnato conclusioni sotto forma dubitativa, ed ha confermato i dubbi espressi in merito alla correttezza delle decisioni assunte dal Rup; 9) della nota prot. 0004636/U del 21 gennaio 2025, a firma del RUP della CCIAA, allegata alla nota prot. 5279 del 22 gennaio 2025, di cui al precedente punto 8); 10) della nota prot. 0005660/U del 23 gennaio 2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso ulteriori dati, richiesti dalla Giunta della Regione Campania con nota prot. PG/2025/0035146 del 23 gennaio 2025; 11) della verifica dell’istruttoria condotta dagli uffici regionali e della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria condotta dalla Regione, resa dal Direttore Generale a mezzo della sottoscrizione del Decreto impugnato sub 1, verifica che ha condotto il Presidente della Giunta Regionale a far propria l’istruttoria condotta dal Rup; 12) di qualsiasi ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, lesivo degli interessi della ricorrente; 13) ove nelle more adottati, degli atti con cui vengono designati i componenti dei seggi da parte delle Organizzazioni individuate quali aventi diritto; 14) ove nelle more adottato, del Decreto del Presidente della Regione di nomina dei componenti dei seggi; quanto al ricorso incidentale proposto dall’A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, depositato il 21/3/2025: in parte qua, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 7 del 29 gennaio 2025 - Dipartimento 50 - Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive - tutela dei consumatori, avente ad oggetto: “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL D.M. 156/2011”, pubblicato sul B.U.R.C. n. n. 7 del 29 gennaio 2025, unitamente agli atti presupposti, preordinati e connessi, anche di natura procedimentale e comunque lesivi, con particolare riguardo: - alla nota prot. n. 262/U del 2 gennaio 2025, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio, di trasmissione delle “numeriche associative”; - alla nota del Commissario straordinario prot. n. 136951/U del 30 dicembre 2024; - alla nota prot. n. 79582/U del 30 agosto 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 66598/U del 2 luglio 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 39446/U del 29 aprile 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - alla nota prot. n. 274024 del 27 marzo 2024, a firma del Segretario Generale e RUP della Camera di Commercio; - al verbale n. 1 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura per il rinnovo degli Organi Camerali dell’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI in conseguenza delle riscontrate dichiarazioni mendaci, oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria penale, ex art. 75 del D.PR. n. 445/2000; - al verbale n. 69 del 18 marzo 2024, nella parte in cui ricomprende e non esclude dalla procedura l’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI; - ai verbali ed agli atti della procedura, nella parte in cui hanno ammesso l’Associazione UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI alla tornata elettorale, in ragione delle imprese dichiarate e delle integrazioni documentali rese (verbale nn.ri da 1 ad 86); - ai successivi verbali (da nn.ri 1 a 18 ricompresi nel periodo 24.10.2024-13.1.2025), relativi al supplemento istruttorio condotto dal RUP con l’ausilio del gruppo di lavoro designato, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente principale UNIONE INDUSTRIALE DI NAPOLI; - al conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 18 marzo 2025, recante la nomina del Consiglio camerale e la convocazione della prima seduta per il suo insediamento, nella parte in cui comprende i membri designati dall’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI; quanto all’atto incidentale proposto dall’Associazione UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI – CONFINDUSTRIA NAPOLI, depositato il 21/3/2025: 1) del provvedimento prot. 0018804/U del 10 marzo 2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG. e del Dirigente, con il quale la Camera di Commercio di Napoli ha opposto parziale diniego all’istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, dalla Associazione Unione Industriali di Napoli e trasmessa a mezzo pec in data 7 febbraio 2025, e con la quale la Camera di Commercio non ha disposto l’integrale ostensione della documentazione richiesta; - per l’accertamento del diritto dell’Unione Industriali di Napoli – Confindustria Napoli di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 7 febbraio 2025 e di ottenere l’integrale ostensione della documentazione richiesta, senza alcun oscuramento; - per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento prot. 0018804/U del 10 marzo 2025, a firma del Responsabile del Servizio AA.GG. e del Dirigente, anche nella parte in cui è previsto che la copia dei documenti richiesti, cui la CCIAA di Napoli avrebbe consentito l’ostensione “su supporto informatico fornito dall’ente”, sarebbe stata rilasciata “previo pagamento della somma di € 1130,80 di cui 5,00 per diritti di richiesta ed € 0,10 per ciascuna copia estratta, ai sensi della tabella B allegata al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii”; - per la condanna della Camera di Commercio di Napoli all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, senza alcun oscuramento; quanto ai motivi aggiunti proposti dall’Associazione UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI – CONFINDUSTRIA NAPOLI, depositati l’11/4/2025: del Decreto Presidenziale – Giunta della Regione Campania n. 22 del 18 marzo 2025, avente ad oggetto “RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI - DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 156/2011” (pubblicato sul B.U.R.C. n. 16 del 18 marzo 2025), con il quale il Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell’art.12, co. 5, della legge n. 580/1993 e dell’art. 10, co. 2, del D.M.156/2011, ricevute le designazioni da parte delle Organizzazioni imprenditoriali individuate come assegnatarie dei seggi nel DPGR n. 7 del 29 gennaio 2025, ha nominato il Consiglio della CCIAA di Napoli ed ha fissato la data di insediamento del Consiglio per il giorno 2 aprile 2025 alle ore 11.00; quanto ai motivi aggiunti, proposti dall’Associazione Unione Industriali Napoli - Confindustria Napoli, depositati il 31/3/2026: degli stessi atti e provvedimenti già impugnati, relativamente alla dedotta illegittimità dell’istruttoria condotta nei confronti delle Associazioni controinteressate, A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e Associazione Assimpreseitalia Area Metropolitana di Napoli.

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 7 del 29 gennaio 2025, relativo al rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Napoli, unitamente agli atti istruttori e al successivo decreto di nomina del Consiglio camerale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente principale aveva impugnato il decreto regionale di individuazione delle organizzazioni imprenditoriali aventi diritto alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di commercio di Napoli, nonché gli atti istruttori della Camera di commercio, il supplemento istruttorio, le numeriche associative, gli atti regionali di verifica e il successivo decreto di nomina del Consiglio camerale. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la legittimità dell’istruttoria condotta nei confronti della ricorrente e delle associazioni controinteressate. L’A.I.C.A.S.T. aveva proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione dalla procedura dell’associazione ricorrente principale, contestando l’ammissione di quest’ultima e la valutazione delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. La ricorrente principale aveva inoltre proposto un atto incidentale in materia di accesso, chiedendo l’integrale ostensione della documentazione richiesta alla Camera di commercio, e motivi aggiunti contro il successivo decreto regionale di nomina del Consiglio camerale e contro gli atti istruttori relativi alle associazioni controinteressate. Prima della decisione, con atto notificato e depositato il 15 maggio 2026, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso incidentale proposto dall’A.I.C.A.S.T. è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorso incidentale ha carattere accessorio e condizionato rispetto alla domanda principale e la rinuncia a quest’ultima elimina l’interesse alla decisione dell’incidentale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni controverse; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile quando viene meno l’interesse alla sua decisione.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso incidentale è accessorio e condizionato rispetto alla domanda principale; la sopravvenuta rinuncia a quest’ultima può determinare il difetto d’interesse alla decisione dell’incidentale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti, ritualmente comunicata alle altre parti e depositata in giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il ricorso incidentale della parte controinteressata, in quanto accessorio e condizionato rispetto alla domanda principale, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente principale rinuncia al proprio ricorso.
  • La rinuncia al ricorso principale preclude una decisione di merito sulle censure rivolte agli atti impugnati e, per riflesso, sulle contestazioni contenute nel ricorso incidentale, salvo che permanga uno specifico interesse alla relativa decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàMotivi aggiunti e ricorso incidentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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