Sentenza n. 3793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00720/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione dell’attività di sala pubblica da gioco o di rimozione immediata degli apparecchi da gioco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l’interlocuzione svolta dalla Polizia Locale nell’ambito dell’accertamento e della contestazione di una sanzione pecuniaria non equivalesse alla comunicazione di avvio del procedimento concluso con l’ordinanza, adottata il giorno successivo al verbale di contestazione. Ha inoltre sostenuto che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso, qualora fosse stato accertato il titolo abilitativo necessario, individuato dall’appellante nella sola licenza prevista dall’art. 86 T.U.P.S. Sono stati riproposti i motivi di primo grado relativi alla violazione degli artt. 5, 6 e 11 del regolamento comunale sui giochi leciti e sulle sale da gioco, dell’art. 2, comma 2, della legge regionale ligure n. 17 del 2012, nonché al difetto di motivazione e di istruttoria sulla distanza dalla caserma della Guardia di Finanza e sull’individuazione di ulteriori luoghi sensibili. L’appellante contestava, in particolare, la necessità e le ragioni di tutela riferite ai militari frequentanti la caserma.
La decisione
L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha corretto la motivazione del TAR, riconoscendo che la nota della Polizia Locale del 14 agosto 2024 non poteva essere equiparata alla comunicazione di avvio del procedimento, poiché quest’ultima deve contenere gli elementi prescritti dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, tra cui l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e il responsabile, i termini di conclusione e le modalità di accesso agli atti. Tuttavia, l’omissione non ha determinato l’annullamento dell’ordinanza, poiché il Comune ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. Il regolamento comunale impone infatti al nuovo titolare o gestore dell’attività, in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi da gioco, di presentare un’istanza di subingresso. La disciplina sul rinnovo dell’autorizzazione non elimina tale obbligo, ma riguarda soltanto la durata dell’autorizzazione originaria e di quella sostitutiva rilasciata al subentrante. La dichiarazione del precedente affittuario circa la detenzione degli apparecchi non costituiva quindi un’autorizzazione in favore della nuova titolare. Poiché l’appellante non aveva mai presentato l’istanza di subingresso, l’assenza del titolo abilitativo risultava decisiva e rendeva vincolato il contenuto dell’ordinanza. L’appellante è stata condannata a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge; le spese nei confronti del Ministero e dell’Agenzia sono state compensate, non avendo tali amministrazioni svolto attività difensiva significativa.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
si prescinde dalla comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, in quanto il contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato
La comunicazione di avvio è distinta dalle comunicazioni o interlocuzioni svolte nell’ambito di altri procedimenti; tuttavia, la sua omissione non comporta annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8 l. 241/1990
deve indicare tutti gli elementi di cui all’art. 8 della legge n. 241 del 1990
La comunicazione di avvio deve contenere gli elementi informativi previsti dalla norma, tra cui amministrazione competente, oggetto del procedimento, ufficio e responsabile, termini di conclusione e modalità di accesso agli atti.
art. 21-octies l. 241/1990
il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento del provvedimento se l’amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto dispositivo era inevitabile.
art. 86 r.d. n. 773/1931 (T.U.P.S.)
La licenza prevista dalla disposizione costituisce uno dei titoli abilitativi richiamati per l’esercizio di una sala pubblica per giochi leciti.
art. 88 r.d. n. 773/1931 (T.U.P.S.)
La sentenza richiama la licenza prevista dalla disposizione tra i titoli necessari per l’attività considerata.
art. 110, commi 6 e 7, r.d. n. 773/1931 (T.U.P.S.)
La sentenza richiama i titoli relativi all’installazione di apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da gioco.
artt. 5 e 6 del regolamento del Comune di Ventimiglia su giochi leciti e sale da gioco
In caso di trasferimento della proprietà o gestione dell’attività, il nuovo titolare o gestore deve presentare istanza di subingresso; la disciplina del rinnovo regola la durata del titolo e non esonera dal subingresso.
art. 2, comma 2, l.r. Liguria n. 17/2012
La disposizione è stata invocata dall’appellante con riferimento alla disciplina regionale dei titoli e delle limitazioni per le attività di gioco, ma l’appello è stato rigettato.
Massime di principio
- L’interlocuzione svolta da un organo di polizia nell’ambito di un accertamento o di un procedimento sanzionatorio non equivale alla comunicazione di avvio del distinto procedimento amministrativo concluso con un provvedimento limitativo, se non contiene gli elementi prescritti dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 quando l’amministrazione dimostri che, alla luce dell’assenza di un requisito o titolo indispensabile, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Quando la disciplina locale impone al nuovo titolare o gestore di un’attività di presentare un’istanza di subingresso, il trasferimento dell’azienda o della gestione non determina il trasferimento automatico dell’autorizzazione già intestata al dante causa.
- La previsione che l’autorizzazione rilasciata per subingresso abbia la stessa durata del titolo originario riguarda la durata temporale del titolo sostitutivo e non esclude l’obbligo preliminare di presentare l’istanza di subingresso.
- La dichiarazione del precedente titolare o gestore relativa alla detenzione di apparecchi da gioco non costituisce, in assenza del subingresso, un titolo abilitativo a favore del nuovo titolare.
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