Cassazione Civile, Ordinanza n. 09433/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva pignorato, presso l’istituto tesoriere della ASL debitrice, le somme presenti sul conto di tesoreria. Il terzo pignorato aveva dichiarato l’esistenza di un saldo attivo molto rilevante, ma aveva aggiunto che tale saldo era già integralmente vincolato da precedenti pignoramenti e che dal momento del nuovo pignoramento non erano sopravvenute ulteriori disponibilità. Il giudice dell’esecuzione aveva chiesto al terzo di integrare la dichiarazione indicando gli estremi delle precedenti procedure esecutive, avvertendo che in difetto si sarebbero prodotti gli effetti dell’art. 548 c.p.c.; poiché l’integrazione non era stata resa, aveva disposto l’assegnazione delle somme. La banca aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo la dichiarazione negativa e ravvisando una indebita commistione tra gli artt. 548 e 549 c.p.c. I ricorrenti hanno censurato la decisione con tre motivi: errata qualificazione della dichiarazione del terzo, violazione delle norme sulla dichiarazione del terzo pignorato e vizio di motivazione per contraddittorietà insanabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi, cassando la sentenza del Tribunale. Ha affermato che la dichiarazione del terzo era oggettivamente positiva, ma incompleta perché non indicava gli estremi dei precedenti pignoramenti, come imposto dall’art. 550 c.p.c.; in tale situazione il giudice dell’esecuzione deve chiedere l’integrazione della dichiarazione e, se l’integrazione non viene resa nel termine concesso, può considerare non regolarmente resa la dichiarazione e procedere all’assegnazione del credito, anche applicando gli effetti dell’art. 548 c.p.c. La Corte ha quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Individua il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi proposto contro l’ordinanza di assegnazione.
art. 543 c.p.c.
È richiamato come norma del procedimento di espropriazione presso terzi cui si applicano i principi enunciati.
art. 547 c.p.c.
È richiamato nei motivi di ricorso e nel quadro normativo della dichiarazione del terzo.
art. 548 c.p.c.
Se la dichiarazione non è resa o non è resa regolarmente, possono operare gli effetti previsti dalla norma, inclusa la non contestazione per la parte non resa e la possibilità di assegnazione.
art. 549 c.p.c.
Disciplina il giudizio sommario di accertamento dell’obbligo del terzo, che non va confuso con la fase di verifica della completezza della dichiarazione ex art. 548 c.p.c.
art. 550 c.p.c.
Impone al terzo di indicare i pignoramenti precedenti sul medesimo credito con gli estremi necessari alla loro identificazione; se omette tali indicazioni, la dichiarazione è incompleta e va integrata.
art. 524 c.p.c.
È richiamato per la eventuale riunione delle procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito.
art. 2697 c.c.
È evocato nei motivi di ricorso, ma la decisione ruota soprattutto sugli obblighi del terzo e sulla regolarità della dichiarazione di quantità.
art. 132, n. 4 c.p.c.
È richiamato a sostegno del vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo.
art. 360 c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità invocato nei motivi di ricorso.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Norme processuali che hanno regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, se il terzo riconosce l’esistenza di un credito del debitore ma afferma che esso è già vincolato da precedenti pignoramenti, la dichiarazione non perde natura positiva; tuttavia deve contenere anche gli estremi necessari a identificare i precedenti vincoli, altrimenti è incompleta.
- L’art. 550 c.p.c. impone al terzo l’onere di indicare in modo preciso i precedenti pignoramenti sul medesimo credito, così da consentire al giudice dell’esecuzione di verificare lo stato delle procedure e, se del caso, disporne la riunione.
- Se la dichiarazione del terzo è incompleta, il giudice dell’esecuzione deve chiederne l’integrazione; se il terzo non la rende nel termine fissato, la dichiarazione non può considerarsi regolarmente resa e possono operare le conseguenze previste dall’art. 548 c.p.c., fino all’assegnazione del credito.
- La fase di verifica della completezza della dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c. non va confusa con il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.; un’eventuale sovrapposizione procedimentale non incide, di per sé, sulla legittimità dell’assegnazione se questa è fondata sulla mancata integrazione della dichiarazione.
- In presenza di più pignoramenti sul medesimo credito, la precisione delle indicazioni rese dal terzo è funzionale alla gestione coordinata delle procedure esecutive e alla possibile riunione delle stesse da parte del giudice dell’esecuzione.
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