Sentenza n. 1022/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale n. 130 del 12/02/2024 con cui la Regione Campania ha modificato l'allegato B alla DGRC 215/2022; - delle note prot. n. 78370 del 13/02/2023 e prot. 88282 del 19/02/2024 con cui la Regione Campania ha comunicato alle AA.SS.LL. gli ulteriori “adempimenti attuativi” per la uniforme applicazione del DD 130/2024; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La pronuncia è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale n. 130 del 12 febbraio 2024, modificativo dell'allegato B alla DGRC 215/2022, e successive note regionali recanti adempimenti attuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il laboratorio ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che modificava l'allegato B alla DGRC 215/2022, nonché le note con cui la Regione Campania aveva comunicato alle aziende sanitarie locali ulteriori adempimenti attuativi per l'uniforme applicazione del decreto, chiedendo l'annullamento anche degli atti connessi, presupposti e conseguenti. Prima della decisione, con dichiarazione del 3 febbraio 2026, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse consente la definizione del giudizio senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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