Sentenza n. 10329/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 13/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull'istanza del 13 ottobre 2025, volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso, indicato nell'epigrafe come visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti e nella parte motiva come visto per lavoro. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'amministrazione costituita ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto, determinando l'attivazione del procedimento relativo al visto. Tale circostanza sopravvenuta ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere mediante il rito sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; tuttavia, l'amministrazione resistente è stata condannata a restituire al ricorrente le somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inerzia, la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravvenute circostanze fanno venir meno l'interesse alla decisione.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo rende improcedibile il ricorso contro il silenzio anche quando l'amministrazione non abbia ancora definito nel merito la domanda sostanziale dell'interessato, purché sia venuto meno l'oggetto specifico dell'inerzia contestata.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il comportamento operoso dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato quando così disposto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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