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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 597/2025, depositata e resa pubblica il 9.4.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2676/2023, munita di attestazione di conformità e notificata in data 23.6.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202501383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 597/2025, relativa all'attribuzione della Carta del Docente per sei annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 597/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta del Docente, per un valore nominale di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito, la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza, fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è diretto alla stretta attuazione del comando giudiziale e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse. Ha inoltre rilevato che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'Amministrazione e dei suoi funzionari. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi 60 giorni e senza compenso. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione dell'esigenza di uso prudente dell'istituto e dell'impiego di risorse pubbliche. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La proponibilità del ricorso di ottemperanza richiede, nel caso concreto, la comprovata formazione del giudicato, attestata dalla certificazione della cancelleria.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, costituisce una misura soggetta a uso prudente e può essere negata quando risulti manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere rispettati i termini dimezzati per il deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo integra, nel caso di obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il presupposto temporale per procedere all'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, senza che sia necessario ricorrere agli strumenti dell'esecuzione civile, trattandosi di azioni ontologicamente diverse.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non può conoscere domande ulteriori o comunque diverse, anche se collegate alla medesima vicenda sostanziale.
  • L'esecuzione di un ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei relativi rappresentanti e funzionari; l'inerzia giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e all'impiego di risorse pubbliche, risulti manifestamente iniqua; il relativo istituto deve essere utilizzato con prudenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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