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Ordinanza

Ordinanza n. 457/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Riposto sull’istanza in data 23 settembre 2025, avente ad oggetto l’aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizi.

Giustizia amministrativa202502597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Riposto sull'istanza di aggiornamento della posizione assicurativa ai fini della riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, già dipendente del Comune di Riposto e collocato in quiescenza il 31 dicembre 2019, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 23 settembre 2025. Ha dedotto che il contratto collettivo 2019-2021 prevedeva incrementi tabellari retroattivi e il ricalcolo della pensione e del trattamento di fine servizio anche per il personale cessato; che il Comune aveva corrisposto gli arretrati contrattuali senza aggiornare la posizione assicurativa presso l'INPS; che, nonostante una precedente sollecitazione del 18 novembre 2024, l'INPS aveva comunicato il 7 marzo 2025 di non poter procedere alla riliquidazione in assenza dell'aggiornamento dei dati da parte del datore di lavoro; e che la diffida del 23 settembre 2025 era rimasta senza riscontro. Il Comune non si è costituito; l'INPS si è costituito e ha depositato memoria. Il TAR ha rilevato d'ufficio la necessità di esaminare la giurisdizione, poiché la posizione dedotta, riguardante l'aggiornamento della posizione assicurativa e la conseguente riliquidazione di pensione e trattamento di fine servizio, appare riconducibile a un diritto soggettivo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio. Ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una questione processuale relativa alla giurisdizione, ritenendo prima facie configurabile come diritto soggettivo la posizione concernente l'aggiornamento della posizione assicurativa e la riliquidazione dei trattamenti pensionistico e di fine servizio. Per garantire il contraddittorio, ha assegnato alle parti costituite trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione di giurisdizione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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