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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3752 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - Atto di appello depositato in fotocopia. - Dichiarazione di conformità all'originale notificato a mezzo del servizio postale. - Inammissibilità. - Esclusione. - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania sostenendo che le contribuenti, nel ricorso introduttivo, avevano contestato esclusivamente la propria legittimazione passiva per aver rinunciato all’eredità. Solo successivamente, mediante memorie e documenti, avevano contestato per la prima volta anche nel merito la pretesa fiscale, deducendo l’avvenuto integrale pagamento delle imposte. Secondo l’Agenzia, tale ampliamento del thema decidendum costituiva una tardiva integrazione dei motivi, non consentita dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non poteva essere sanata dalla presa visione dell’ordinanza da parte dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere specificamente indicati nel ricorso introduttivo e che memorie e documenti possono soltanto illustrare i motivi già proposti, senza modificare l’oggetto della controversia. I motivi aggiunti sono ammessi soltanto nei casi e secondo la procedura prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè, in particolare, quando emergano documenti non conosciuti o prodotti dalla controparte o acquisiti per ordine della Commissione. La presa visione dell’ordinanza da parte dell’Ufficio non equivale ad accettazione del contraddittorio e non sana l’inammissibilità della nuova domanda. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a diversa composizione, limitatamente ai motivi originariamente dedotti dalle contribuenti; alla CTR è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter

    Richiamato in relazione al controllo formale della dichiarazione dei redditi che aveva condotto all’emissione della cartella di pagamento.

  • D.lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    "Nel processo tributario [...] i motivi di contestazione [...] devono essere dedotti specificamente nel ricorso introduttivo"; i motivi aggiunti sono consentiti nella limitata ipotesi di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione.

    La norma impedisce di introdurre, tramite memorie o documenti, nuove contestazioni non contenute nel ricorso originario. Le memorie illustrative possono sviluppare i motivi già formulati, ma non ampliare il thema decidendum. Il divieto è rilevabile anche d’ufficio e non è sanabile mediante accettazione del contraddittorio.

  • D.lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    È richiamato nel principio generale secondo cui il ricorso tributario deve contenere specificamente i motivi di impugnazione dell’atto.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata dall’Agenzia per denunciare la violazione delle norme sul procedimento e la conseguente nullità della sentenza o del procedimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorrente deve indicare già nel ricorso introduttivo tutti i motivi, sia formali sia sostanziali, con cui contesta l’atto impositivo.
  • Le memorie e i documenti depositati successivamente possono chiarire o provare motivi già proposti, ma non possono introdurre una nuova contestazione autonoma, come il pagamento del tributo quando inizialmente era stata dedotta soltanto la carenza di legittimazione.
  • I motivi aggiunti sono ammissibili solo nei casi specificamente previsti dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 e richiedono il rispetto della relativa procedura, soprattutto se la trattazione è già stata fissata.
  • La conoscenza o la presa visione degli atti da parte dell’Amministrazione non equivale ad accettazione del contraddittorio e non sana l’introduzione tardiva di domande o motivi nuovi.
  • Il divieto di ampliare tardivamente l’oggetto del giudizio tutela l’ordine e la parità del processo ed è normalmente rilevabile anche d’ufficio.
  • In una controversia analoga, è opportuno formulare nel ricorso iniziale tutte le contestazioni alternative rilevanti, allegando o riservandosi correttamente la produzione della documentazione probatoria.

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