Sentenza n. 5620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 22486/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale del Ministero della Cultura n. 1024/2023, recante l’esclusione delle domande dal contributo destinato ai lavoratori dello spettacolo
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori dello spettacolo)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, hanno contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la loro esclusione dal contributo previsto dal D.M. n. 236/2022 e dal D.D. n. 559/2022. L’esclusione era stata motivata dal mancato raggiungimento di 40 giornate lavorative e dalla non validità del codice qualifica INPS. Il motivo d’appello deduceva l’errata valutazione dei requisiti, violazione di legge ed eccesso di potere. Gli appellanti sostenevano di avere lavorato come maestranze e macchinisti di scena, attività direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli, e di possedere il requisito delle giornate lavorative. Producevano i contratti di lavoro, dai quali risultava l’assunzione come macchinisti di scena con compiti di montaggio e smontaggio delle scene e movimentazione in palcoscenico, nonché estratti previdenziali successivi alla sentenza di primo grado, nei quali l’INPS aveva riclassificato l’attività nel gruppo 1, codice 124. Il Ministero sosteneva invece che, alla data della domanda, gli interessati risultassero inquadrati nel gruppo 2, codice 202, relativo a impiegati amministrativi e tecnici non rientranti nella categoria tutelata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, ritenendo illegittima l’esclusione. La definizione dei beneficiari contenuta nel D.M. n. 236/2022 rinvia all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 182/1997 e comprende i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli. I contratti dimostravano che gli appellanti svolgevano attività di macchinisti di scena, funzionale al montaggio, allo smontaggio e alla movimentazione delle scene durante prove e rappresentazioni; tale attività era quindi direttamente connessa allo spettacolo. La classificazione iniziale dell’INPS nel gruppo 2, codice 202, non era decisiva, anche perché l’INPS aveva successivamente corretto l’inquadramento nel gruppo 1, codice 124. La documentazione prodotta in appello è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Il Collegio ha inoltre affermato che il D.M. n. 236/2022 non richiedeva che lo status tutelato fosse posseduto proprio al momento della presentazione della domanda, né imponeva che l’attività rilevante fosse quella svolta in tale momento. I requisiti relativi al reddito e alle giornate lavorative si riferivano agli anni e alle attività indicati dal decreto, senza limitazione alle sole attività direttamente connesse alla produzione dello spettacolo. In ragione della frequenza dei contratti a termine e dei mutamenti di inquadramento nel settore, occorreva considerare l’attività prevalente storicamente svolta. Gli estratti contributivi evidenziavano che gli appellanti avevano svolto pressoché esclusivamente attività nel gruppo 1 artisti. Il giudice ha annullato, nei limiti dell’interesse, il decreto di esclusione e ha ordinato al Ministero di riesaminare le domande conformandosi alla decisione. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 89 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
fondo di cui all’art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Costituisce la base normativa del fondo dal quale è stata destinata la quota di risorse per il contributo ai lavoratori dello spettacolo.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 182/1997
lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli
Individua la categoria legislativa dei lavoratori dello spettacolo cui il D.M. n. 236/2022 ha collegato l’accesso al contributo.
D.M. n. 236/2022
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
La definizione dei beneficiari rinvia direttamente alla categoria legislativa dei lavoratori che svolgono attività artistica o tecnica direttamente connessa allo spettacolo. Il decreto non richiede, tuttavia, che tale attività sia svolta proprio al momento della domanda, né individua tale momento come criterio esclusivo per verificare lo status.
D.D. n. 559/2022
Contiene le disposizioni attuative del contributo, inclusi requisiti, modalità e termine di presentazione delle domande.
art. 104 c.p.a.
Consente l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello, ritenuta rilevante per dimostrare l’effettiva attività svolta e la successiva riclassificazione previdenziale.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre all’Amministrazione di rideterminarsi sulle domande degli appellanti in conformità alle statuizioni della sentenza.
Massime di principio
- Quando un beneficio pubblico è destinato a una categoria individuata mediante rinvio a una definizione legislativa, l’amministrazione deve verificare la concreta attività svolta dal richiedente in rapporto ai requisiti sostanziali della legge, senza attribuire valore decisivo a una classificazione amministrativa o previdenziale non corrispondente alla realtà documentata.
- Per i contributi destinati ai lavoratori dello spettacolo, l’attività di macchinista di scena, consistente nel montaggio, smontaggio e movimentazione delle scene durante prove e rappresentazioni, è attività tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione dello spettacolo.
- Quando il bando non stabilisce espressamente che lo status richiesto debba sussistere alla data di presentazione della domanda, tale requisito non può essere introdotto in via interpretativa come condizione autonoma di accesso al beneficio.
- Nel settore dello spettacolo, caratterizzato dalla frequenza dei contratti a tempo determinato e dal mutamento degli incarichi, la verifica dei requisiti può richiedere la considerazione dell’attività prevalente storicamente svolta, anziché della sola mansione risultante alla data di pubblicazione del bando o di presentazione della domanda.
- I requisiti relativi al reddito e alle giornate lavorative devono essere verificati secondo le modalità espressamente previste dal decreto attuativo; se il decreto richiede attività soggetta a contribuzione al Fondo dello spettacolo, non è consentito limitarla alle sole attività direttamente connesse alla produzione dello spettacolo quando tale limitazione non è prevista dal testo normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →