Sentenza del 17/09/2018 n. 2124 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - dichiarazione di terzi - rilevanza - non sussiste - conto corrente estero - ulteriori riscontri - sono necessari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo, quale elemento fondante dell'accertamento, di una dichiarazione resa da un terzo non corroborata da ulteriori riscontri. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, tale dichiarazione dimostrava la disponibilità da parte del contribuente di somme depositate presso una banca elvetica e non dichiarate nel quadro RW, con conseguente applicazione della presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009. La questione centrale riguardava quindi la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione non è stata ritenuta adeguatamente provata. La dichiarazione del terzo, non essendo una prova testimoniale formalmente ammessa nel processo tributario e non risultando supportata da ulteriori elementi oggettivi, non poteva da sola dimostrare la disponibilità del conto corrente estero né giustificare l'applicazione della presunzione relativa alle attività finanziarie detenute all'estero. L'accertamento è pertanto risultato infondato o comunque non adeguatamente motivato e provato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Art. 12, comma 2, d.l. 78/09
La disposizione prevede una presunzione collegata alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ma la sua applicazione richiede comunque che sia adeguatamente dimostrata l'effettiva disponibilità delle somme o del rapporto finanziario estero da parte del contribuente.
Regole del processo tributario in materia di prova testimoniale
Le prove testimoniali non sono ammesse
Le dichiarazioni di terzi possono eventualmente avere valore di elementi indiziari o informazioni utilizzabili dall'Amministrazione, ma non costituiscono, da sole e senza ulteriori riscontri, prova sufficiente della pretesa tributaria.
Quadro RW della dichiarazione dei redditi
L'omessa indicazione di attività finanziarie estere presuppone la prova della loro effettiva detenzione o disponibilità da parte del contribuente; tale presupposto non può essere dimostrato esclusivamente mediante una dichiarazione di terzo priva di riscontri.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una dichiarazione di terzo non equivale automaticamente a una prova testimoniale e, se isolata e non documentata, non è normalmente sufficiente a fondare da sola un accertamento.
- Quando l'Amministrazione contesta la detenzione di un conto corrente estero, deve fornire elementi ulteriori e oggettivi, come documentazione bancaria, flussi finanziari, movimentazioni, intestazioni, deleghe o altri riscontri convergenti.
- Le presunzioni fiscali possono operare solo dopo che siano stati dimostrati i fatti-base cui la legge collega la presunzione; non possono sostituire la prova dell'effettiva disponibilità dell'attività estera.
- L'omessa compilazione del quadro RW non può essere contestata validamente sulla base di un'informazione di fonte terza priva di conferme indipendenti.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia l'affidabilità e la specificità della fonte dichiarativa sia l'eventuale presenza di ulteriori elementi probatori prodotti dall'Ufficio.
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