Cassazione Penale, Sentenza n. 26046/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per usura in concorso con altro soggetto e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo insufficienza e illogicità della motivazione; in particolare ha censurato la valutazione di attendibilità della persona offesa e il riscontro attribuito alle dichiarazioni della moglie e del fratello della persona offesa. Ha inoltre sostenuto che le conversazioni intercettate fossero state male interpretate e che da esse non emergesse alcun contributo concorsuale, sostenendo di essere stato soltanto creditore del coimputato. Ha lamentato anche che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza confutare le specifiche doglianze difensive. Con il quinto motivo ha dedotto anche travisamento del fatto e della prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" di condanna, con conseguente lettura unitaria delle motivazioni di primo e secondo grado e preclusione di una nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi di motivazione, si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove e dell'attendibilità delle fonti dichiarative. Ha escluso la specificità delle censure sul vizio di motivazione e ha ritenuto inconferente il richiamo al travisamento della prova, poiché il ricorrente non aveva indicato un effettivo dato probatorio travisato nei termini richiesti dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La disposizione non può essere evocata per trasformare in violazione di legge una censura che mira in realtà a contestare l'omessa o erronea valutazione delle prove; il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova lettura del materiale probatorio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per delimitare il contenuto della motivazione in relazione ai motivi del ricorso esaminati nei limiti strettamente necessari.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 644, comma quinto, n. 3, c.p.
È menzionato in relazione alla circostanza aggravante esclusa in primo grado; la decisione impugnata conferma la condanna per usura senza quella aggravante.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di condanna, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e possono essere lette unitariamente; in tale situazione, in cassazione non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio.
- Le censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Quando si deducono cumulativamente i diversi profili del vizio di motivazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non potendo demandare alla Corte il compito di ricostruire i motivi effettivi.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se nella motivazione sia inserito un dato inesistente o sia omessa la valutazione di una prova decisiva, e assume rilievo soltanto se l'errore è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; in presenza di doppia conforme, esso è deducibile solo a condizioni particolarmente stringenti.
- Il richiamo all'art. 192 c.p.p. non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative o l'apprezzamento complessivo delle risultanze probatorie, quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
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