Cassazione Penale, Ordinanza n. 05527/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di un reato commesso mediante l'omissione o l'alterazione di dati reddituali in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 92 e 95 d.P.R. 115/2002, sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate in appello, privi di una critica effettiva alla motivazione impugnata e incentrati su profili di merito non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo logico e conforme a diritto sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ravvisando quantomeno il dolo eventuale nell'omissione consapevole dei dati reddituali, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia infine sull'insussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 92 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposizione richiamata dalla difesa per contestare l'elemento soggettivo nella materia del patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ne discute il contenuto autonomamente, ma afferma che la censura è infondata perché non si confronta con la motivazione di merito sull'omissione consapevole dei dati reddituali.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata insieme all'art. 92 d.P.R. 115/2002 come base della contestazione difensiva; la Corte la considera nel quadro del motivo inammissibile relativo al preteso difetto di dolo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; nel caso concreto il beneficio è escluso per il rilevante scostamento reddituale e per il concreto pericolo di danno per l'Erario.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli dedotti, né il solo stato di incensuratezza è sufficiente alla concessione.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante è configurabile solo se la speciale tenuità riguarda sia l'entità del lucro sia quella dell'evento dannoso o pericoloso; il danno va valutato al momento della consumazione del reato, senza rilievo decisivo di eventi successivi come la revoca del beneficio.
art. 133 c.p.
Criterio di riferimento per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria; qui la Corte applica la regola della condanna conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta da dati oggettivi, come la macroscopica sproporzione tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito, quando tali elementi rendano logicamente plausibile la consapevole omissione dei dati necessari per ottenere un beneficio.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offesa, del grado di colpevolezza e del pericolo o danno arrecato; non basta un richiamo astratto alla modestia del fatto se il contesto mostra un rilevante scostamento dalla legalità e un rischio concreto per l'Erario.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione individui elementi negativi o rilevi l'assenza di elementi positivi, senza che il solo stato di incensuratezza imponga la concessione del beneficio.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che siano di speciale tenuità sia il profitto perseguito sia l'evento dannoso o pericoloso; la valutazione del danno va compiuta con riguardo al momento consumativo del reato, non a eventi successivi che abbiano impedito o ridotto gli effetti della condotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →