Parere n. 1455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal signor Rosario Salice contro il Comune di Assoro per l’annullamento dell’ordinanza n. 72 dell’8 ottobre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 72 dell’8 ottobre 2009, recante l’ordine di smaltimento dei liquidi presenti in un laghetto artificiale utilizzato per lo stoccaggio di acque provenienti dallo scarico di un frantoio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato l’ordinanza sindacale con cui è stato disposto lo smaltimento, entro un termine successivamente prorogato, dei liquidi presenti in un bacino artificiale, classificati come rifiuti con codice CER 16 10 04. Il ricorso deduceva l’assenza di una motivazione concreta circa il pericolo per la salute o l’igiene pubblica, rilevando che la provenienza dei metalli dal percolato di discarica era stata indicata soltanto come probabile; il difetto del requisito della necessità; la violazione del principio di proporzionalità; e l’insussistenza di obblighi di trattamento delle acque di vegetazione destinate all’utilizzo agronomico come fertilizzanti. Nel corso dell’istruttoria erano stati richiesti chiarimenti sulla corretta individuazione catastale delle aree, sull’effettivo versamento di liquidi nel laghetto e sulla liceità dell’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondate le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’ordinanza non era fondata principalmente sulla natura vegetale dei liquidi, né sulla loro eventuale destinazione agronomica, ma sulla presenza accertata di cromo, ferro, manganese, piombo e zinco, riscontrata nel bacino del ricorrente e non negli altri bacini esaminati. La circostanza che non fosse stata dimostrata con certezza la provenienza dei metalli dal percolato di discarica non incide sulla legittimità dell’ordinanza: l’incertezza riguardava soltanto l’origine della contaminazione, mentre la presenza delle sostanze era stata accertata e non specificamente contestata. Secondo la Sezione, il pericolo per la salute pubblica era insito nella presenza dei metalli e rendeva irrilevante la questione dell’eventuale liceità dell’impiego agronomico dei liquidi.
Osservazioni
Pericolo per la salute pubblica
La presenza accertata di cromo, ferro, manganese, piombo e zinco nei liquidi giacenti nel bacino è stata ritenuta sufficiente a fondare il pericolo per la salute pubblica, senza necessità di dimostrare con certezza che tali sostanze provenissero da percolato di discarica.
Provenienza dei metalli
La qualificazione della provenienza dei metalli come probabile o verosimile non determina l’illegittimità dell’ordinanza, poiché l’elemento decisivo è costituito dalla presenza delle sostanze contaminanti, non dalla certezza della loro origine.
Utilizzo agronomico delle acque di vegetazione
L’eventuale liceità dell’utilizzo agronomico, anche mediante fertirrigazione, dei liquidi di origine vegetale è irrilevante quando i liquidi presentano le sostanze metalliche accertate.
Necessità e proporzionalità dell’ordinanza
Le censure relative alla necessità e alla proporzionalità della misura sono state disattese, in ragione del rischio per la salute pubblica derivante dalla presenza dei metalli nel bacino.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato esaminato quale rimedio giustiziale avverso l’ordinanza sindacale impugnata.
Ordinanza contingibile e urgente n. 72 dell’8 ottobre 2009
si può affermare che con tutta probabilità anche questo rifiuto sia di origine vegetale, anche se, il contenuto di cromo, ferro, manganese, piombo e zinco, contaminato da un rifiuto diverso, probabilmente può avere origine da percolato di discarica
L’ordinanza ha fondato lo smaltimento dei liquidi sulla presenza di metalli e sul conseguente pericolo per la salute pubblica, pur qualificando come probabile la loro riconducibilità al percolato di discarica.
Codice CER 16 10 04
I liquidi sono stati classificati come concentrati acquosi non pericolosi e, quindi, come rifiuti da smaltire.
Massime di principio
- In presenza di sostanze potenzialmente nocive accertate in liquidi destinati allo stoccaggio o all’utilizzo agronomico, il pericolo per la salute pubblica può essere fondato sulla presenza delle sostanze medesime, anche quando la loro origine specifica non sia dimostrata con certezza.
- La verosimiglianza circa la provenienza di una sostanza contaminante da una determinata fonte non rende illegittima un’ordinanza contingibile e urgente quando l’accertamento decisivo riguarda l’effettiva presenza della sostanza e il rischio che essa comporta.
- L’eventuale liceità dell’utilizzo agronomico di acque di vegetazione non è decisiva quando, nel caso concreto, tali acque risultino contaminate da metalli potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica.
- Nel giudizio sulla legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, la natura o l’origine ordinaria del materiale non esclude l’intervento sindacale qualora siano accertate ulteriori componenti contaminanti idonee a determinare un pericolo per la salute pubblica.
Ordinanza di smaltimento di liquidi contaminati provenienti da un frantoio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un titolare di frantoio contro il Comune di Assoro per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 72 dell’8 ottobre 2009. L’ordinanza imponeva lo smaltimento dei liquidi presenti in un laghetto artificiale utilizzato per lo stoccaggio in evaporazione di acque provenienti dallo scarico del frantoio.
Fatti e contenuto dell’ordinanza
Nel bacino erano stati rilevati cromo, ferro, manganese, piombo e zinco. L’amministrazione aveva ritenuto che i liquidi costituissero rifiuti, classificati con il codice CER 16 10 04, ossia concentrati acquosi non pericolosi. L’ordinanza aveva disposto lo smaltimento entro trenta giorni, termine successivamente prorogato di ulteriori sessanta giorni.
La possibile origine dei metalli dal percolato di discarica era stata indicata nell’ordinanza in termini di probabilità o verosimiglianza. Il provvedimento evidenziava, tuttavia, che il bacino del ricorrente presentava una contaminazione non riscontrata in altri due bacini appartenenti ad altri soggetti.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto un unico motivo articolato in più profili:
- assenza di una motivazione adeguata sul pregiudizio per la salute o l’igiene pubblica;
- incertezza sulla provenienza dei metalli dal percolato di discarica;
- difetto del requisito della necessità;
- violazione del principio di proporzionalità;
- insussistenza di obblighi di trattamento delle acque di vegetazione destinate all’utilizzo agronomico, in particolare mediante fertirrigazione.
Il ricorso era corredato da istanza cautelare. Nel corso dell’istruttoria la Sezione aveva richiesto chiarimenti sulla corretta individuazione catastale delle aree, sull’effettivo versamento di liquidi nel laghetto autorizzato e sulla materia oggetto di trasformazione nell’azienda, anche alla luce della giurisprudenza penale relativa all’utilizzo sul terreno delle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’ordinanza non fosse motivata principalmente dalla natura vegetale dei liquidi, né dalla loro qualificazione come acque derivanti dalla molitura delle olive. L’elemento centrale era invece costituito dalla presenza dei metalli rilevati nel bacino.
Secondo il parere, il fatto che la provenienza dei metalli dal percolato di discarica fosse soltanto probabile non comprometteva la legittimità dell’atto. La probabilità riguardava infatti esclusivamente l’origine della contaminazione, mentre la presenza di cromo, ferro, manganese, piombo e zinco risultava accertata e non era stata specificamente contestata dal ricorrente.
La Sezione ha quindi ritenuto che il pericolo per la salute pubblica fosse insito nella presenza delle sostanze indicate. Non era pertanto decisiva la questione dell’eventuale liceità dell’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione, poiché tale eventuale destinazione non neutralizzava il rischio derivante dalla contaminazione metallica.
Esito
La Sezione ha considerato infondate le censure relative alla motivazione, alla necessità e alla proporzionalità dell’ordinanza e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Il privato non è risultato vittorioso: l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Assoro è stata ritenuta legittima sulla base dell’accertata presenza dei metalli e del conseguente pericolo per la salute pubblica.
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