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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35325/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 settembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Venezia e la sua responsabilità per tentato furto in abitazione, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con l’unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: non specificava gli elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva di individuare i rilievi rivolti alla motivazione d’appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata descritta come logicamente corretta e la censura non permetteva al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per tentato furto in abitazione pronunciata nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il primo motivo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

    Il motivo d’impugnazione deve individuare gli elementi a sostegno della censura in modo da consentire al giudice di comprendere i rilievi mossi e svolgere il proprio sindacato; la doglianza generica e indeterminata è inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo che contesta la motivazione sul giudizio di responsabilità senza indicare gli elementi specifici posti a fondamento della censura, perché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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