Sentenza n. 10581/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della Delibera del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Prot. U.0051505 del 19 dicembre 2024, con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza Prot. n. 9491 del 20 marzo 2023 dell’odierna ricorrente, con la quale era richiesto il riconoscimento dell’attestato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, in collaborazione con la società privata Serca e con il centro Piatel, conseguito in Spagna in data 10 gennaio 2023 (doc. 1); - della comunicazione del 23 settembre 2023, avente ad oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 9491 formulata da Fratini Elena del 20/03/2023 per il riconoscimento della formazione spagnola ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (art. 10-bis della legge n. 241/1990) (doc.2), NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della validità del suddetto titolo professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato di formazione spagnolo e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 19 dicembre 2024, con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento dell'attestato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", conseguito in Spagna, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento in Italia del titolo. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 27 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo aderito ai percorsi "INDIRE" presso un'università e conseguito il relativo titolo. Il Ministero non si è opposto alla dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva conseguito un diverso titolo attraverso i percorsi "INDIRE" e aveva quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla controversia. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego ministeriale né la domanda di accertamento. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'esito in rito e della mancata opposizione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel rito decisorio applicato alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Richiamato quale base normativa della comunicazione ministeriale impugnata; la sentenza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, per una circostanza sopravvenuta, il ricorrente dichiari e risulti privo di un interesse concreto e attuale alla decisione, anche se l'atto impugnato non sia stato formalmente annullato o rimosso.
- Quando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata in rito, il giudice non deve esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato né la domanda sostanziale collegata, salvo che sussistano specifiche ragioni per una diversa pronuncia.
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