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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14234/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la conferma della condanna inflitta in primo grado a Francesco Ceglie per i reati contestati (artt. 337, 582, 585, 576 c.p.). Il ricorso di Ceglie deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la nullità dell'udienza preliminare per notifica effettuata al domicilio eletto e non nel luogo di detenzione, nonostante l'imputato fosse detenuto per altra causa. I ricorsi delle parti civili censurano carenza di motivazione sulla determinazione del danno, lamentando che la sentenza impugnata non abbia liquidato il danno riconosciuto a loro favore in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Quanto al ricorso di Ceglie, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio e anche se il detenuto è tale "per altra causa", ma osserva che negli atti del procedimento non risultava lo stato di detenzione per altra causa al momento della notifica; il ricorrente non ha contestato tale punto processuale decisivo, limitandosi a richiamare il principio. Quanto ai ricorsi delle parti civili, la Corte ricorda che il primo grado aveva rinviato la liquidazione del danno a separato giudizio e che l'appello era stato proposto solo dall'imputato; pertanto la Corte d'appello non poteva procedere alla liquidazione del danno in assenza di impugnazione da parte delle parti civili, per rispettare il principio devolutivo. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere effettuate mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione anche se è stata effettuata elezione di domicilio; applicabile anche al detenuto "per altra causa" quando lo stato di detenzione risulti dagli atti.

  • Sez. 5, n. 12725 del 12/12/2019 (dep. 2020)

    Principio che il giudice d'appello non può liquidare definitivamente il danno riconosciuto in primo grado quando la condanna al risarcimento era stata disposta in separata sede e la parte civile non ha impugnato la decisione, per non violare il principio devolutivo dell'appello.

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti soggettivi e oggettivi dei motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi devono essere formulati nei limiti consentiti dalla disciplina delle impugnazioni.

  • Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. nella L. 18 dicembre 2020

    Previsione della trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti; qui ha determinato la trattazione per via scritta e il deposito di conclusioni scritte da parte del Procuratore generale.

Massime di principio

  • Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna personale, anche se l'imputato ha eletto domicilio altrove; salvo che dagli atti non risulti lo stato di detenzione, nel qual caso la parte che invoca la nullità deve dimostrare tale stato nei modi rilevanti
  • Se lo stato di detenzione "per altra causa" non emerge dagli atti di causa, l'eccezione di nullità per notifica al domicilio eletto può essere ritenuta infondata: il difensore deve contestare espressamente e provare che la detenzione risultava dagli atti o comunicare elementi diretti a dimostrarlo
  • In materia di azione civile nel processo penale, quando la condanna al risarcimento è stata disposta in primo grado con decreto di liquidazione in separata sede, la parte civile deve impugnare se intende ottenere la liquidazione in sede di appello; il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla liquidazione definitiva senza violare il principio devolutivo
  • I ricorsi per cassazione sono soggetti a limiti formali e di merito: occorre formulare i motivi nei limiti previsti (es. art. 173 disp. att.) e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata, pena la dichiarazione di inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto, prima di proporre ricorso è opportuno verificare la sussistenza effettiva dei presupposti processuali e documentali richiesti

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