Sentenza n. 414/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 312/2025 resa nel procedimento RG n. 132/2024, pubblicata il 04/06/2025, notificata in data 05/06/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, limitatamente al pagamento della maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute per la Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 312/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare, per sei anni scolastici, dell'importo di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione e all'eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi. Dopo la notificazione della sentenza e la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato la sorte capitale complessiva di 3.000 euro, ma non ha corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione prevista dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento di tali accessori, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese, con distrazione in favore dei difensori e rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il Ministero aveva provveduto al relativo accredito. Ha tuttavia accertato la persistente parziale inottemperanza al giudicato quanto agli accessori e ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente la maggiore somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata il 5 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 30 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio sono state compensate, ma il Ministero è stato condannato a rimborsare il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ne ha fatto applicazione per imporre l'integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale disciplina delle modalità di attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche e disciplina il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuto pagamento della sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, ma non esclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo giudiziale e rimasti insoluti.
- Quando il giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento della maggiore somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte, l'amministrazione deve provvedere anche a tale componente accessoria ai fini dell'integrale esecuzione del giudicato.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente dell'articolazione territoriale competente; in tale ipotesi non spetta alcun compenso commissariale.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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