Cassazione Penale, Ordinanza n. 32642/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio confermando però la condanna per furto in abitazione aggravato. Dal testo emerge che il ricorso censurava l'affermazione di responsabilità, ma le doglianze sono state ritenute generiche e comunque estranee ai limiti del sindacato sulla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorso può investire solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione, non anche motivi rinunciati o vizi sulla pena non sfociati in illegalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte investissero in modo generico l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, quindi, profili non deducibili nel ricorso contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'evidente inammissibilità dell'impugnazione e i correlati profili di colpa.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia; non è invece consentito riproporre motivi rinunciati o censure generiche sull'affermazione di responsabilità.
È richiamato come parametro non deducibile nel caso di ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando la doglianza attenga alla mancata valutazione di cause di proscioglimento.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata a fondamento della condanna alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità evidente, quale indice di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi inerenti alla regolarità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano preclusi i motivi rinunciati.
- Le censure che mirano a contestare nel merito l'affermazione di responsabilità, se proposte contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili quando non attengono ai profili specificamente sindacabili nel giudizio di legittimità.
- La mancata deduzione di un vizio che si traduca in illegalità della pena impedisce di scrutinare in cassazione doglianze sulla mera quantificazione sanzionatoria all'esito del concordato.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso legittima la declaratoria de plano e comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
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