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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-476/17

Order of the President of the General Court of 22 June 2018 (Extracts). — Arysta LifeScience Netherlands BV v European Commission. — Application for interim measures — Plant protection products — Active substance diflubenzuron — Conditions of approval for placing on the market — Application for suspension of operation — Lack of urgency — Balancing of interests. — Case T-476/17 R

Giurisprudenza europea62017TO0476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione del regolamento che restringe l’approvazione del diflubenzuron al mercato delle colture non edibili. La società ricorrente non prova un danno grave e irreparabile né riesce a far prevalere il proprio interesse economico rispetto alla tutela della salute pubblica. Il giudice sottolinea inoltre che, nel settore fitosanitario, gli operatori devono anticipare i rischi regolatori e adottare misure idonee a fronteggiarli.

Rigetto dell’istanza di sospensione cautelare del regolamento di esecuzione che limita l’approvazione del diflubenzuron per mancanza di urgenza e per prevalenza dell’interesse alla tutela della salute pubblica.

La questione giuridica

Se, ai fini della sospensione dell’operazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 relativo al diflubenzuron, il ricorrente avesse dimostrato: i) un danno grave e irreparabile derivante da perdita di fatturato, profitti, quote di mercato, impatto su uno stabilimento e pregiudizio reputazionale; ii) che il bilanciamento degli interessi dovesse prevalere a suo favore nonostante i rischi per la salute umana individuati dalla Commissione.

Principio di diritto

La sospensione cautelare di un regolamento UE che limita l’uso di una sostanza attiva nei prodotti fitosanitari può essere concessa solo se il richiedente dimostra con elementi concreti un danno grave e irreparabile, normalmente tale da minacciare la sua esistenza; danni meramente finanziari, perdita di quota di mercato o pregiudizi reputazionali non bastano se non sono adeguatamente provati e quantificati. Quando la misura impugnata persegue la protezione della salute umana, tale interesse prevale in linea di principio sugli interessi economici dell’operatore, soprattutto in un settore fortemente regolato e in presenza di un periodo transitorio che attenua gli effetti della misura.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855

Rigetto della sospensione cautelare del regolamento sul diflubenzuron

Il presidente del Tribunale dell’Unione europea decide su un ricorso cautelare proposto da Arysta LifeScience Netherlands BV contro la Commissione europea. La domanda mira alla sospensione dell’operazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855, che modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzuron nell’ambito della disciplina sui prodotti fitosanitari.

Parti e oggetto del procedimento

Arysta LifeScience Netherlands BV, società attiva nel settore agrochimico, chiede la sospensione in via provvisoria della misura della Commissione. La convenuta è la Commissione europea, autrice dell’atto impugnato.

Normativa rilevante

La domanda è proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE. Nel ragionamento compaiono inoltre:

  • l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, che impone di allegare alla domanda cautelare tutte le prove disponibili;
  • l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, relativo alle spese;
  • l’articolo 268 TFUE e l’articolo 340 TFUE, richiamati in relazione alla risarcibilità del danno pecuniario;
  • il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’articolo 21 sul riesame dell’approvazione di una sostanza attiva;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/855;
  • l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855, relativo al periodo transitorio.

Questioni esaminate dal giudice

Il presidente del Tribunale verifica innanzitutto se la ricorrente abbia dimostrato l’urgenza della misura, ossia l’esistenza di un danno grave e irreparabile in caso di mancata sospensione. La società invoca:

  • la perdita di fatturato e profitti;
  • la perdita di quote di mercato;
  • l’impatto sullo stabilimento di Ankerweg nei Paesi Bassi;
  • un pregiudizio reputazionale per la sostanza, il marchio e i prodotti a base di diflubenzuron.

Il giudice esamina poi il bilanciamento degli interessi, contrapponendo l’interesse della società a quello, ritenuto primario, della tutela della salute pubblica.

Valutazione dell’urgenza: danno economico

Il Tribunale ricorda che, in via generale, il danno economico non è irreparabile, salvo circostanze eccezionali, e che un’istanza cautelare è giustificata solo se, senza la misura, l’impresa rischia la propria sopravvivenza. La perdita di fatturato e profitti derivante dalla limitazione dell’uso del diflubenzuron è considerata un danno meramente pecuniario e, per di più, riferita a una parte limitata dell’attività complessiva del gruppo.

Il giudice respinge anche il richiamo alle conseguenze sul mercato brasiliano: la riduzione delle vendite in paesi terzi dipende infatti, in linea di principio, da decisioni autonome delle autorità nazionali e non direttamente dal regolamento contestato. Inoltre, la ricorrente non dimostra che la sospensione dell’atto UE impedirebbe effettivamente tali misure estere. La presenza di studi scientifici aggiornati, in grado di mettere in dubbio il divieto invocato, rende poi il pregiudizio prospettato in parte ipotetico.

Valutazione dell’urgenza: impatto sullo stabilimento di Ankerweg

Quanto all’effetto sullo stabilimento di produzione, il Tribunale osserva che il ricorrente non lamenta la propria scomparsa dal mercato, ma la sola riduzione della redditività di un impianto. Manca inoltre documentazione essenziale sulle possibilità di riallocazione del personale o di riconversione dei processi produttivi, elementi necessari per valutare la gravità e l’irreparabilità del danno.

Il giudice rileva anche che l’impianto produce diflubenzuron non solo per il mercato UE, ma anche per mercati esterni; di conseguenza, le argomentazioni sulla globalità delle vendite non sono decisive. La sola perdita di parte della produzione o dei costi assorbiti non basta, da sola, a dimostrare un danno grave nel senso richiesto dalla giurisprudenza.

Valutazione dell’urgenza: pregiudizio reputazionale e perdita di quota di mercato

Il Tribunale esclude che il pregiudizio reputazionale, così come prospettato, integri un danno grave e irreparabile. La revoca o restrizione di un prodotto fitosanitario non implica necessariamente una stigmatizzazione dell’operatore, poiché in un settore fortemente regolato tali decisioni sono percepite come esito normale di procedure scientifiche e amministrative.

Il giudice osserva inoltre che, se un pregiudizio reputazionale si fosse già prodotto con la pubblicazione degli studi e delle valutazioni scientifiche, esso non sarebbe neutralizzabile con una mera sospensione cautelare dell’atto. Quanto alla perdita di quota di mercato, la ricorrente non dimostra ostacoli strutturali o giuridici che le impediscano di recuperarla in futuro, né offre elementi concreti sull’impossibilità di una campagna informativa o commerciale successiva all’eventuale annullamento dell’atto.

Irreparabilità del danno

Per il Tribunale, il danno lamentato non è irreparabile. Il pregiudizio economico è in linea di principio riparabile mediante il risarcimento del danno. La ricorrente non dimostra che il danno sarebbe impossibile da quantificare o identificare in modo adeguato; al contrario, la documentazione contabile depositata consente almeno in parte di determinarlo. Anche le prospettive di un sostituto del diflubenzuron o di una futura revisione della sostanza attenuano l’argomento dell’irreparabilità.

Bilanciamento degli interessi

Sul piano del bilanciamento, il Tribunale afferma che l’interesse alla tutela della salute pubblica prevale sugli interessi economici della ricorrente. Le valutazioni scientifiche richiamate dalla Commissione hanno evidenziato rischi per la salute umana, e il giudice non può sostituirsi alle autorità tecniche con una propria valutazione scientifica nel contesto sommario del cautelare.

Il fatto che il diflubenzuron sia stato commercializzato per decenni senza incidenti non è dirimente, poiché nel settore fitosanitario nuove conoscenze scientifiche possono giustificare un riesame delle autorizzazioni. Il regolamento contestato, peraltro, non vieta integralmente la sostanza, ma ne restringe l’uso alle colture non edibili e prevede un periodo di grazia fino all’8 settembre 2018. Questo attenua l’impatto sull’operatore e rafforza la legittimità del mantenimento della misura in funzione protettiva.

Il giudice considera inoltre rilevante la procedura di rinnovo in corso ai sensi del regolamento n. 1107/2009, che potrà offrire alla ricorrente ulteriori margini di tutela. In ogni caso, la sospensione richiesta fino alla conclusione del rinnovo sarebbe inappropriata perché farebbe prevalere interessi economici su rischi sanitari già identificati.

Decisione e dispositivo

Poiché la ricorrente non ha dimostrato né l’urgenza né un bilanciamento degli interessi favorevole, il presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie senza neppure esaminare la sussistenza del fumus boni iuris. Le spese sono riservate.

Come è indicizzato

Materiemisure cautelariprodotti fitosanitariapprovazione di sostanze attivetutela della salute pubblicadiritto della concorrenza e del mercato agrochimico

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