Tribunale, Ordinanza T-719/17
Order of the President of the General Court of 22 June 2018 (Extracts). — FMC Corp. v European Commission. — Application for interim measures — Plant protection products — Implementing Regulation (EU) 2017/1496 — Non-renewal of approval of the active substance DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) — Application for suspension of operation — Lack of urgency — Balancing of interests. — Case T-719/17 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496, con cui la Commissione aveva deciso il non rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flupyrsulfuron-methyl. La ricorrente sosteneva che l’immediata applicazione del regolamento le avrebbe causato la perdita di quote di mercato nel settore degli erbicidi per cereali. Il giudice ha però ritenuto che non fosse provato un danno grave e irreparabile, né la sua imminenza, e ha sottolineato l’assenza di elementi concreti e di documentazione sufficiente. Le spese sono state riservate.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di un regolamento di non rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva per prodotti fitosanitari, respinta per difetto di urgenza e mancata dimostrazione di un danno grave e irreparabile.
La questione giuridica
Se sussistessero i presupposti per ordinare la sospensione dell’operazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496, in particolare se la ricorrente avesse dimostrato un danno grave e irreparabile, sufficientemente imminente e supportato da prove concrete, derivante dalla perdita di quote di mercato nel settore degli erbicidi per cereali.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo se il richiedente dimostra, con elementi concreti e documentati, che il pregiudizio allegato è grave, irreparabile e sufficientemente imminente; non bastano danni meramente ipotetici o non specificamente provati. Nel caso di specie, la domanda è stata respinta perché la ricorrente non ha fornito indicazioni precise e prove idonee a dimostrare che la perdita di quote di mercato nel settore degli erbicidi per cereali integrasse un danno grave e irreparabile, anche alla luce del contesto di mercato altamente regolamentato e della possibilità per l’impresa di adottare per tempo misure di cautela contro il rischio regolatorio.
Norme richiamate
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Sospensione dell’esecuzione del regolamento di non rinnovo di una sostanza attiva per prodotti fitosanitari
L’ordinanza riguarda una domanda di misure provvisorie proposta dinanzi al presidente del Tribunale da FMC Corp. contro la Commissione europea. La domanda mirava alla sospensione dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496, adottato nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con il quale non era stato rinnovato l’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl).
Parti e contesto procedurale
La ricorrente era FMC Corp., società stabilita negli Stati Uniti. La convenuta era la Commissione europea, rappresentata come parte resistente nella procedura cautelare. La domanda era fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, relativi alla possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in pendenza del giudizio principale.
Quadro normativo rilevante
Il provvedimento cautelare richiama in particolare:
- gli articoli 278 e 279 TFUE, che consentono al giudice dell’Unione di ordinare misure provvisorie;
- l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare il paragrafo 4, secondo comma, che impone di allegare alla domanda tutti gli elementi di prova disponibili;
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, disciplina di base per l’autorizzazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496, oggetto della domanda di sospensione;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, modificato dal regolamento impugnato.
Presupposti delle misure provvisorie: urgenza e prova del danno
Il presidente del Tribunale ricorda i criteri consolidati in materia di misure provvisorie:
- l’urgenza sussiste solo se il danno grave e irreparabile è sufficientemente imminente e prevedibile con un grado adeguato di probabilità;
- il richiedente deve provare i fatti che fondano l’allegazione del danno;
- un pregiudizio meramente ipotetico, dipendente da eventi futuri e incerti, non può giustificare la sospensione;
- la domanda deve contenere, di per sé, tutti gli elementi essenziali di fatto e di diritto, senza che il giudice debba integrare d’ufficio le lacune tramite gli allegati.
Inoltre, quando il danno dedotto è di natura economica, la parte deve fornire un quadro preciso e documentato della propria situazione finanziaria, comprensivo di elementi concreti e certificati.
Valutazione del danno allegato da FMC Corp.
La ricorrente sosteneva che l’esecuzione immediata del regolamento avrebbe causato un danno grave e irreparabile per effetto della perdita di quote di mercato nel mercato europeo degli erbicidi per cereali. La Corte distingue, nella sostanza, tra la perdita della quota di mercato attuale e la perdita della quota che la società avrebbe detenuto a seguito dell’acquisizione del business FPS.
Il presidente del Tribunale osserva tuttavia che, in un mercato altamente regolamentato come quello dei prodotti fitosanitari, le imprese devono adottare per tempo misure idonee a fronteggiare i rischi regolatori. In particolare, rileva che già dal 6 novembre 2014, o quantomeno dal 18 marzo 2015, la controparte economica DuPont disponeva di informazioni sufficienti per prevedere il rischio di mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza, rischio poi confermato dalle versioni riviste del parere EFSA e del progetto di relazione della Commissione pubblicate nel 2016.
Il giudice sottolinea anche che tali informazioni erano rilevanti nella specifica operazione di acquisizione del business FPS da parte della ricorrente, che avrebbe dovuto scrutinarle attentamente. Inoltre, la domanda non conteneva elementi specifici idonei a dimostrare concretamente la consistenza del danno invocato.
Ragionamento decisivo del Tribunale
Alla luce di tali circostanze, il presidente del Tribunale conclude che la perdita di quote di mercato allegata non può essere qualificata come "financial harm which is objectively significant", secondo la giurisprudenza richiamata. La mancanza di prova concreta e la natura regolata del mercato impediscono di ritenere integrato il requisito dell’urgenza.
Dispositivo
La domanda di misure provvisorie è stata respinta. Le spese sono state riservate.
Principio desumibile dalla decisione
In materia di misure provvisorie, la sospensione dell’esecuzione di un regolamento dell’Unione non può essere concessa se il richiedente non dimostra, con elementi concreti e documentati, un danno grave e irreparabile sufficientemente imminente; in un settore altamente regolamentato, l’impresa deve inoltre dimostrare di aver adottato per tempo misure adeguate per fronteggiare il rischio normativo.
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