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Ordinanza

Ordinanza n. 3125/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 15 gennaio 2026, assunta al protocollo rispettivamente con n. QG/2026/0001871 - QG/2026/0001877.- RQ/2026/0000894 e RQ/2026/0000900 e volta alla modifica, annullamento e/o alla revoca parziale della Determinazione Dirigenziale n. Rep. QG/1632/2025 del 4 luglio 2025, nella parte in cui non contempla anche il servizio di trasporto collettivo per disabili, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni trenta e per l’annullamento di tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti presupposti, consequenziali e comunque connessi a quanto sopra, come meglio indicato nelle conclusioni del presente ricorso​; per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. QG/1632/2025 del 4 luglio 2025 (già impugnata nel ricorso principale), nella parte in cui ha soppresso il trasporto collettivo per le persone con disabilità disponendo l'Avviso Pubblico per la nuova graduatoria 2026-2028 nella sola modalità individuale, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi, ivi espressamente compresi quelli già oggetto del ricorso principale, e segnatamente la Nota prot. QG/2026/0011818 del 10 marzo 2026 (di seguito "Doc. 2" memoria difensiva Roma Capitale), a firma dell’Ing. Daria Giura, Direttrice della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile, e della dott.ssa Mariportata Ciccarelli, E.Q. Servizio Amministrativo, con cui Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha riscontrato, tardivamente, l’istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 15 gennaio 2026 (prott. QG 1876 e 1877), dichiarando l'insussistenza delle condizioni per l'attivazione del riesame ex art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241, notificata in data 10.3.2026, e per l’annullamento di tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Giustizia amministrativa202602726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione Dirigenziale n. QG/1632/2025, nella parte in cui ha soppresso il trasporto collettivo per persone con disabilità e previsto per il periodo 2026-2028 una graduatoria relativa alla sola modalità individuale; successiva nota di riscontro dell’istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di autotutela del 15 gennaio 2026, nonché l’ordine a Roma Capitale di provvedere espressamente, e l’annullamento della determinazione dirigenziale che aveva escluso il servizio di trasporto collettivo per le persone con disabilità. Con i motivi aggiunti è stata contestata anche la nota del 10 marzo 2026, con cui l’amministrazione ha dichiarato insussistenti le condizioni per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità articolati dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di palmare fondatezza e, nel bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, in particolare quelli degli utenti che attualmente usufruiscono del servizio, ha considerato opportuno preservare l’efficacia degli atti impugnati. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della richiesta di ordinare all’amministrazione un facere, poiché l’attività richiesta dipende dall’esercizio di un potere non vincolato. La fase cautelare si è conclusa con compensazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’amministrazione ha escluso, nella nota impugnata, la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito la legittimità di tale valutazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un atto può essere negata quando il ricorso non presenti profili di palmare fondatezza e il bilanciamento degli interessi, soprattutto quelli degli utenti attuali del servizio, renda opportuno preservare l’efficacia dell’atto amministrativo.
  • È inammissibile chiedere al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adozione di una specifica attività quando essa dipende dall’esercizio di un potere non vincolato.
  • Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati anche gli interessi dei soggetti terzi che usufruiscono del servizio inciso dagli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareServizi sociali ed educativiAutotutela
RamiProcesso amministrativoServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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