Cassazione Civile, Ordinanza n. 25944/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario estratti di ruolo e cartelle di pagamento, deducendo in sostanza che non gli fossero stati notificati le cartelle e gli atti presupposti all'iscrizione a ruolo. In appello, l'agente della riscossione ha prodotto documentazione che la CTR ha ritenuto idonea a superare tale contestazione, accogliendo integralmente l'appello dell'ufficio. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'agente della riscossione non potesse costituirsi nel giudizio tributario a mezzo di avvocato del libero foro; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la CTR avesse accolto l'appello senza prendere posizione specifica su tre cartelle di pagamento indicate dal contribuente come mai notificate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro è consentita anche nei giudizi davanti alle commissioni tributarie, secondo l'assetto normativo richiamato e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR non affrontava la specifica contestazione relativa a tre cartelle di pagamento e presentava una motivazione non coerente con il dispositivo, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale dell'agente della riscossione; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva.
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte legge la norma in coordinamento con il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, ritenendo che non escluda la difesa tecnica mediante avvocati del libero foro davanti alle commissioni tributarie.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo coerente e deve dare conto delle questioni decise; l'omessa considerazione di una specifica contestazione integra vizio di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ravvisa un vizio nella mancata decisione sulla specifica doglianza relativa ad alcune cartelle.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve essere coerente con il dispositivo; la Corte rileva una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione giurisdizionale.
art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui l'agente della riscossione intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in controversie a questa riservate su base convenzionale; non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.
art. 1, comma 8, d.l. 24 settembre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
Norma letta nel senso di attribuire all'agente della riscossione una facoltà alternativa di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, secondo i casi.
art. 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale regola da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro da parte dell'agente della riscossione.
art. 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale disposizione da osservare nell'affidamento del patrocinio a professionisti esterni.
art. 4-nonies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
Disposizione di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933, con efficacia ex tunc.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari l'agente della riscossione può validamente costituirsi a mezzo di avvocato del libero foro quando la disciplina primaria e convenzionale non riservi in via esclusiva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato o quando ricorrano le condizioni normative che consentono il patrocinio esterno, senza necessità di una specifica delibera ulteriore nei casi non riservati.
- La delibera motivata prevista per il diverso avvalimento dell'Avvocatura dello Stato opera solo nei casi in cui la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura su base convenzionale e l'ente scelga comunque di non avvalersene; non serve quando l'Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio.
- La sentenza tributaria è viziata quando omette di esaminare una specifica questione di fatto o di prova ritualmente devoluta, soprattutto se il dispositivo accoglie integralmente l'appello senza dare conto della contestazione puntuale, determinando incoerenza tra motivazione e dispositivo.
- La motivazione della decisione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e deve essere coerente con il dispositivo; la mancata presa di posizione su una parte essenziale della domanda o dell'eccezione comporta cassazione con rinvio.
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