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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15319 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva annullato il diniego di condono emesso dall'ufficio di Palermo ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Il motivo riguardava la violazione e falsa applicazione della norma, sostenendo che, in caso di pagamento rateale, il condono si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo versamento di tutte le rate. Di conseguenza, l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando l'opposizione della società contro il diniego di condono. Ha affermato che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto, anche quando il pagamento è rateizzato. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La definizione prevista dall'art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge.

    La disposizione riguarda i ritardati o omessi versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali e consente di beneficiare del condono e della non applicazione delle sanzioni soltanto quando l'importo dovuto sia pagato integralmente e tempestivamente, anche mediante rateizzazione. L'omesso o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima impedisce il perfezionamento del condono.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti non è applicabile per analogia al condono previsto dall'art. 9-bis, poiché quest'ultimo presuppone un debito tributario già definito nel suo ammontare e non una controversia sul quantum dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma di condono subordina il beneficio al pagamento rateale di un importo già determinato, il contribuente deve normalmente effettuare tutti i versamenti entro le scadenze previste; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente.
  • L'omesso o tardivo pagamento delle rate successive può comportare il mancato perfezionamento del condono e la legittimità del diniego dell'amministrazione finanziaria.
  • Non è possibile applicare automaticamente al condono relativo a debiti già quantificati le regole previste per la definizione delle liti fiscali pendenti, che hanno presupposti e finalità differenti.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte di cassazione può cassare la decisione d'appello e decidere direttamente nel merito quando i fatti rilevanti, come l'omesso pagamento integrale, siano pacifici e non richiedano ulteriori accertamenti.

Testo integrale

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