Cassazione Penale, Sentenza n. 9499/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala del 25/02/2021, che aveva accolto la richiesta della Procura di revoca della sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza del 04/12/2018 (irrevocabile il 09/01/2019). Il Procuratore ha dedotto che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di pronunciarsi su una ulteriore richiesta di revoca avanzata dall'Ufficio, concernente la sospensione concessa con sentenza del 19/10/2015 (irrevocabile il 09/10/2019), configurando omissione motivazionale e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia, dichiarando il ricorso fondato in parte. L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza del 19/10/2015 e rinviata al Tribunale di Marsala per nuovo esame su quel punto. Non è stata disposta l'annullamento della parte dell'ordinanza che aveva disposto la revoca relativa alla sentenza del 04/12/2018.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato per i motivi di cassazione (lett. b) violazione di legge, ed e) motivazione illogica o contraddittoria). La Corte ritiene che l'omessa pronuncia configura vizio rimediabile mediante annullamento e rinvio.
art. 163 c.p.
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena, richiamata come oggetto della richiesta di revoca; la Corte impone che il giudice dell'esecuzione si pronunci espressamente sulle richieste di revoca relative a benefici concessi ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti; l'omessa pronuncia su una richiesta rilevante costituisce vizio motivazionale e può essere censurata in cassazione.
- Il ricorso per cassazione fondato su art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. è lo strumento appropriato per far valere omissioni di decisione o motivazioni contraddittorie/illogiche dell'organo giudicante.
- In presenza di più provvedimenti di sospensione condizionale della pena, ciascuna richiesta di revoca deve essere valutata e motivata separatamente dal giudice dell'esecuzione.
- La Corte può ordinare l'annullamento parziale dell'atto impugnato e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame (remedy tipico per omissione di pronuncia), senza decidere nel merito al posto del giudice rimesso.
- Per evitare efficaci impugnazioni, chi propone istanze (in particolare la Procura) dovrebbe verificare che tutte le richieste siano espressamente indicate e, in caso di ordinanza favorevole o negativa, considerare di segnalare immediatamente eventuali omissioni affinché siano sanate in sede di merito o impugnate tempestivamente.
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