Sentenza n. 3230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00611/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale e aveva escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire del 31 ottobre 2023. In appello ha dedotto, in primo luogo, che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine complessivo di 100 giorni previsto dall’art. 20 d.P.R. 380/2001, decorrente dalla presentazione dell’istanza, e che il silenzio-assenso si sarebbe formato l’8 febbraio 2024, ovvero, considerando la sospensione conseguente al preavviso di rigetto, entro il 20 febbraio o comunque il 28 febbraio 2024. Ha contestato l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo la prevalenza della disciplina speciale dell’art. 20 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto che la produzione spontanea di documentazione integrativa del 2 novembre 2023 non poteva differire il termine procedimentale né essere qualificata come nuova istanza. In secondo luogo, ha sostenuto che, una volta formato il silenzio-assenso, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela, nella specie non esercitata. In terzo luogo, ha contestato la qualificazione dell’area come inedificabile secondo le NTA del PRG relative alla Zona F2, deducendo in subordine la decadenza di un eventuale vincolo preordinato all’esproprio e richiamando il rilascio di titoli edilizi in situazioni analoghe. Ha infine chiesto l’acquisizione dei titoli edilizi rilasciati nella medesima zona. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha stabilito che, in caso di preavviso di rigetto, il termine massimo per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire è complessivamente pari a 100 giorni: 60 giorni per la proposta del responsabile del procedimento e 40 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Il termine decorre dalla presentazione dell’istanza del 31 ottobre 2023. La successiva nota di integrazione e sostituzione documentale del 2 novembre 2023 non è stata considerata una nuova istanza, non avendo il Comune fornito elementi idonei a dimostrarlo. La spontanea produzione di documentazione integrativa non sospende né differisce il termine, salva l’adozione degli specifici atti di sospensione per modifiche progettuali o di interruzione per integrazioni documentali previsti dall’art. 20 d.P.R. 380/2001. Il termine, inizialmente scadente l’8 febbraio 2024, è stato sospeso dall’11 al 29 gennaio 2024 per effetto del preavviso di rigetto e delle osservazioni presentate il 19 gennaio; la scadenza è stata quindi individuata nel 27 febbraio 2024. Poiché il diniego è stato adottato il 29 febbraio 2024, il silenzio-assenso si era già formato. Il giudice ha ritenuto applicabile al procedimento edilizio la sospensione generale prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, in assenza di una deroga espressa nella disciplina dell’art. 20 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre rilevato che la particella interessata dall’intervento non era direttamente gravata dal vincolo paesaggistico, risultando il vincolo impresso soltanto sulla più ampia zona nella quale la particella era ricompresa. Di conseguenza, ha annullato il diniego comunale e dichiarato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il responsabile del procedimento formuli una “proposta di provvedimento” entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il provvedimento finale venga adottato “entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3”; in caso di comunicazione dei motivi ostativi, il termine è “fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza”; decorso inutilmente il termine, “sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”.
La disciplina comporta, in presenza di preavviso di rigetto, un termine complessivo di 100 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda, per evitare la formazione del silenzio-assenso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi comporta la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti, che “ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine” per presentarle.
La sospensione generale prevista dal preavviso di rigetto è applicabile anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire e opera fino a dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, in assenza di una deroga espressa.
art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001
L’amministrazione può sospendere il termine per modifiche progettuali; in mancanza dell’adozione di tale atto, la produzione spontanea di documentazione integrativa non differisce il termine di conclusione.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
L’amministrazione può interrompere il termine per integrazioni documentali; in assenza di tale atto, la documentazione spontaneamente prodotta dal richiedente non consente di posticipare il termine.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il termine massimo per la formazione del silenzio-assenso è pari a 100 giorni quando sia stato comunicato il preavviso di rigetto: 60 giorni per la proposta del responsabile del procedimento e 40 giorni per il provvedimento finale.
- Il termine previsto dall’art. 20 d.P.R. 380/2001 decorre dalla presentazione dell’istanza di permesso di costruire; una successiva nota di integrazione o sostituzione documentale non costituisce una nuova istanza se l’amministrazione non dimostra gli elementi che ne giustificherebbero tale qualificazione.
- La spontanea produzione di documentazione integrativa da parte del richiedente non sospende né differisce il termine per la conclusione del procedimento, se l’amministrazione non ha adottato gli specifici atti di sospensione o interruzione previsti dall’art. 20, commi 4 e 5, d.P.R. 380/2001.
- La sospensione dei termini conseguente al preavviso di rigetto, prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, si applica anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire e opera fino a dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, salvo espressa deroga legislativa.
- Quando il termine per la conclusione del procedimento edilizio è inutilmente decorso e non è stato adottato tempestivamente un motivato diniego, il silenzio-assenso si forma; il successivo diniego è illegittimo e deve essere annullato.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina dei vincoli paesaggistici, deve distinguersi tra la zona complessivamente vincolata e la specifica particella interessata dall’intervento: se quest’ultima non è direttamente gravata dal vincolo, l’inclusione nella più ampia zona vincolata non è di per sé sufficiente a escludere il silenzio-assenso.
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