Cassazione Penale, Sentenza n. 45686/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentativo di furto pluriaggravato con due motivi: 1) contestava la configurabilità del tentativo di furto sostenendo che gli atti non fossero univocamente diretti al furto, potendo essere finalizzati ad altro reato (danneggiamento o asportazione di oggetti dall'abitacolo); 2) contestava il riconoscimento dell'aggravante del travisamento ex art. 625 n.5 c.p., rilevando che indossava solo un cappuccio per il freddo e che il volto era visibile, quindi non sussisterebbe l'intento di travisamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e carente di specificità nell'indicare il rapporto critico con la motivazione di merito, dato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente: osservazione diretta della Polizia giudiziaria mentre l'imputato armeggiava sull'auto, possesso di attrezzi atti allo scasso (circostanza ammessa dalla difesa) e ammissione delle condotte da parte dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato analogo difetto di specificità e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per travisamento in considerazione dell'incappucciamento e delle circostanze valutate dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 625 n. 5 Codice Penale
aggravante del travisamento
La Corte ha interpretato l'aggravante come correttamente applicata quando il travisamento (es. indossare un cappuccio che copre il volto) è valutato dal giudice di merito nel contesto complessivo della condotta e delle modalità operative, idoneo a rilevare l'intenzione di eludere l'identificazione
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27
riferimento alla requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter
Norma procedurale richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito ma sulla forma della comunicazione del Pubblico Ministero
Principio giurisprudenziale sulla specificità del ricorso per cassazione
Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008 (richiamati in motivazione)
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico la correlazione tra le ragioni poste a fondamento del gravame e le argomentazioni della decisione impugnata; censure generiche che non si confrontano con la motivazione di merito determinano l'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione occorre formulare censure specifiche e indicare chiaramente la relazione critica con i passi motivazionali della decisione impugnata; argomentazioni generiche o ipotesi alternative non sono sufficienti
- Il giudice di legittimità non è competente a rivedere la valutazione di fatto operata dal giudice di merito: non può sostituirsi a questo nella rivalutazione delle prove, salvo vizio motivazionale specifico
- La configurabilità del tentativo di furto si accerta valutando la direzione teleologica della condotta (univocità degli atti) sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili: osservazione diretta, possesso di attrezzi atti allo scasso e ammissioni dell'imputato sono indizi idonei a fondare la qualificazione del fatto come tentativo di furto
- L'aggravante del travisamento richiede una valutazione concreta: il semplice indossare un cappuccio può integrare il travisamento se, nel contesto, è idoneo ad occultare l'identità o a impedire l'identificazione; la circostanza va valutata nel suo complesso e non isolatamente
- Difese incongruenti o variate nel corso dei gradi di giudizio (es. motivazione del coprirsi per freddo o per protezione anti-COVID) riducono la forza argomentativa e la credibilità della censura in sede di legittimità
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e altre sanzioni economiche; è quindi importante la cura formale e sostanziale nell'impugnazione in Cassazione
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