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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17565/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di correzione di un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 1520/2021 della Corte di cassazione, dove il dispositivo recava una formulazione contraddittoria rispetto alla motivazione: nel dispositivo era scritto «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo», mentre nella motivazione risultava correttamente che andava accolto il secondo motivo e respinto il primo.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 1520/2021: il dispositivo è stato rettificato in senso conforme alla motivazione, ossia da «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo» a «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo». Si è annotata la correzione sull'originale dell'ordinanza. La Corte ha inoltre chiarito profili procedurali relativi all'ammissibilità delle istanze/ricorsi per correzione e alla distinzione tra iniziativa della parte e iniziativa d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    comma 1: la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c. può essere chiesta dalla parte con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti o rilevata d'ufficio dalla Corte

    Stabilisce le due modalità possibili per la correzione degli errori materiali (domanda di parte mediante ricorso formale o iniziativa d'ufficio della Corte) e rinvia al rispetto del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha precisato che la forma ibrida (semplice istanza di parte non notificata) non è rituale se presentata come ricorso di parte, ma può essere valorizzata se convertita in procedimento d'ufficio con autonoma iscrizione a ruolo e adempimenti a carico della cancelleria.

  • art. 287 c.p.c.

    riferimento agli "errori materiali o di calcolo"

    Definisce la nozione di errore materiale o di calcolo suscettibile di correzione; la correzione ex art. 391-bis si applica agli errori di questo tipo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura camerale richiamata per la trattazione

    Fissa il rito per la trattazione camerale cui la correzione deve conformarsi (modalità di trattazione e carattere del provvedimento), richiamato dall'art. 391-bis per l'osservanza delle garanzie procedurali.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    richiesto per il ricorso della parte interessata

    Indicano la forma del ricorso per cassazione che la parte deve seguire quando è ella stessa a proporre la correzione; la mancata proposizione secondo tali articoli (es. mancata notifica) rende inammissibile il ricorso di parte.

  • art. 369 c.p.c.

    comma 1 e comma 2 (deposito e copia autentica del provvedimento)

    Impone gli obblighi di deposito del ricorso notificato e della copia autentica del provvedimento da correggere; la loro omissione determina improcedibilità del ricorso di parte.

  • art. 30 d.P.R. 115/2002

    riferimento all'importo forfetario esonerato

    La correzione dell'errore materiale è esente dal versamento del contributo unificato e dell'importo forfetario secondo la circolare richiamata, dato il carattere non decisorio/ordinatorio del provvedimento di correzione.

Massime di principio

  • Se il dispositivo di una pronuncia è in palese contrasto con la motivazione per un mero errore materiale, la correzione è ammissibile e può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Quando la correzione è proposta dalla parte, essa deve essere presentata come ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss., notificato alle controparti e accompagnato dalla copia autentica del provvedimento impugnato; la mancata osservanza di tali formalità rende il ricorso inammissibile.
  • Esiste una prassi ibrida ("tertium genus") consistente nella semplice istanza di parte che sollecita l'intervento d'ufficio della Corte: tale modalità non è rituale se qualificata come ricorso di parte, ma può essere ricevuta se l'impulso viene assunto dal Presidente e il procedimento viene instaurato d'ufficio con autonoma iscrizione a ruolo e obblighi di cancelleria (notifica, acquisizione fascicolo, instaurazione del contraddittorio).
  • Nel procedimento d'ufficio per correzione, la cancelleria della Corte ha l'onere di instaurare il contraddittorio, notificare le parti e acquisire il fascicolo, così da garantire i diritti di difesa quando l'impulso non proviene dalle parti.
  • La correzione di errori materiali ha carattere ordinatorio e non decisorio e, di norma, non comporta modifiche sulle spese; tuttavia le questioni procedurali vanno trattate con rigore per evitare dilazioni e inefficienze.
  • Per evitare il rigetto per vizi formali, le parti dovrebbero preferire la modalità formale del ricorso ex artt. 365 ss. c.p.c. oppure, se depositano una semplice istanza, verificare che la stessa venga effettivamente convertita in procedimento d'ufficio con iscrizione a ruolo e comunicazioni a cura della cancelleria.

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