Risoluzione n. 453 del 1/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esenzione IRPEF prevista per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti percepiti dal beneficiario, non solo a quello al quale è collegato l’aumento figurativo di dieci anni di contributi. Viene così superato il precedente orientamento restrittivo e revocata la risoluzione n. 39/2008.
Applicazione dell’esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici dei beneficiari della legge n. 206/2004
Esenzione IRPEF per i beneficiari della legge n. 206/2004
La risoluzione esamina l’ambito di applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché dei loro familiari superstiti. Il documento affronta in particolare il caso di un soggetto titolare di più trattamenti pensionistici diretti e chiarisce se l’esenzione dall’IRPEF debba riguardare solo una pensione oppure tutte quelle percepite.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 206/2004 ha introdotto e ampliato diversi benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali per le vittime e i loro familiari. L’art. 3, comma 1, riconosce a chi abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad accrescere per pari durata:
- l’anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione;
- il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi l’esenzione dall’IRPEF per i trattamenti pensionistici così maturati.
Primo orientamento interpretativo e precedente risoluzione n. 39/2008
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 39 dell’8 febbraio 2008, emanata a seguito di un quesito dell’INPS. In quel contesto, un genitore superstite di una vittima del terrorismo, titolare di più pensioni dirette, aveva chiesto se potesse ottenere l’esenzione IRPEF su tutte le prestazioni percepite.
L’INPS aveva osservato che, nei casi di pluralità di trattamenti diretti, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni veniva attribuito una sola volta, con riferimento al trattamento più favorevole per il beneficiario, sia sotto il profilo dell’importo sia sotto il profilo fiscale.
Sulla base di tale impostazione, la risoluzione n. 39/2008 aveva ritenuto che l’esenzione IRPEF fosse applicabile solo al trattamento pensionistico sul quale era stato riconosciuto l’aumento figurativo di dieci anni.
Rivalutazione dell’interpretazione alla luce della ratio della norma
A seguito di ulteriori istanze e approfondimenti, la Direzione Centrale riconsidera la questione. Pur riconoscendo che il dato letterale dell’art. 3, comma 2, può apparire coerente con l’interpretazione restrittiva, il documento sottolinea la necessità di una lettura logico-sistematica della disciplina.
In questa prospettiva, la finalità della legge n. 206/2004 viene individuata nell’intento di assicurare alle vittime e ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, morali ed economici, non meramente simbolici. Anche le successive integrazioni legislative vengono lette come conferma della volontà di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro.
Rilievo della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007
Il documento richiama inoltre la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, considerata interpretazione autentica di alcuni aspetti della normativa. Tale direttiva aveva già chiarito, superando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, che per le pensioni liquidate con la maggiorazione di dieci anni di contributi l’esenzione fiscale riguarda l’intera pensione e non soltanto la quota corrispondente alla maggiorazione.
Questo indirizzo viene assunto come ulteriore supporto per ampliare il significato del termine “pensione” contenuto nell’art. 3, comma 2.
Estensione dell’esenzione a tutti i trattamenti pensionistici diretti
Alla luce della ratio della disciplina e dell’indirizzo interpretativo della direttiva, la risoluzione conclude che il riferimento alla “pensione” deve essere inteso in senso ampio. Esso comprende, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti tutelati dalla legge n. 206/2004.
In parallelo, viene richiamato l’aggiornamento dell’INPS, che con circolare 11 novembre 2008 n. 98 ha modificato la precedente posizione, riconoscendo che i benefici previdenziali di cui all’art. 3, comma 1, spettano in relazione a tutti i trattamenti pensionistici diretti goduti dai beneficiari.
Conclusione operativa
La Direzione Centrale afferma quindi che l’esenzione totale dall’IRPEF prevista dall’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 si applica alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui il soggetto beneficiario è titolare.
Di conseguenza:
- l’esenzione non è limitata alla sola pensione su cui è stato calcolato l’aumento figurativo dei dieci anni;
- tutti i trattamenti pensionistici diretti del beneficiario rientrano nel regime di esenzione.
Revoca del precedente orientamento
In coerenza con questa nuova interpretazione, la risoluzione dispone la revoca della risoluzione n. 39 dell’8 febbraio 2008.
Vigilanza delle Direzioni regionali
Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione.
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