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Risoluzione

Risoluzione n. 454 del 1/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni di gestione di un materiale plastico di scarto qualificato come rifiuto speciale, ma non riconducibile ai rifiuti speciali di cui alla lettera g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, scontano l’IVA ordinaria del 20%. Precisa inoltre che il reverse charge si applica alle cessioni di tale materiale quando esso sia ancora un rottame e alle prestazioni di lavorazione ammesse dall’art. 74, comma 7, mentre non si applica alle spese di trasporto sostenute dall’acquirente per proprio conto.

Trattamento IVA di rifiuti speciali plastici e applicazione del reverse charge

Trattamento IVA dei rifiuti plastici e reverse charge

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle attività di recupero, lavorazione, trasporto e compravendita di materiale plastico di scarto qualificato come rifiuto speciale. Il chiarimento è rilevante per distinguere tra aliquota ridotta del 10% e aliquota ordinaria, nonché per stabilire quando operi l’inversione contabile.

Quesito posto dal contribuente

La società istante svolge attività di recupero e riciclaggio di materiale plastico di scarto proveniente da industrie, consorzi di legge, riciclatori, Onlus, organismi di volontariato e trasformatori. Il materiale è qualificato come "rifiuto speciale" ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.

La società descrive un processo articolato in più fasi:

  • terzi eseguono ripulitura, selezione, compattamento e macinazione del materiale, che diventa anche "pronto al forno";
  • altre imprese curano il trasporto del materiale lavorato presso la sede della società;
  • la società, ricevuto il materiale, lo trasforma in "granulo rigenerato" mediante rifusione oppure lo commercializza come materiale plastico di scarto macinato.

Sulla base di tale situazione, l’istante chiede:

  • se le prestazioni di recupero, controllo, macinazione e trasporto siano soggette all’IVA del 20% o del 10%;
  • se l’aliquota ridotta sul trasporto si applichi solo ai trasporti effettuati dal cedente o per suo conto, oppure anche a quelli sostenuti dall’acquirente per proprio conto;
  • se le operazioni di acquisto e cessione del materiale plastico di scarto macinato siano soggette al 10%;
  • se le operazioni indicate possano rientrare nel regime di reverse charge di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972.

Posizione prospettata dall’istante

La società ritiene che il numero 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, consenta il 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali. Richiama inoltre la circolare 43/E del 12 maggio 2008, sostenendo che il riferimento generico al comma 3 dell’articolo 7 del D.Lgs. 22/1997, ora articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, estenderebbe l’agevolazione a tutte le tipologie di rifiuti speciali.

In base a tale lettura, l’istante ritiene soggetti al 10%:

  • i servizi di ripulitura, selezione, compattamento e macinazione;
  • le spese di trasporto, sia se rese dal cedente o per suo conto, sia se sostenute dall’acquirente;
  • le compravendite del materiale di scarto macinato.

Quanto al reverse charge, la società sostiene che:

  • esso si applichi ai servizi di lavorazione, poiché il materiale resta un rottame;
  • esso si applichi ai trasporti resi dal cedente o per suo conto, ma non a quelli sostenuti dall’acquirente;
  • esso si applichi anche alle cessioni del materiale di scarto macinato non rifuso.

Interpretazione dell’Agenzia: ambito dell’aliquota ridotta del 10%

L’Agenzia richiama il numero 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nei limiti normativamente previsti.

Viene precisato che il D.Lgs. 152/2006 ha sostituito il D.Lgs. 22/1997 e che i riferimenti contenuti nella norma agevolativa devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del 2006.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota ridotta si applica solo a:

  • rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, di cui all’articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
  • rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, ossia i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento di fumi.

Ne consegue che l’agevolazione non vale per tutte le categorie di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, ma esclusivamente per quelli della lettera g).

Esito sulle prestazioni relative al materiale plastico di scarto

Nel caso esaminato, il materiale plastico di scarto è sì un rifiuto speciale, ma non rientra tra i rifiuti speciali di cui alla lettera g) dell’articolo 184, comma 3. Per questo motivo, le operazioni indicate nei punti 1), 2) e 3) del quesito sono assoggettate all’IVA ordinaria del 20%.

Reverse charge sulle cessioni e sulle prestazioni di lavorazione

L’Agenzia richiama l’articolo 74, comma 7, del D.P.R. 633/1972, secondo cui il reverse charge riguarda le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, includendo anche i beni ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

In applicazione di tale norma, la risoluzione afferma che:

  • la cessione del materiale plastico di scarto effettuata dalla società è soggetta a reverse charge, purché il materiale sia effettivamente qualificabile come rottame, cioè come bene non più utilizzabile secondo la sua destinazione originaria se non dopo lavorazione o trasformazione;
  • le lavorazioni richiamate dalla norma, quali ripulitura, selezione, compattamento e simili, non escludono il reverse charge, purché il prodotto ottenuto non abbia subito una modificazione della sua natura e resti qualificabile come rottame;
  • anche le prestazioni di servizi effettuate sul materiale plastico di scarto sono soggette a reverse charge, in coerenza con quanto già chiarito nella circolare 43/E del 12 maggio 2008 e con il principio dell’articolo 16, terzo comma, del D.P.R. 633/1972.

Trattamento delle spese di trasporto

Per le spese di trasporto, l’Agenzia distingue tra diverse modalità di sostenimento del costo:

  • il reverse charge si applica solo ai trasporti resi direttamente dal cedente oppure per suo conto e a sue proprie spese, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 633/1972;
  • non si applica invece alle spese di trasporto sostenute dall’acquirente per proprio conto e a proprie spese.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione stabilisce che:

  • le prestazioni di gestione e lavorazione del materiale plastico di scarto in esame scontano l’IVA ordinaria del 20%;
  • la cessione del materiale plastico di scarto può rientrare nel reverse charge se il materiale conserva la natura di rottame;
  • il reverse charge si applica anche alle prestazioni di lavorazione sul rottame, se rientranti nelle attività contemplate dall’articolo 74, comma 7;
  • per il trasporto, l’inversione contabile riguarda solo il trasporto effettuato dal cedente o per suo conto e a sue spese, non quello sostenuto dall’acquirente.

La Direzione regionale è incaricata di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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