Risoluzione n. 455 del 1/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il conferimento di un fondo acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) in una società agricola di persone, anche prima del quinquennio, può non comportare decadenza se il coltivatore diretto conferente resta socio accomandatario e continua a coltivare direttamente il fondo, in un contesto di riorganizzazione dell’attività agricola familiare.
Decadenza agevolazioni PPC per conferimento del fondo entro cinque anni
Decadenza dalle agevolazioni PPC in caso di conferimento del fondo
La risoluzione esamina se il conferimento, entro cinque anni dall’acquisto, di un fondo acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) determini la decadenza dai benefici fiscali. Il caso riguarda un coltivatore diretto che intende conferire il fondo in una società agricola in accomandita semplice composta da lui stesso, dal coniuge e da un figlio.
Quesito posto dall’istante
L’istante chiede se la decadenza prevista dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1954, n. 604 si applichi anche quando il fondo, acquistato con agevolazioni PPC, venga conferito prima del quinquennio in una società agricola di persone formata dal coltivatore diretto e dai familiari. Secondo l’istante, non vi sarebbe decadenza perché il coltivatore continuerebbe a esercitare l’attività agricola nella nuova veste di socio.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che la decadenza non si verifichi, poiché:
- l’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 prevede la decadenza per alienazione volontaria o cessazione della coltivazione diretta entro cinque anni;
- nel caso di conferimento a società agricola di persone, il coltivatore diretto continuerebbe comunque l’attività agricola come socio;
- tale interpretazione sarebbe coerente anche con gli articoli 9 e 11, comma 3, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Inquadramento normativo della Direzione
La Direzione richiama l’articolo 7 della legge n. 604 del 1954, secondo cui decade dalle agevolazioni l’acquirente che, prima che siano trascorsi cinque anni, alieni volontariamente il fondo o cessI di coltivarlo direttamente. In linea generale, il conferimento del fondo è ricondotto all’ipotesi di alienazione volontaria, poiché comporta il trasferimento del bene quale corrispettivo dell’acquisizione della partecipazione sociale.
Conferimento come causa di decadenza in via generale
La risoluzione afferma che, in astratto, il conferimento della proprietà o di diritti reali sul fondo rientra nell’alienazione volontaria e quindi può costituire causa di decadenza dalle agevolazioni PPC. A sostegno di tale ricostruzione vengono richiamate diverse pronunce della Corte di cassazione, che qualificano il conferimento come trasferimento di beni a fronte della partecipazione societaria.
Eccezione per il conferimento in società agricola di persone con familiari
Pur confermando il principio generale, la risoluzione giunge a conclusioni diverse nel caso specifico del conferimento in una società agricola di persone composta dal coltivatore diretto e dai suoi familiari. La Direzione evidenzia che l’interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 deve tener conto dell’evoluzione normativa del settore agricolo, orientata a favorire la modernizzazione dell’attività agricola anche attraverso l’uso della forma societaria.
Rilievo dell’articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001
La risoluzione collega l’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 all’articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001, che riconosce ai soci di società di persone esercenti attività agricole, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie previste per le persone fisiche con tali qualifiche.
Secondo il richiamo alla risoluzione 4 luglio 2008, n. 279, tale norma va interpretata nel senso di confermare i benefici già goduti da chi, costituendo una società di persone, continua l’attività agricola come socio.
Rilievo dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001
La Direzione richiama anche l’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, che esclude la decadenza dei benefici quando l’acquirente, durante il periodo vincolativo e ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o ne conceda il godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purché questi esercitino attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 c.c.
Conclusione della risoluzione
Sulla base di una lettura logico-sistematica del quadro normativo, la risoluzione conclude che il conferimento, entro il quinquennio, di un fondo acquistato con agevolazioni PPC in una società agricola in accomandita semplice:
- non comporta decadenza dalle agevolazioni;
- vale in particolare quando il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio;
- rappresenta una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola.
Condizione per mantenere il beneficio
La conservazione dell’agevolazione resta subordinata alla permanenza di determinati requisiti. In particolare, il beneficio continua a spettare purché:
- il coltivatore diretto conferente mantenga la qualità di socio accomandatario nella società conferitaria;
- il coltivatore diretto continui a coltivare direttamente il fondo conferito;
- sussistano gli altri requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.
Vigilanza applicativa
La risoluzione dispone che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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