Risoluzione n. 464 del 2/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dispone la soppressione del codice tributo 6806, relativo al credito d’imposta per gli istituti universitari di diretta emanazione di università estere, in quanto risultano esaurite le risorse disponibili. L’efficacia operativa della soppressione decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
Soppressione del codice tributo 6806 per credito d’imposta a favore di istituti universitari esteri
Soppressione del codice tributo 6806 per il credito d’imposta agli istituti universitari esteri
La risoluzione interviene sul codice tributo utilizzato tramite modello F24 per fruire del credito d’imposta riconosciuto agli istituti universitari di diretta emanazione di università estere. La soppressione è motivata dall’esaurimento delle risorse stanziate dalla norma agevolativa.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 31, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. La disposizione ha previsto un contributo in favore degli istituti universitari di diretta emanazione di università estere autorizzati a rilasciare titoli riconoscibili in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Il contributo è stato previsto per sostenere:
- programmi di formazione internazionale rivolti a studenti di nazionalità italiana;
- attività di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri.
Il limite complessivo delle risorse per il 2007 era pari a 3 milioni di euro.
Modalità di fruizione del beneficio
La norma stabilisce che il contributo possa essere fruito anche sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto 22 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha disciplinato la procedura di presentazione delle domande, imponendo che nella domanda fosse indicata anche la modalità prescelta per la fruizione del beneficio.
L’articolo 3 del decreto precisa che il contributo può essere fruito:
- mediante erogazione in denaro;
- tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Istituzione e successiva soppressione del codice tributo
Con la risoluzione n. 288/E del 9 luglio 2008 era stato istituito il codice tributo 6806, denominato “credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222”.
La presente risoluzione dispone la soppressione di tale codice tributo, poiché le risorse disponibili previste dall’articolo 31, comma 3-ter, risultano esaurite.
Decorrenza dell’efficacia
La soppressione del codice tributo 6806 ha efficacia operativa a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 2 dicembre 2008.
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