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Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -della Determinazione Dirigenziale prot. QD/32166/2025 del 14/08/2025 che ha ordinato “cessazione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente svolta in Via del Baiardo n. 26, nel Municipio Roma XV”; -della D.D. rep QD 1925 del 4.07.2025 prot. QD 27860; -della nota prot. QD 29098 del 15.07.2025; -della nota prot. QD 29456 del 17.07.2025; -della nota prot. QD 29592 del 17.07.2025, -della nota prot. Div. III cat. 10/A prot. 266/25Sq del 24.06.2025 della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale; -di ogni altro atto, parere, nota, provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202511007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di cessazione dell'attività di pubblico spettacolo asseritamente illecita relativa a un evento svolto in Roma, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore organizzativo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale le ha ordinato la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo ritenuta illecita, riferita all'evento denominato Manitu. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione aveva ricevuto le proprie osservazioni ma aveva espressamente dichiarato di non averle esaminate, limitandosi a trasmetterle alla Questura per pareri e commenti senza acquisire una risposta. È stato inoltre dedotto l'eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare perché la ricorrente non sarebbe stata titolare né organizzatrice dell'evento, ma avrebbe avuto soltanto un contratto di consulenza con la società titolare dell'autorizzazione di pubblico spettacolo. In rito, l'amministrazione ha contestato implicitamente l'interesse a ricorrere, poiché l'evento era ormai terminato e la ricorrente non esercitava in concreto l'attività oggetto dell'ordine; la ricorrente ha tuttavia prospettato un interesse alla tutela della propria immagine e onorabilità, nonché di quelle del legale rappresentante.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, riconoscendo l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento dell'atto anche se l'attività era cessata e l'evento terminato, in ragione dell'esigenza di tutelare la reputazione e l'immagine della società e del legale rappresentante nei rapporti con le amministrazioni. Nel merito, ha accolto la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative. Il provvedimento impugnato era stato adottato senza esaminare le osservazioni presentate dalla ricorrente: queste erano state trasmesse alla Questura per pareri e commenti, ma non era stata acquisita alcuna risposta e l'amministrazione procedente non aveva dato conto del loro effettivo esame. Tale omissione ha viziato il procedimento e imposto l'annullamento del provvedimento. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione impongono all'amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento; la loro mera trasmissione ad altra amministrazione, senza acquisire risposta né dar conto della valutazione svolta, non è sufficiente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previa informazione alle parti.

Massime di principio

  • L'amministrazione procedente non può limitarsi a ricevere o trasmettere le osservazioni partecipative dell'interessato, ma deve esaminarle effettivamente e darne conto nella motivazione del provvedimento finale; l'omissione integra violazione delle garanzie partecipative e comporta l'illegittimità dell'atto.
  • Sussiste un interesse concreto e attuale all'annullamento di un provvedimento sfavorevole anche quando l'attività ordinata è ormai cessata o l'evento cui l'atto si riferisce è terminato, se l'impugnazione è diretta a tutelare la reputazione e l'immagine del destinatario nei rapporti con le amministrazioni.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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