Sentenza del 27/12/2019 n. 34492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale, ai fini del recupero di maggiori dazi per importazioni effettuate tra il 2004 e il 2006, di lettori musicali MP3 dotati di radio ricevitore integrato. La società aveva dichiarato il codice TARIC 8520 90 00, relativo agli apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono, con dazio del 2%; l'Agenzia delle Dogane riteneva invece applicabile il codice 8527 13 99, relativo agli apparecchi riceventi per la radiodiffusione combinati con apparecchi di registrazione o riproduzione del suono, con dazio del 10%. L'Agenzia contestava inoltre il criterio adottato dalla CTR, basato sulla possibilità di ascolto collettivo o individuale, sostenendo che dovessero essere considerate le caratteristiche oggettive dell'apparecchio e la sua funzione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, perché diretto contro una mera argomentazione riportata dalla sentenza d'appello e non costituente ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della CTR, che aveva individuato il discrimine nell'idoneità all'ascolto di gruppo, criterio non previsto dalla nomenclatura combinata né dal Regolamento CE n. 400/2006. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, che dovrà verificare concretamente le caratteristiche degli apparecchi e stabilire se la funzione principale li riconduca al codice 8520 90 00 oppure al codice 8527 13 99. La CTR di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913 del 1992, art. 12, comma 2
L'informazione tariffaria vincolante opera per le merci le cui formalità doganali siano espletate successivamente alla comunicazione dell'informazione.
La questione relativa all'efficacia temporale dell'informazione tariffaria vincolante non è stata esaminata nel merito, poiché il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
Regolamento CEE n. 2658 del 1987
Costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura combinata delle merci.
La classificazione deve essere effettuata sulla base del testo delle voci, delle note di sezione e di capitolo e delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata vigenti al momento dell'importazione.
Regolamento CE n. 400 del 2006
La classificazione sotto la voce 8520 90 00 riguarda l'apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono; la voce 8527 13 99 riguarda l'apparecchio per la radiodiffusione, anche combinato in uno stesso involucro con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono.
Il regolamento può essere utilizzato per interpretare e adeguare ai progressi tecnologici voci tariffarie già esistenti, ma la classificazione concreta deve comunque fondarsi sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sulla funzione principale che caratterizza il complesso.
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare regole 1, 3 b) e 6
Le merci devono essere classificate secondo il testo delle voci e delle relative sottovoci; per gli assortimenti rileva il componente che conferisce il carattere essenziale.
Il carattere essenziale e la funzione principale possono essere rilevanti, ma non possono essere sostituiti da criteri estranei alla normativa, come la mera possibilità di ascolto collettivo o individuale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È ammissibile il ricorso per cassazione quando si contesta l'erronea interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma; resta invece riservata al giudice di merito la diversa valutazione delle risultanze fattuali, salvo specifici vizi motivazionali.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale occorre fare riferimento, in via principale, alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto come risultano dal testo delle voci tariffarie e dalle note della nomenclatura combinata.
- La destinazione o l'uso del prodotto possono rilevare solo se sono inerenti alle sue caratteristiche oggettive; criteri pratici non previsti dalla normativa, come l'ascolto di gruppo o individuale, non possono costituire da soli il discrimine tariffario.
- Quando un bene combina più funzioni, deve essere individuata la funzione principale o il componente che conferisce il carattere essenziale, sulla base della struttura concreta e delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio.
- Un regolamento successivo può avere valore interpretativo anche per importazioni anteriori se chiarisce codici già esistenti, ma non può essere applicato retroattivamente come norma costitutiva in assenza di una previsione chiara e univoca.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare concretamente la composizione e le caratteristiche tecniche della merce, evitando classificazioni basate su descrizioni incomplete o su criteri non contemplati dalla nomenclatura tariffaria.
- La violazione di legge è configurabile quando il giudice attribuisce alla norma un significato errato; la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti segue invece le regole proprie dei vizi di motivazione e della valutazione del merito.
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