Sentenza n. 190/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 181/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 1298/2023, pubblicata in data 10.06.2024, notificata in data 11.12.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 181/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva la violazione dell'art. 2935 c.c., la lesione del legittimo affidamento e la propria legittimazione a promuovere l'ottemperanza. Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e, in caso di indisponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio, l'eventuale emissione di uno speciale ordine di pagamento. Il Ministero si costituiva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il pagamento era stato eseguito il 9 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito il pagamento dovuto in ottemperanza al giudicato prima della decisione e, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, prima del deposito del ricorso. Non sono state quindi adottate ulteriori misure esecutive né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione del pagamento già effettuato e della circostanza che il ricorso era stato depositato dopo l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta; nel caso concreto il giudizio è stato definito senza ulteriori misure perché il giudicato era stato già eseguito.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individuato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina del commissario ad acta, richiesta divenuta superflua a seguito dell'esecuzione spontanea del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il decorso del termine è stato indicato come presupposto per la proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1 legge n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui
È la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella sentenza del giudice ordinario presupposta per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 2935 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza della possibilità di esercitare il diritto e alla legittimazione a promuovere il giudizio di ottemperanza; il TAR non ha esaminato la censura nel merito per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non può proseguire quando, prima della decisione, l'amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e abbia così soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente: in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., poiché viene meno l'inadempimento dell'amministrazione cui la misura sostitutiva dovrebbe porre rimedio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudicato sia stato eseguito prima della decisione e il ricorso per ottemperanza sia stato depositato dopo l'avvenuto adempimento.
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