Cassazione Civile, Ordinanza n. 01656/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, deducendo in appello la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione: secondo la ricorrente, al momento della firma il funzionario che lo aveva sottoscritto era stato già trasferito ad altra mansione, sicché non poteva ritenersi operante una prorogatio dei suoi poteri; inoltre sosteneva che il richiamo, nell’atto introduttivo, a una norma non pertinente non poteva precludere la valutazione della censura, perché il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda. La Corte territoriale aveva però ritenuto inammissibile il ricorso originario perché privo di specifici motivi di impugnazione e aveva osservato, inoltre, che la documentazione in atti mostrava che alla data di emissione dell’avviso il sottoscrittore era ancora responsabile del servizio. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione della disciplina sulla sottoscrizione degli atti impositivi e sulla successione nei poteri del funzionario, ma senza trascrivere o riassumere in modo adeguato il ricorso di primo grado e l’appello, così da consentire il controllo sulla specificità dei motivi e sulla tempestiva deduzione del vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e non idonee a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata da un lato sulla mancanza, nel ricorso introduttivo, di specifici motivi di impugnazione dell’atto, e dall’altro sulla mancata dimostrazione che il vizio di sottoscrizione fosse stato tempestivamente dedotto in primo grado. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione gli atti processuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Comune; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma di censura per dedurre la violazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché generico e non confrontato con la ratio decidendi.
art. 1, comma 87, L. 549/1995
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sottoscrizione dell’avviso e sui poteri del funzionario, ma la Corte non ha ritenuto la censura decisiva.
art. 6 L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di subentro e prorogatio dei poteri del funzionario; la Corte non ha accolto la ricostruzione difensiva.
artt. 8 e 9 D.lgs. 23/2011
Richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina applicata all’accertamento IMU, senza esito favorevole.
art. 11 D.lgs. 504/1992
Norma evocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell’atto impositivo, senza effetto sul giudizio.
art. 42 D.P.R. 600/1973
Richiamato nel ricorso introduttivo ma ritenuto non pertinente alla fattispecie e comunque insufficiente a individuare uno specifico motivo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo generico la propria tesi difensiva.
- La deduzione di un vizio dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione deve risultare specificamente proposta nei gradi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
- Il ricorso per cassazione che investe la specificità dei motivi di impugnazione deve riportare o riassumere gli atti processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo della Corte sulla tempestività e specificità delle eccezioni formulate.
- Il generico richiamo a una norma di legge non pertinente non basta a integrare un motivo di impugnazione idoneo, se non consente di individuare con precisione il nucleo della censura contro l’atto amministrativo o impositivo.
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