Cassazione Penale, Sentenza n. 41801/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato il decreto di sequestro preventivo fino a complessivi euro 463.400 e, in esecuzione, il sequestro di euro 29.000 in contanti rinvenuti in cassaforte. Il ricorrente contestava la motivazione della decisione sul periculum in mora, lamentando che il Tribunale avrebbe dato una motivazione tautologica (sostanzialmente rilevando l'illiceità della somma perché il ricorrente non ne avrebbe provato la liceità), invertendo l'onere probatorio; rilevava inoltre l'assenza di contestazione di reati "fine" specifici a suo carico, la mancanza di elementi da cui desumere il reinvestimento del denaro in attività illecite, l'assenza del nesso di strumentalità del denaro rispetto ai reati contestati e la legittimità della detenzione di somme in contanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto al mandato della sentenza rescindente offrendo motivazione conforme ai principi delle Sezioni unite: il periculum in mora può essere comprovato con elementi oggettivi (consistenza quantitativa, natura e composizione del patrimonio) e soggettivi (comportamento dell'onerato che lasci fondatamente temere atti dispositivi). Il Tribunale aveva richiamato l'indagine che ha evidenziato un sodalizio dedito a frodi sulle forniture energetiche, il ruolo del ricorrente come referente di un "pacchetto clienti", l'assenza di documentazione sulla provenienza lecita delle somme e la mancanza di capacità reddituale lecita del ricorrente; inoltre il denaro in contanti comportava rischio concreto di dispersione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Sezioni Unite - obbligo motivazionale (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui, ai fini del sequestro preventivo con anticipazione degli effetti della confisca, il giudice deve motivare specificamente la necessità dell'anticipazione rispetto alla definizione del giudizio; il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi (quantità, natura, composizione del patrimonio) e soggettivi (comportamento dell'interessato).
Corte di cassazione, sentenza n. 36033/2022
Decisione precedente che aveva annullato l'ordinanza del riesame per carenza di motivazione circa il periculum in mora; la Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame ha adeguatamente colmato la carenza motivazionale indicata da quella sentenza.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al giudizio sulla quantificazione della sanzione pecuniaria/processuale e alla verifica della "colpa" nell'iniziativa processuale; qui utilizzata per motivare l'entità della somma a favore della Cassa delle ammende ritenendo assente una causa di esenzione dalla sanzione.
Massime di principio
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo può essere provato sia con elementi oggettivi (es. entità della somma, natura del bene) sia con elementi soggettivi (es. ruolo dell'indagato, assenza di redditi leciti documentati, comportamento indicativo di rischio di dispersione).
- La mera detenzione di contanti non è automaticamente illecita, ma l'assenza di documentazione sulla provenienza lecita, inserita in un contesto indiziario grave (es. indagine su un'associazione dedita a reati economici), può legittimare il sequestro preventivo.
- L'assenza di contestazione formale di "reati fine" specifici non esclude la possibilità di misure reali se il contesto investigativo e il ruolo attribuito al soggetto permettono di ritenere il rischio di reiterazione o di dispersione del patrimonio.
- Il giudice nel motivare il sequestro deve esplicitare perché è necessaria l'anticipazione degli effetti della confisca rispetto al giudizio definitivo; motivazioni vaghe o tautologiche sono insufficienti e possono determinare annullamento, ma una motivazione integrata in sede di rinvio può rimediare.
- Nel valutare richieste difensive che contestano il nesso di strumentalità del denaro rispetto ai reati, il limite probatorio è che l'onere di provare la lecita origine può emergere dalla documentazione fornita dal detenente; tuttavia l'assenza di tale documentazione, unita ad elementi indiziari, non costituisce inversione illegittima dell'onere della prova.
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