Cassazione Civile, Sentenza n. 25792/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR di Sicilia (sez. staccata di Messina) che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva riformato la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2004. L'Ufficio contestava l'uso indebito del regime del margine anziché del regime IVA ordinario, l'indebita deduzione di costi (fatture non pertinenti o per operazioni soggettivamente inesistenti) e maggiori ricavi per cessioni qualificate dal contribuente come cessioni in conto vendita (contratti con Hertz). In cassazione il contribuente ha dedotto molteplici motivi (autorizzazione all'appello, omessa pronuncia su eccezioni, vizi di motivazione, onere della prova, nullità e calcoli errati, applicazione sanzioni, cumulo giuridico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei sedici motivi per inammissibilità o infondatezza (tra cui questioni sull'autorizzazione all'appello, interpretazione del regime del margine, qualificazione contrattuale con Hertz, novità prospettate in cassazione, mancanza di specificità e onere di autosufficienza del ricorso). Tuttavia ha accolto il 14° motivo relativo al riparto dell'onere della prova nelle contestazioni su fatture ritenute soggettivamente inesistenti: la CTR aveva impropriamente posto a carico del contribuente l'onere probatorio che spettava in prima battuta all'Amministrazione. Per questo motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato la causa alla CTR Sicilia in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo alla stessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 comma 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
gli uffici periferici del dipartimento delle entrate ... devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello
La Corte ritiene la norma inoperativa dopo il riordino delle Agenzie (art. 57 d.lgs. 300/1999 e d.m. 28.12.2000): non impone più l'autorizzazione preventiva per le Agenzie fiscali che gestiscono le funzioni.
art. 3 comma 1 lett. c) d.l. 40/2010, conv. con legge 73/2010
abrogazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La Corte considera l'abrogazione come presa d'atto della inoperatività della previgente norma e non rilevante per questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.
art. 57 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
istituito le Agenzie fiscali attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti
Conferma il trasferimento delle competenze alle Agenzie e la conseguente non applicabilità delle norme di autorizzazione previste per gli uffici ministeriali.
d.m. 28 dicembre 2000 (Ministero dell'economia)
Atto organizzativo che ha reso operativo il trasferimento di competenze alle Agenzie fiscale, richiamato per spiegare l'inoperatività dell'art. 52/2.
art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (conv. L. 22 marzo 1995, n. 85)
Norma sul regime del margine: la Corte ricorda l'orientamento secondo cui non sussiste incertezza normativa obiettiva che giustifichi l'esenzione dalle sanzioni per l'erronea applicazione del regime del margine.
art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
incertezza normativa obiettiva come causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria
La Corte esclude l'applicabilità dell'esimente di incertezza normativa al caso concreto relativo al regime del margine, richiamando la consolidata giurisprudenza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Richiama principi sulla colpevolezza e responsabilità amministrativa tributaria: non è sufficiente la mera volontarietà, è richiesta consapevolezza o almeno negligenza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo giuridico; la Corte osserva che la questione non era stata sollevata in grado antecedente e quindi è inammissibile.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Norme procedurali che regolano i motivi di cassazione (violazione di legge, omessa motivazione, vizio di fatto decisivo). La Corte ha frequentemente dichiarato inammissibili motivi per carenza di specificità o novità non dedotte nei precedenti gradi.
art. 1362 c.c.
Richiamato relativamente all'interpretazione della volontà contrattuale; la Corte sottolinea che l'accertamento di fatto sulla comune volontà è rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni su fatture ritenute soggettivamente inesistenti (anche in ipotesi di frode carosello) l'onere di prova primario grava sull'Amministrazione: essa deve fornire elementi indiziari e specifici sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscenza o conoscibilità, da parte del destinatario, del coinvolgimento nell'evasione;
- Se l'Amministrazione assolva il proprio onere probatorio, allora spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode; non rilevano in automatico la sola regolarità formale della contabilità o l'assenza di vantaggi dalla rivendita;
- Dopo il riordino delle Agenzie fiscali (d.lgs. 300/1999 e atti attuativi) le previsioni di autorizzazione preventiva all'appello rivolte agli uffici ministeriali non si applicano alle Agenzie che hanno autonomia per proporre appello;
- In cassazione sono spesso inammissibili le censure che non rispettano il principio di autosufficienza e specificità: il ricorso deve indicare con precisione gli atti, le deduzioni svolte in giudizio e i punti della motivazione che si censurano, così da permettere il controllo ex actis;
- La qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali (individuazione della comune volontà delle parti) è accertamento di fatto proprio del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per vizi motivazionali o errori di ermeneutica contrattuale;
- L'applicabilità del regime del margine dipende dai presupposti di fatto (acquisto senza addebito di IVA o senza diritto a detrazione a monte); se l'Amministrazione contesta tali presupposti, il contribuente ha l'onere di provare la loro sussistenza.
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