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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/339

Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione, del 16 febbraio 2026, che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30

Normativa europea32026R0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2022/30, che aveva esteso a determinate apparecchiature radio alcuni requisiti essenziali di cibersicurezza della direttiva 2014/53/UE. L’abrogazione è coordinata con l’entrata a regime del regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza, per evitare duplicazioni e garantire certezza del diritto. La cessazione degli effetti del regolamento delegato 2022/30 è fissata all’11 dicembre 2027, data collegata alla piena applicazione del nuovo quadro orizzontale di cibersicurezza.

Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 sulla ciber-sicurezza delle apparecchiature radio, a decorrere dall’11 dicembre 2027.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, alle sole conseguenze giuridiche dell’abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30. Incide sul regime di applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature radio, evitando la sovrapposizione con il regolamento (UE) 2024/2847 a partire dalla sua piena applicazione. Non introduce obblighi materiali nuovi per gli operatori, ma disciplina il momento da cui cessa di produrre effetti il regolamento delegato abrogato.

Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30

Il regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione interviene nel quadro della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, con l’obiettivo di eliminare la sovrapposizione tra il precedente regime settoriale di cibersicurezza e il nuovo quadro orizzontale introdotto dal regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza. La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di garantire certezza del diritto e di evitare che le apparecchiature radio siano contemporaneamente soggette a due insiemi di requisiti sostanzialmente coincidenti.

Contesto normativo

La direttiva 2014/53/UE stabilisce i requisiti essenziali per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio. In precedenza, il regolamento delegato (UE) 2022/30 aveva reso applicabili, a decorrere dal 1º agosto 2025, a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), relativi alla protezione della rete, alla protezione dei dati personali e della vita privata e alla tutela contro le frodi. Il nuovo regolamento delegato prende atto che il regolamento (UE) 2024/2847 contiene requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, comprensivi di tali profili.

Effetto principale: abrogazione differita

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 a decorrere dall’11 dicembre 2027. La scelta della data consente di coordinare la cessazione del vecchio regime con la piena applicazione del regolamento (UE) 2024/2847, indicata nei considerando come momento a partire dal quale il nuovo impianto normativo diviene operativo.

Ambito e effetti pratici per gli operatori

L’abrogazione non compromette la vigilanza del mercato e il controllo di conformità delle apparecchiature radio che siano state o siano immesse sul mercato dell’Unione nel periodo compreso tra il 1º agosto 2025 e il 10 dicembre 2027, purché ricadano in almeno uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Ne deriva che il regolamento 2026/339 ha una funzione essenzialmente di raccordo temporale tra due regimi normativi, più che di introduzione di nuovi obblighi.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usualmente avviene per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 a decorrere dall’11 dicembre 2027.

Coordinamento con il regolamento (UE) 2024/2847

I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2024/2847 introduce requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che tali requisiti comprendono tutti gli elementi dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE.

Certezza del diritto ed evitamento della duplicazione normativa

L’abrogazione è motivata dall’esigenza di evitare che le apparecchiature radio disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2022/30 siano contemporaneamente soggette anche ai requisiti di cibersicurezza del regolamento (UE) 2024/2847.

Tutela del mercato e applicazione transitoria

L’abrogazione non pregiudica la vigilanza del mercato e il controllo di conformità, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, per le apparecchiature radio immesse sul mercato dell’Unione tra il 1º agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 e soggette ad almeno uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieapparecchiature radiocibersicurezzaarmonizzazione tecnicavigilanza del mercato

Testo integrale

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