Regolamento (UE) 2026/340
Regolamento (UE) 2026/340 della Commissione, del 16 febbraio 2026, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore di traduzione presente in tre versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 231/2012, relativo alle specifiche degli additivi alimentari. La correzione interessa la definizione dell’additivo E 163 Antociani, poiché l’errore alterava la portata della disposizione. Il testo precisa che la rettifica riguarda solo le versioni ceca, francese e slovena, lasciando ferme le altre lingue.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 231/2012 sulle specifiche degli additivi alimentari, limitatamente alla definizione dell’additivo E 163 Antociani.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle versioni linguistiche ceca, francese e slovena del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che fissa le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. La rettifica riguarda esclusivamente l’errore presente nella prima frase della definizione dell’additivo alimentare E 163 Antociani; non incide sulle altre versioni linguistiche e non introduce modifiche sostanziali al contenuto tecnico-normativo oltre alla correzione testuale.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 231/2012 sulle specifiche degli additivi alimentari
Il regolamento interviene in modo puntuale su un errore di traduzione riscontrato in alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Secondo la Commissione, l’errore nella prima frase della definizione di E 163 Antociani alterava la portata della disposizione e ne incideva la sostanza, rendendo necessaria una rettifica formale.
Ambito della rettifica
La correzione riguarda esclusivamente le versioni in lingua ceca, francese e slovena dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Il testo precisa espressamente che la rettifica non interessa le altre versioni linguistiche, con conseguente mantenimento della validità del contenuto nelle restanti lingue ufficiali dell’Unione.
Contenuto della correzione
L’articolo 1 prevede la rettifica della prima frase della definizione dell’additivo alimentare E 163 Antociani. Il regolamento non riporta nel testo italiano il dettaglio della nuova formulazione, limitandosi a rinviare alla correzione nelle lingue interessate. Si tratta quindi di un intervento essenzialmente tecnico-linguistico, finalizzato a riallineare il senso normativo della definizione nelle versioni coinvolte.
Base giuridica e iter di adozione
La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (CE) n. 1333/2008, in particolare l’articolo 14, e il regolamento (CE) n. 1331/2008, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5. Il preambolo menziona inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, espresso in precedenza.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della definizione di E 163 Antociani
L’articolo 1 dispone la correzione delle versioni linguistiche ceca, francese e slovena dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in relazione alla prima frase della definizione dell’additivo alimentare E 163 Antociani. La rettifica elimina l’errore che alterava la portata della definizione e incideva sulla sostanza della disposizione. Il testo specifica che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto procedurale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008. Il testo richiama inoltre il parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 231/2012.
Come è indicizzato
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